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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5471/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2203/2018 resa nel procedimento n. 852/2013 R.G. dal Tribunale di
Torre Annunziata in materia di: danni a persone e cose, promossa da:
, cf. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
in appello dall'avv. Francesco Finelli, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Afragola
alla via M.R. Imbriani n. 3
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 APPELLANTI
contro
, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione
Campania, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti rep. n. 186905, racc. n.
30367, dall'avv. Antonio Torre, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 170 nello studio dell'avv. Fabio Saccone
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2203/2018 del Tribunale di Napoli, depositata in data 15.10.2018 -
con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda di risarcimento delle lesioni personali e dei danni all'autoveicolo spiegata dagli attori, condannando Pt_1
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore
[...] Parte_2
della convenuta , nella qualità in atti indicata, ponendo altresì Controparte_2
definitivamente a loro carico le spese della ctu liquidate in separato decreto, hanno interposto appello e deducendo a sostegno due motivi. Parte_3 Parte_2
2. L'appellata , in qualità di impresa liquidatrice per la Regione Campania Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.10.2018; b) è stata notificata a e presso il Parte_1 Parte_2
procuratore costituito in primo grado avv. Francesco Finelli in data 16.10.2018; c) l'atto di appello è stato notificato in data 14.11.2018 a FGVS mediante invio di pec Controparte_1
all'avv. Antonio Torre, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 25.05.2013 proprietario dell'autovettura Audi Parte_2
S3 tg. DT648 FM e , conducente della predetta autovettura al momento del Parte_1
sinistro, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata la compagnia di
, in qualità di impresa liquidatrice designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzie Vittime della Strada per la Regione Campania. Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori affermavano che in data 02.09.2010, mentre il era alla guida dell'autovettura Pt_1
Audi S3 in via Cifelli a Boscotrecase in direzione del ristorante “Villa Cupido”, nel percorrere un tratto di strada curvilineo era stato attinto allo spigolo anteriore lato sinistro da una Fiat
Uno, che aveva invaso la sua corsia provenendo dal senso opposto di marcia. Aggiungevano
gli attori che, a seguito della collisione, l'Audi S3 era stata violentemente balzata contro un muro e contro un'insegna luminosa posta sulla destra, riportando ingenti danni alla fiancata destra ed alla meccanica per un importo di €. 32.000,00.
A causa del suddetto sinistro il aveva riportato anche lesioni personali, per le quali Pt_1
era stato prontamente soccorso ed accompagnato presso l'Ospedale San Leonardo, ove gli era stata diagnosticata: “frattura post-traumatica di C2, emorragia subaracnoidea post -
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 traumatica e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto”, successivamente guarita con postumi di natura permanente.
Gli attori precisavano di aver inviato una richiesta di risarcimento per danni a cose e lesioni personali alle nella qualità innanzi indicata, nonché alla Consap, Controparte_2
rimaste entrambe senza esito;
tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale adito,
accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo ad ignoti, la condanna della società assicuratrice convenuta al risarcimento in favore di dei Parte_2
danni patiti dall'autovettura nella misura richiesta di €. 32.000,00 salvo altra a determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento in favore di dei danni conseguenti Parte_1
alle lesioni personali subite nella misura di €. 25.000,00, salvo altra a determinarsi mediante ctu medica sul danneggiato.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice convenuta in persona del legale rappresentante p.t. che, contestando preliminarmente la dinamica del sinistro riferita dagli attori ed eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, nonché la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei punti di impatto tra le autovetture, delle caratteristiche del veicolo pirata e della direzione in cui si era dileguata l'auto stessa ecc, ed infine l'improcedibilità della domanda per mancanza della preventiva messa in mora dell'impresa stessa, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una ctu medica sul danneggiato ed infine deciso con l'impugnata sentenza, nella quale il Tribunale adito, ritenuta incerta la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo pirata, rigettava le richieste degli attori,
condannandoli, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della impresa assicuratrice e ponendo definitivamente a loro carico le spese della espletata ctu.
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 213 cpc e l'inutilizzabilità della prova costituita dal rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro;
più in particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure abbia ritenuto “tempestiva” ed “utilizzabile” la suddetta documentazione in totale dispregio delle norme di legge e della consolidata giurisprudenza, secondo le quali il potere di cui all'art. 213
cpc non può ritenersi sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte.
Rammentando che l'ordine di acquisizione del suddetto verbale era stato disposto dal giudice all'udienza del 26.03.2014 e che l'impresa assicuratrice delegata all'acquisizione vi aveva provveduto con largo ritardo, depositandolo solo all'udienza del 02.02.2018 - ovvero quattro anni dopo e ad istruttoria oramai chiusa - gli appellanti lamentano dunque che la decisione del
Tribunale sia stata sostanzialmente fondata sulle sole circostanze acquisite dal suddetto verbale - ovvero lo stato di ebbrezza del conducente e la velocità sostenuta dell'autovettura
Audi S3 - che non appaiono, a loro dire, elementi idonei ad imputare la responsabilità
esclusiva del sinistro al conducente dell'auto incidentata.
7. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'errata valutazione dei mezzi istruttori;
nel ribadire l'inutilizzabilità del verbale della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro e nell'escludere che il suddetto rapporto goda di fede privilegiata, gli appellanti sostengono invece di aver provato in maniera adeguata le circostanze essenziali per ottenere il risarcimento, ovvero le modalità del sinistro, l'attribuibilità del sinistro alla condotta del conducente del veicolo pirata e l'impossibile identificazione del veicolo che ha causato il sinistro. Gli appellanti contestano infine la decisione del Tribunale laddove ha ravvisato la
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 “visuale privilegiata del testimone” che avrebbe potuto offrire maggiori elementi di identificazione del veicolo pirata, nonché la discrasia tra la versione resa nell'interrogatorio formale dal - il quale ha dichiarato di aver, dopo l'impatto, sterzato a destra, Pt_1
impattando muro ed insegna - e quella offerta dal teste, che aveva dichiarato che l'autovettura investitrice si era spostata dall'altra parte.
Nel ribadire l'assoluta fondatezza delle doglianze che precedono, gli appellanti chiedono dunque alla Corte adita la riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della società
assicuratrice appellata, nella qualità in atti indicata, al risarcimento dei danni al veicolo Audi
S3 nella misura di €. 32.000,00 e dei danni da lesioni personali, richiesti in €. 111.248,00 con personalizzazione massima, ovvero nella minor somma di €. 81.409,00.
8. Entrambi i motivi su cui si fonda il gravame, esaminati congiuntamente per la loro
stretta connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi.
Ed invero, in relazione al valore probatorio dei verbali redatti dagli agenti di polizia, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in quanto atti pubblici, essi fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che i pubblici ufficiali attestano avvenuti in loro presenza;
per converso, le ulteriori circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti costituiscono, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice;
da quanto innanzi consegue che la “ricostruzione della dinamica del sinistro”
effettuata ex post dagli agenti di Polizia Locale costituisce una valutazione cui non può
evidentemente estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e che va dunque apprezzata tenendo conto degli ordinari criteri di giudizio.
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 In ogni caso, è indubbio che la dinamica del sinistro indicata nel verbale della Polizia Locale
debba ritenersi fondamentale per la ricostruzione dei fatti allorquando è sorretta da elementi coerenti e non in contrasto tra loro sicchè, ove si voglia confutare la prospettazione dei fatti offerta dai verbalizzanti, è necessario fornire una ricostruzione di valore logico non soltanto coerente, ma soprattutto prevalente rispetto a quella indicata nel verbale.
Nel caso di specie, gli stessi agenti verbalizzanti hanno precisato che la dinamica dell'incidente riportata nel verbale ed individuata nell'uscita di strada del veicolo Audi S3 a causa della velocità sostenuta del veicolo condotto dal era da ritenere “verosimile” - Pt_1
dunque non necessariamente “reale” - trattandosi di una ricostruzione del sinistro effettuata
ex post e risultata credibile e plausibile sulla base delle circostanze di tempo e luogo e degli elementi rinvenuti sul luogo dell'impatto.
Dal canto loro gli appellanti, nel censurare la ricostruzione della Polizia Locale, hanno contestato fermamente la velocità sostenuta tenuta dal alla guida della Audi S3; Pt_1
circostanza che, applicata in un tratto di strada curvilineo seppur in presenza di buone condizioni atmosferiche e di luce naturale, era invece apparsa agli agenti come circostanza adeguata a spiegare l'uscita di strada del veicolo incidentato e il successivo impatto con un muro ed un'insegna posta sul lato destro della carreggiata.
La versione fornita sul punto dal conducente dell'Audi S3 è risultata palesemente difforme da quella offerta dagli agenti verbalizzanti, poiché il ha dichiarato di procedere a Pt_1
velocità moderata ed ha indicato la presenza di una Fiat Uno proveniente nel senso di marcia opposto che, dopo aver impattato l'Audi, avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi;
di detto autoveicolo pirata il non è stato in grado di fornire altre notizie, ovvero non Pt_1
soltanto il numero di targa, ma neppure il colore, sicchè la ricostruzione del sinistro offerta
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 dal danneggiato risulta generica e lacunosa.
Di contenuto altrettanto generico sono le dichiarazioni dell'unico teste escusso , Tes_1
padre del , che dell'auto pirata non ha saputo indicare neppure il colore;
Parte_1
circostanza quest'ultima che - in concreto - non avrebbe richiesto da parte del testimone del sinistro una vista particolarmente acuta, trattandosi di un elemento visivo di facile percezione in un momento della giornata - ore 18,30 del 2 Settembre - ancora dotato di piena luce naturale e di buona visibilità.
Sempre a proposito della dinamica del sinistro si osserva inoltre che - nonostante detta circostanza non sia mai stata indicata in atti dal - il rapporto della Polizia Municipale Pt_1
di Boscotrecase riferisce la presenza sull'auto del di due bambini di undici e dodici Pt_1
anni, seduti sul lato destro dell'autovettura, sedile anteriore e posteriore;
dalla narrativa del verbale si evince che i suddetti trasportati, infortunati ma in stato vigile, erano stati interrogati nell'immediatezza del sinistro ma non erano stati in grado di offrire alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica;
circostanza quest'ultima che consente di affermare che, eccetto i due minori, al sinistro non abbia assistito nessun altro soggetto.
A riprova di quanto innanzi si osserva che nell'informativa indirizzata alla Procura della
Repubblica i verbalizzanti precisano che poco dopo il sinistro erano giunte sul posto due ambulanze per il ricovero dei minori all'Ospedale di Boscotrecase e del conducente dell'Audi
S3 all'Ospedale di Castellammare di Stabia e che: “eseguiti i primi sommari rilievi di rito, in
collaborazione con una pattuglia dei Carabinieri anch'essi giunti sul posto ed assunte le
prime sommarie informazioni sui feriti da parte di alcuni familiari nel frattempo giunti sul
posto e che si trovavano in zona per una cerimonia nunziale (Ristorante Villa Cupido), il
personale si portava successivamente presso l'Ospedale di Boscotrecase per acquisire i
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 referti ed informazioni sulle loro condizioni”.
Diversamente da quanto riportato nell'informativa alla Procura, l'unico teste escusso Tes_1
, che aveva invece affermato di poter riferire sull'incidente: “tanto so in quanto alla guida
[...]
della mia autovettura (una Clio che) stava dietro l'Audi S3 guidata da ”, aveva così Pt_1
dichiarato: “in quel momento che l'ho soccorso, aveva la cintura di sicurezza allacciata che
io gli ho staccato” mentre, in ordine alla dinamica dell'impatto aveva così riferito: “preciso
che mi trovavo ad una distanza di circa sei/sette metri dall'auto di mio figlio ma ho visto il
momento dell'impatto tra i due spigoli anteriori sinistri delle auto. Preciso che la Fiat Uno
correva a velocità sostenuta e dopo l'urto l'Audi S3 è andata a sbattere contro un palo della
luce ed un …. posto alla sua destra”; ed aveva poi così concluso: “l'area era trafficata al
momento del sinistro. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili Urbani, ma non ha
rilasciato alcuna dichiarazione in quanto pensavo a mio figlio che era svenuto”.
Orbene, dal contenuto del rapporto e della informativa alla Procura si evince che al sinistro non abbia assistito alcun soggetto diverso dal conducente e dai due minori trasportati;
circostanza contraddetta dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, che ha affermato invece di aver assistito all'impatto perché a bordo di una macchina che seguiva l'Audi S3, precisando altresì di non aver rilasciato alcuna dichiarazione nell'immediatezza del sinistro perché
impegnato a soccorrere il proprio figlio.
Pur ritenendo verosimile e comprensibile che in caso di incidente si dia precedenza al soccorrere un familiare rispetto ad ogni altra e diversa incombenza, nella fattispecie appare innegabile che, ove al sinistro avessero assistito i familiari del conducente, gli agenti verbalizzanti ne avrebbero certamente registrato la presenza - esattamente come hanno fatto per i due minori - rinviando ad un momento successivo la verbalizzazione necessaria ad
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 acquisire elementi di valutazione sulle cause dell'impatto.
Nella fattispecie, invece, le dichiarazioni del testimone sono state rese note soltanto in sede di giudizio e hanno proposto una dinamica del sinistro differente da quanto già riferito dal conducente dell'Audi S3 in sede di interrogatorio formale;
nella versione offerta dal teste,
l'uscita di strada dell'Audi S3 sarebbe infatti avvenuta in conseguenza dell'impatto con l'auto pirata che aveva invaso la corsia di marcia opposta, mentre nella versione resa dall'attore sarebbe stato lui stesso a sterzare a destra per evitare l'impatto.
Inoltre, non può non rilevarsi che il teste ha riferito di un'area trafficata, mentre il rapporto della Polizia Locale riporta l'indicazione “traffico scarso”; infine, la presenza di una “auto pirata” sul luogo del sinistro è stata riferita da e da , ma non Parte_1 Tes_1
ha trovato alcuna conferma né sul luogo del sinistro né sul veicolo incidentato, non essendo stati rinvenuti sul posto né frammenti di auto diverse, né segni di strisciate o urti conseguenti all'impatto con altro autoveicolo.
Alla luce di quanto innanzi detto, nella comparazione tra gli elementi offerti dal rapporto della
Polizia Locale e gli elementi e le circostanze riferite dal danneggiato e dal teste in ordine alla dinamica del sinistro, deve riconoscersi maggiore credibilità alla ricostruzione dei fatti offerta dai verbalizzanti, non essendo stati forniti dal danneggiato elementi coerenti con lo stato dei luoghi, ma soprattutto più convincenti rispetto a quelli offerti ed indicati dagli agenti della
Polia Locale.
In disparte dalle considerazioni che precedono - ovvero dalla prevalenza dell'una o dell'altra dinamica indicata - appare in ogni caso innegabile che una guida a velocità moderata non avrebbe comportato le conseguenze infauste prodotte dal sinistro oggetto di causa ed avrebbe sicuramente contenuto i danni alle cose e le lesioni in danno del guidatore e dei terzi
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 trasportati;
in altri termini, la velocità moderata avrebbe sicuramente consentito di gestire meglio qualsiasi imprevisto - quindi anche la presenza di una fantomatica auto pirata - ma il non ha offerto prova di una guida a velocità adeguata alla strada percorsa, ragion per Pt_1
cui nel libero apprezzamento del giudicante la versione dei fatti indicata nel verbale di sinistro appare sicuramente più attendibile rispetto a quella del danneggiato e dei suoi testi di parte.
In ordine poi alla lamentata erronea valutazione dei mezzi istruttori con particolare riguardo allo stato di ebbrezza del conducente dell'Audi S3 si osserva che - diversamente da quanto sostenuto sul punto dall'appellante - lo stato di ebbrezza è stato accertato ed ha sicuramente influito sulla causazione del sinistro;
l'abuso di sostanze alcoliche, rilevato dai verbalizzanti attraverso la contestazione al dell'art. 186 comma 2 CdS ha trovato poi Parte_1
puntuale conferma nel referto degli esami ematici eseguiti dall'Ospedale San Leonardo, ove
è stato rilevato un tasso di alcool pari a 0,8 gr/L, ovvero superiore al minimo consentito per legge.
A tanto si aggiunge che l'indagine eseguita con apposita strumentazione medica del P.O. di
Castellammare di Stabia e non con il semplice alcoltest, oltre a confermare indubitabilmente lo stato di ebbrezza del conducente, non risulta in alcun modo scalfita da prove o allegazioni di senso opposto offerte dal conducente, ragion per cui trattasi di circostanza da ritenersi pacificamente accertata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame è totalmente infondato e va disatteso.
9. L'integrale rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza degli appellanti e la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ.
mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 260.000,00 nei valori medi per le fasi studio,
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 introduttiva e decisionale.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 2203/2018 del Tribunale di Torre
[...] Parte_2
Annunziata resa tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e in solido tra loro, a pagare le spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di , in qualità di impresa liquidatrice del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione Campania, come in atti rappresentata, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5471/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2203/2018 resa nel procedimento n. 852/2013 R.G. dal Tribunale di
Torre Annunziata in materia di: danni a persone e cose, promossa da:
, cf. e cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
in appello dall'avv. Francesco Finelli, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Afragola
alla via M.R. Imbriani n. 3
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 APPELLANTI
contro
, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione
Campania, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti rep. n. 186905, racc. n.
30367, dall'avv. Antonio Torre, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 170 nello studio dell'avv. Fabio Saccone
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2203/2018 del Tribunale di Napoli, depositata in data 15.10.2018 -
con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda di risarcimento delle lesioni personali e dei danni all'autoveicolo spiegata dagli attori, condannando Pt_1
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore
[...] Parte_2
della convenuta , nella qualità in atti indicata, ponendo altresì Controparte_2
definitivamente a loro carico le spese della ctu liquidate in separato decreto, hanno interposto appello e deducendo a sostegno due motivi. Parte_3 Parte_2
2. L'appellata , in qualità di impresa liquidatrice per la Regione Campania Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.10.2018; b) è stata notificata a e presso il Parte_1 Parte_2
procuratore costituito in primo grado avv. Francesco Finelli in data 16.10.2018; c) l'atto di appello è stato notificato in data 14.11.2018 a FGVS mediante invio di pec Controparte_1
all'avv. Antonio Torre, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 25.05.2013 proprietario dell'autovettura Audi Parte_2
S3 tg. DT648 FM e , conducente della predetta autovettura al momento del Parte_1
sinistro, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata la compagnia di
, in qualità di impresa liquidatrice designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzie Vittime della Strada per la Regione Campania. Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori affermavano che in data 02.09.2010, mentre il era alla guida dell'autovettura Pt_1
Audi S3 in via Cifelli a Boscotrecase in direzione del ristorante “Villa Cupido”, nel percorrere un tratto di strada curvilineo era stato attinto allo spigolo anteriore lato sinistro da una Fiat
Uno, che aveva invaso la sua corsia provenendo dal senso opposto di marcia. Aggiungevano
gli attori che, a seguito della collisione, l'Audi S3 era stata violentemente balzata contro un muro e contro un'insegna luminosa posta sulla destra, riportando ingenti danni alla fiancata destra ed alla meccanica per un importo di €. 32.000,00.
A causa del suddetto sinistro il aveva riportato anche lesioni personali, per le quali Pt_1
era stato prontamente soccorso ed accompagnato presso l'Ospedale San Leonardo, ove gli era stata diagnosticata: “frattura post-traumatica di C2, emorragia subaracnoidea post -
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 traumatica e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto”, successivamente guarita con postumi di natura permanente.
Gli attori precisavano di aver inviato una richiesta di risarcimento per danni a cose e lesioni personali alle nella qualità innanzi indicata, nonché alla Consap, Controparte_2
rimaste entrambe senza esito;
tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale adito,
accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo ad ignoti, la condanna della società assicuratrice convenuta al risarcimento in favore di dei Parte_2
danni patiti dall'autovettura nella misura richiesta di €. 32.000,00 salvo altra a determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento in favore di dei danni conseguenti Parte_1
alle lesioni personali subite nella misura di €. 25.000,00, salvo altra a determinarsi mediante ctu medica sul danneggiato.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice convenuta in persona del legale rappresentante p.t. che, contestando preliminarmente la dinamica del sinistro riferita dagli attori ed eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, nonché la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei punti di impatto tra le autovetture, delle caratteristiche del veicolo pirata e della direzione in cui si era dileguata l'auto stessa ecc, ed infine l'improcedibilità della domanda per mancanza della preventiva messa in mora dell'impresa stessa, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una ctu medica sul danneggiato ed infine deciso con l'impugnata sentenza, nella quale il Tribunale adito, ritenuta incerta la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo pirata, rigettava le richieste degli attori,
condannandoli, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della impresa assicuratrice e ponendo definitivamente a loro carico le spese della espletata ctu.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
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[...]
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 213 cpc e l'inutilizzabilità della prova costituita dal rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro;
più in particolare, gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure abbia ritenuto “tempestiva” ed “utilizzabile” la suddetta documentazione in totale dispregio delle norme di legge e della consolidata giurisprudenza, secondo le quali il potere di cui all'art. 213
cpc non può ritenersi sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte.
Rammentando che l'ordine di acquisizione del suddetto verbale era stato disposto dal giudice all'udienza del 26.03.2014 e che l'impresa assicuratrice delegata all'acquisizione vi aveva provveduto con largo ritardo, depositandolo solo all'udienza del 02.02.2018 - ovvero quattro anni dopo e ad istruttoria oramai chiusa - gli appellanti lamentano dunque che la decisione del
Tribunale sia stata sostanzialmente fondata sulle sole circostanze acquisite dal suddetto verbale - ovvero lo stato di ebbrezza del conducente e la velocità sostenuta dell'autovettura
Audi S3 - che non appaiono, a loro dire, elementi idonei ad imputare la responsabilità
esclusiva del sinistro al conducente dell'auto incidentata.
7. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'errata valutazione dei mezzi istruttori;
nel ribadire l'inutilizzabilità del verbale della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro e nell'escludere che il suddetto rapporto goda di fede privilegiata, gli appellanti sostengono invece di aver provato in maniera adeguata le circostanze essenziali per ottenere il risarcimento, ovvero le modalità del sinistro, l'attribuibilità del sinistro alla condotta del conducente del veicolo pirata e l'impossibile identificazione del veicolo che ha causato il sinistro. Gli appellanti contestano infine la decisione del Tribunale laddove ha ravvisato la
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 “visuale privilegiata del testimone” che avrebbe potuto offrire maggiori elementi di identificazione del veicolo pirata, nonché la discrasia tra la versione resa nell'interrogatorio formale dal - il quale ha dichiarato di aver, dopo l'impatto, sterzato a destra, Pt_1
impattando muro ed insegna - e quella offerta dal teste, che aveva dichiarato che l'autovettura investitrice si era spostata dall'altra parte.
Nel ribadire l'assoluta fondatezza delle doglianze che precedono, gli appellanti chiedono dunque alla Corte adita la riforma dell'impugnata sentenza con la condanna della società
assicuratrice appellata, nella qualità in atti indicata, al risarcimento dei danni al veicolo Audi
S3 nella misura di €. 32.000,00 e dei danni da lesioni personali, richiesti in €. 111.248,00 con personalizzazione massima, ovvero nella minor somma di €. 81.409,00.
8. Entrambi i motivi su cui si fonda il gravame, esaminati congiuntamente per la loro
stretta connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi.
Ed invero, in relazione al valore probatorio dei verbali redatti dagli agenti di polizia, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, in quanto atti pubblici, essi fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che i pubblici ufficiali attestano avvenuti in loro presenza;
per converso, le ulteriori circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti costituiscono, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice;
da quanto innanzi consegue che la “ricostruzione della dinamica del sinistro”
effettuata ex post dagli agenti di Polizia Locale costituisce una valutazione cui non può
evidentemente estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e che va dunque apprezzata tenendo conto degli ordinari criteri di giudizio.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 In ogni caso, è indubbio che la dinamica del sinistro indicata nel verbale della Polizia Locale
debba ritenersi fondamentale per la ricostruzione dei fatti allorquando è sorretta da elementi coerenti e non in contrasto tra loro sicchè, ove si voglia confutare la prospettazione dei fatti offerta dai verbalizzanti, è necessario fornire una ricostruzione di valore logico non soltanto coerente, ma soprattutto prevalente rispetto a quella indicata nel verbale.
Nel caso di specie, gli stessi agenti verbalizzanti hanno precisato che la dinamica dell'incidente riportata nel verbale ed individuata nell'uscita di strada del veicolo Audi S3 a causa della velocità sostenuta del veicolo condotto dal era da ritenere “verosimile” - Pt_1
dunque non necessariamente “reale” - trattandosi di una ricostruzione del sinistro effettuata
ex post e risultata credibile e plausibile sulla base delle circostanze di tempo e luogo e degli elementi rinvenuti sul luogo dell'impatto.
Dal canto loro gli appellanti, nel censurare la ricostruzione della Polizia Locale, hanno contestato fermamente la velocità sostenuta tenuta dal alla guida della Audi S3; Pt_1
circostanza che, applicata in un tratto di strada curvilineo seppur in presenza di buone condizioni atmosferiche e di luce naturale, era invece apparsa agli agenti come circostanza adeguata a spiegare l'uscita di strada del veicolo incidentato e il successivo impatto con un muro ed un'insegna posta sul lato destro della carreggiata.
La versione fornita sul punto dal conducente dell'Audi S3 è risultata palesemente difforme da quella offerta dagli agenti verbalizzanti, poiché il ha dichiarato di procedere a Pt_1
velocità moderata ed ha indicato la presenza di una Fiat Uno proveniente nel senso di marcia opposto che, dopo aver impattato l'Audi, avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi;
di detto autoveicolo pirata il non è stato in grado di fornire altre notizie, ovvero non Pt_1
soltanto il numero di targa, ma neppure il colore, sicchè la ricostruzione del sinistro offerta
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FGVS CP_1 dal danneggiato risulta generica e lacunosa.
Di contenuto altrettanto generico sono le dichiarazioni dell'unico teste escusso , Tes_1
padre del , che dell'auto pirata non ha saputo indicare neppure il colore;
Parte_1
circostanza quest'ultima che - in concreto - non avrebbe richiesto da parte del testimone del sinistro una vista particolarmente acuta, trattandosi di un elemento visivo di facile percezione in un momento della giornata - ore 18,30 del 2 Settembre - ancora dotato di piena luce naturale e di buona visibilità.
Sempre a proposito della dinamica del sinistro si osserva inoltre che - nonostante detta circostanza non sia mai stata indicata in atti dal - il rapporto della Polizia Municipale Pt_1
di Boscotrecase riferisce la presenza sull'auto del di due bambini di undici e dodici Pt_1
anni, seduti sul lato destro dell'autovettura, sedile anteriore e posteriore;
dalla narrativa del verbale si evince che i suddetti trasportati, infortunati ma in stato vigile, erano stati interrogati nell'immediatezza del sinistro ma non erano stati in grado di offrire alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica;
circostanza quest'ultima che consente di affermare che, eccetto i due minori, al sinistro non abbia assistito nessun altro soggetto.
A riprova di quanto innanzi si osserva che nell'informativa indirizzata alla Procura della
Repubblica i verbalizzanti precisano che poco dopo il sinistro erano giunte sul posto due ambulanze per il ricovero dei minori all'Ospedale di Boscotrecase e del conducente dell'Audi
S3 all'Ospedale di Castellammare di Stabia e che: “eseguiti i primi sommari rilievi di rito, in
collaborazione con una pattuglia dei Carabinieri anch'essi giunti sul posto ed assunte le
prime sommarie informazioni sui feriti da parte di alcuni familiari nel frattempo giunti sul
posto e che si trovavano in zona per una cerimonia nunziale (Ristorante Villa Cupido), il
personale si portava successivamente presso l'Ospedale di Boscotrecase per acquisire i
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FGVS CP_1 referti ed informazioni sulle loro condizioni”.
Diversamente da quanto riportato nell'informativa alla Procura, l'unico teste escusso Tes_1
, che aveva invece affermato di poter riferire sull'incidente: “tanto so in quanto alla guida
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della mia autovettura (una Clio che) stava dietro l'Audi S3 guidata da ”, aveva così Pt_1
dichiarato: “in quel momento che l'ho soccorso, aveva la cintura di sicurezza allacciata che
io gli ho staccato” mentre, in ordine alla dinamica dell'impatto aveva così riferito: “preciso
che mi trovavo ad una distanza di circa sei/sette metri dall'auto di mio figlio ma ho visto il
momento dell'impatto tra i due spigoli anteriori sinistri delle auto. Preciso che la Fiat Uno
correva a velocità sostenuta e dopo l'urto l'Audi S3 è andata a sbattere contro un palo della
luce ed un …. posto alla sua destra”; ed aveva poi così concluso: “l'area era trafficata al
momento del sinistro. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili Urbani, ma non ha
rilasciato alcuna dichiarazione in quanto pensavo a mio figlio che era svenuto”.
Orbene, dal contenuto del rapporto e della informativa alla Procura si evince che al sinistro non abbia assistito alcun soggetto diverso dal conducente e dai due minori trasportati;
circostanza contraddetta dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, che ha affermato invece di aver assistito all'impatto perché a bordo di una macchina che seguiva l'Audi S3, precisando altresì di non aver rilasciato alcuna dichiarazione nell'immediatezza del sinistro perché
impegnato a soccorrere il proprio figlio.
Pur ritenendo verosimile e comprensibile che in caso di incidente si dia precedenza al soccorrere un familiare rispetto ad ogni altra e diversa incombenza, nella fattispecie appare innegabile che, ove al sinistro avessero assistito i familiari del conducente, gli agenti verbalizzanti ne avrebbero certamente registrato la presenza - esattamente come hanno fatto per i due minori - rinviando ad un momento successivo la verbalizzazione necessaria ad
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FGVS CP_1 acquisire elementi di valutazione sulle cause dell'impatto.
Nella fattispecie, invece, le dichiarazioni del testimone sono state rese note soltanto in sede di giudizio e hanno proposto una dinamica del sinistro differente da quanto già riferito dal conducente dell'Audi S3 in sede di interrogatorio formale;
nella versione offerta dal teste,
l'uscita di strada dell'Audi S3 sarebbe infatti avvenuta in conseguenza dell'impatto con l'auto pirata che aveva invaso la corsia di marcia opposta, mentre nella versione resa dall'attore sarebbe stato lui stesso a sterzare a destra per evitare l'impatto.
Inoltre, non può non rilevarsi che il teste ha riferito di un'area trafficata, mentre il rapporto della Polizia Locale riporta l'indicazione “traffico scarso”; infine, la presenza di una “auto pirata” sul luogo del sinistro è stata riferita da e da , ma non Parte_1 Tes_1
ha trovato alcuna conferma né sul luogo del sinistro né sul veicolo incidentato, non essendo stati rinvenuti sul posto né frammenti di auto diverse, né segni di strisciate o urti conseguenti all'impatto con altro autoveicolo.
Alla luce di quanto innanzi detto, nella comparazione tra gli elementi offerti dal rapporto della
Polizia Locale e gli elementi e le circostanze riferite dal danneggiato e dal teste in ordine alla dinamica del sinistro, deve riconoscersi maggiore credibilità alla ricostruzione dei fatti offerta dai verbalizzanti, non essendo stati forniti dal danneggiato elementi coerenti con lo stato dei luoghi, ma soprattutto più convincenti rispetto a quelli offerti ed indicati dagli agenti della
Polia Locale.
In disparte dalle considerazioni che precedono - ovvero dalla prevalenza dell'una o dell'altra dinamica indicata - appare in ogni caso innegabile che una guida a velocità moderata non avrebbe comportato le conseguenze infauste prodotte dal sinistro oggetto di causa ed avrebbe sicuramente contenuto i danni alle cose e le lesioni in danno del guidatore e dei terzi
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FGVS CP_1 trasportati;
in altri termini, la velocità moderata avrebbe sicuramente consentito di gestire meglio qualsiasi imprevisto - quindi anche la presenza di una fantomatica auto pirata - ma il non ha offerto prova di una guida a velocità adeguata alla strada percorsa, ragion per Pt_1
cui nel libero apprezzamento del giudicante la versione dei fatti indicata nel verbale di sinistro appare sicuramente più attendibile rispetto a quella del danneggiato e dei suoi testi di parte.
In ordine poi alla lamentata erronea valutazione dei mezzi istruttori con particolare riguardo allo stato di ebbrezza del conducente dell'Audi S3 si osserva che - diversamente da quanto sostenuto sul punto dall'appellante - lo stato di ebbrezza è stato accertato ed ha sicuramente influito sulla causazione del sinistro;
l'abuso di sostanze alcoliche, rilevato dai verbalizzanti attraverso la contestazione al dell'art. 186 comma 2 CdS ha trovato poi Parte_1
puntuale conferma nel referto degli esami ematici eseguiti dall'Ospedale San Leonardo, ove
è stato rilevato un tasso di alcool pari a 0,8 gr/L, ovvero superiore al minimo consentito per legge.
A tanto si aggiunge che l'indagine eseguita con apposita strumentazione medica del P.O. di
Castellammare di Stabia e non con il semplice alcoltest, oltre a confermare indubitabilmente lo stato di ebbrezza del conducente, non risulta in alcun modo scalfita da prove o allegazioni di senso opposto offerte dal conducente, ragion per cui trattasi di circostanza da ritenersi pacificamente accertata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame è totalmente infondato e va disatteso.
9. L'integrale rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza degli appellanti e la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ.
mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 260.000,00 nei valori medi per le fasi studio,
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 5471/2018 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
FGVS CP_1 introduttiva e decisionale.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 2203/2018 del Tribunale di Torre
[...] Parte_2
Annunziata resa tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e in solido tra loro, a pagare le spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di , in qualità di impresa liquidatrice del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione Campania, come in atti rappresentata, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
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FGVS CP_1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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