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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 09 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6149 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 8905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
La società con sede legale in Parte_1
Calatabiano, via Dottore Salluzzo n. 8, (P.I. ), in persona del suo amministratore p.t. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], c.f. , ed elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Guglielmo Oberdan n. 116/F, presso lo studio dell'avv. Riccardo David Roberto Trovato, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier CP_1
Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in
Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 26.06.2024 ed iscritto al n. 6149/2024 R.G.,, la società ricorrente premetteva che in data CP_ 17.05.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00007035 16 000, con il quale le
1 aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 11.814,67, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 07/2023, comprensivi di CP_ sanzioni e somme aggiuntive;
che l'atto era stato emesso dall' a seguito della nota di rettifica con la quale le aveva revocato i benefici contributivi alla stessa spettanti, e fruiti, per tale periodo (7/2023).
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, rilevando che in tale periodo, essa società non aveva CP_ maturato alcuna irregolarità contributiva tale da legittimare da parte dell il recupero di tali CP_ benefici/sgravi contributivi;
che tale “presunta” irregolarità contributiva, era stata desunta dall' a fronte dell'emissione da parte dell' di un provvedimento - in Controparte_2 mancanza dei presupposti di legge - di revoca dei piani di rateizzazione n. 154573 del 07.08.2018, n.
155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del 11.02.2019.
A tal proposito precisava che l' , aveva: a) in data 03.09.2018, Controparte_2 accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n. 154573 del 07/08/2018, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate, degli avvisi di addebito n. 593 2018 0000608303 000, n. 593
2018 0001124954 000, n. 593 2018 0001408608 000, n. 593 2018 0001591469 000 e n. 593
20180005361815 000; b) in data 21.09.2018, accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n. 155469 del 21/09/2018, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate, degli avvisi di addebito n. 593 2018 0005882110 000 e n. 593 2018 0006208317 000; c) in data 11.02.2019, accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n.158175 del 11/02/2019, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate degli avvisi di addebito n. 593 2018 0006980318 000, n. 593 2018
0007243849 000 e n. 593 2018 0010162837000; che essa società aveva versato le rate previste dai suddetti piani di rateizzazione, mantenendosi con i pagamenti, al fine di non perdere il beneficio della rateizzazione concesso, sempre al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, eseguendo i seguenti versamenti ovvero: a) il versamento di n. 50 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 154573 del 07/08/2018; b) il versamento di n. 50 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 155469 del 21/09/2018;
c) il versamento di n. 45 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 158175 del
11/02/2019. Deduceva, inoltre, che trattandosi di tre piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.03.2020, gli effetti di cui di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29.09.1973 n.
602, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2-ter, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive, limite mai superato, avendo mantenuto sempre un
2 numero massimo di rate scadute pari a 17, come si evinceva dai tre prospetti allegati, per ciascun piano di rateizzazione con i piani di ammortamento e le relative rate pagate.
Non si era, dunque, mai verificato il presupposto di legge (ovvero il mancato pagamento di n. 18 rate, anche non consecutive) per poter i tre piani di rateizzazione essere revocati dall'Agente della CP_ Riscossione, come viceversa aveva fatto, causando da parte dell , a sua volta, l'erronea valutazione di una presunta irregolarità contributiva della società, che aveva con l'avviso di addebito impugnato proceduto al recupero per il periodo 7/2023.
Deduceva, ancora, che in data 24.04.2024, aveva presentato, a mezzo p.e.c., all Controparte_2
, istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di revoca dei suindicati piani di
[...] rateizzazione rilevando e documentando l'illegittimità del provvedimento adottato e chiedendo la CP_ riattivazione degli stessi ed all' il rilascio del DURC regolare a far data dalla prima richiesta;
che in data 20.05.2024, l , comunicava il rigetto dell'istanza, omettendo di Controparte_2 valutare le ragioni e i documenti offerti dalla società a sostegno della propria richiesta;
che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catania con ricorso, iscritto al n. 5524/2024 R.G.R., ancora pendente. CP_ Rimarcava come l' pur essendo messa dalla società nelle condizioni di poter verificare l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Agente della Riscossione e conseguentemente di poter verificare l'inesistenza di tale desunta (ma inesistente) irregolarità contributiva, si era limitata a rigettare la richiesta di DURC ed a recuperare con l'avviso di addebito impugnato i benefici contributivi fruiti nel periodo 7/2023.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
- in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato considerata la sua palese illegittimità ed infondatezza ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
- nel merito e in accoglimento della medesima, annullare l'avviso di addebito impugnato n. 593 2024 0000703516 000, il tutto con vittoria di spese e compensi dei quali, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., se ne richiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. - in via istruttoria, ove occorrenda, si chiede a Codesto Onorevole Giudice adito di voler nominare CTU contabile al fine di verificare e accertare, in base alle argomentazioni e alle prove offerte in ricorso dalla società ricorrente, l'esistenza o meno di tale inadempimento contributivo origine del recupero operato CP_ dall' con l'avviso di addebito impugnato.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale contestava il ricorso, eccependo la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva in merito alla revoca delle rateizzazioni eseguite dall'
[...]
. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per la pendenza dell'opposizione in sede Controparte_2
Tributaria e comunque il suo rigetto.
3 Con ordinanza del 20.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
All'udienza del 28.03.2025, veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.
8905/2024 R.G. e preso atto della decisione della controversia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, depositata, la causa rinviata per discussione e decisione.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del
Lavoro, depositato il 24.09.2024 ed iscritto al n. 8905/2024 R.G., la società ricorrente premetteva che in CP_ data 15.08.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00016832 48 000, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 22.823,43, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 08/2023 e CP_ 09/2023, comprensivi di sanzioni e somme aggiuntive;
che in data 19.09.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00024454 44 000, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.222,74, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal 10/2023 al 01/2024, comprensivi di sanzioni e CP_ somme aggiuntive;
che gli atti erano stati emessi dall' a seguito di note di rettifica con le quali le aveva revocato i benefici contributivi alla stessa spettanti, e fruiti, per tale periodo (dall'8/2023 all'1/2024).
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, rilevando che in tali periodi, essa società non aveva CP_ maturato alcuna irregolarità contributiva tale da legittimare da parte dell il recupero di tali CP_ benefici/sgravi contributivi;
che tale “presunta” irregolarità contributiva, era stata desunta dall' a fronte dell'emissione da parte dell' di un provvedimento - in Controparte_2 mancanza dei presupposti di legge - di revoca dei piani di rateizzazione n. 154573 del 07.08.2018, n.
155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del 11.02.2019, per come analiticamente contestato e specificato nel ricorso iscritto al n. 6149/202 R.G.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - in via preliminare, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
- in via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati considerata la loro palese illegittimità ed infondatezza ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
- nel merito e in accoglimento della medesima, annullare gli avvisi di addebito n.
59320240001683248 000 e n. 59320240002445444 000 impugnati, il tutto con vittoria di spese e compensi dei quali, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., se ne richiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. - in via istruttoria, ove occorrenda, si chiede a Codesto Onorevole Giudice adito di voler nominare CTU contabile al fine di verificare e accertare, in base alle argomentazioni e alle prove
4 offerte in ricorso dalla società ricorrente, l'esistenza o meno di tale inadempimento contributivo origine CP_ del recupero operato dall' con gli avvisi di addebito impugnati.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale preliminarmente chiedeva la riunione del CP_1 presente procedimento con quello iscritto al n. 6149/2024 RG di questo Tribunale;
contestava il ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla revoca delle rateizzazioni eseguite dall' . Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per la pendenza Controparte_2 dell'opposizione in sede Tributaria e comunque il suo rigetto.
Con ordinanza del 26.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante, già delegato per il giudizio iscritto al n. 6149/2924 R.G.
All'udienza del 28.03.2025, veniva disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.
6149/2024 R.G.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 09.07.2025.
Le cause riunite restavano istruite mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, sono state trattenute per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente contestava gli avvisi di addebito emessi dall' , poiché conseguenti alla revoca di tre istanze di rateizzazioni n. 154573 del 07.08.2018, n. 155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del
11.02.2019, presentate dalla stessa società, considerate illegittime.
A tal proposito precisava che essa società aveva versato le rate previste dai suddetti piani di rateizzazione, mantenendosi con i pagamenti, al fine di non perdere il beneficio della rateizzazione concesso, sempre al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, eseguendo i versamenti per come documentato. Deduceva, inoltre, che trattandosi di tre piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.03.2020, gli effetti di cui di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2-ter, del
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive, limite mai superato, avendo mantenuto sempre un numero massimo di rate scadute pari a
17, dunque, non si era mai verificato il presupposto di legge (ovvero il mancato pagamento di n. 18 rate,
5 anche non consecutive) per poter i tre piani di rateizzazione essere revocati dall'Agente della
Riscossione, come viceversa aveva fatto;
che l'istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di revoca dei suindicati piani di rateizzazione era stata rigettata e che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania con ricorso, iscritto al n. 5524/2024 R.G.R. CP_ Eccepiva che l' pur essendo messa dalla società nelle condizioni di poter verificare l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Agente della Riscossione e conseguentemente di poter verificare l'inesistenza di tale desunta (ma inesistente) irregolarità contributiva, si era limitata a rigettare la richiesta di DURC ed a recuperare con gli avvisi di addebito impugnati i benefici contributivi fruiti nei periodi dal 7/2023 all'1/2024.
Ebbene nelle more del giudizio, è stato definito il giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dei CP_ provvedimenti di revoca dei suindicati piani di rateizzazione, che hanno indotto l ad emettere gli avvisi di addebito impugnati, sul presupposto che si era verificata un'irregolarità contributiva tale da legittimare il recupero di tali benefici/sgravi contributivi.
In tale sentenza così si legge “… entrando nel merito della questione controversa, ritiene la Corte che sia illegittimo il provvedimento impugnato, atteso che non sussistevano in concreto i prescritti presupposti di legge per potersi revocare il beneficio della rateizzazione. Risulta invero documentalmente provato che la ricorrente non ha mai superato il limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, tale da potere giustificare la revoca del beneficio in questione. Trattandosi di 3 piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.3.2020,
(fatto pacifico), gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera a), b) e c) del DPR n. 602/1973, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2 ter del D.L. n. 18/2020, (come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateizzazione, di 18 rate, anche non consecutive. Poiché la ricorrente non ha mai superato tale limite, mantenendo sempre un numero massimo di rate scadute non pagate pari a 17, (cfr documentazione in atti), va considerato illegittimo il provvedimento impugnato, che ha comportato la revoca del beneficio in questione, facendo riferimento ad un presupposto non prescritto dalla normativa di riferimento, (l'avvenuto maturarsi di interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento delle rate in questione). Il ricorso va pertanto accolto.”
Ne consegue che essendo stato accertato che i piani di rateizzazione erano stati correttamente adempiuti dalla società ricorrente e che non sussistevano i presupposti per disporne la revoca da parte CP_ dell' , circostanza posta dall' a fondamento degli avvisi di Controparte_2
6 addebito impugnati, questi ultimi restato sforniti della causa giustificativa per la loro emissione. Infatti, venendo meno la legittimità della revoca e quindi della decadenza dalla rateizzazione non può dirsi verificata nessuna irregolarità contributiva in capo alla società che giustifica il recupero degli sgravi e la conseguente emissione degli avvisi di addebito, che risultano illegittimi.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e depositati dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dell ( , in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n. 593 2024 00007035 16 000, n.
593 2024 00016832 48 000 e n. 593 2024 00024454 44 000. CP_
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 3.948,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Riccardo David Roberto Trovato.
Così deciso in Catania, 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 09 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6149 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 8905 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
La società con sede legale in Parte_1
Calatabiano, via Dottore Salluzzo n. 8, (P.I. ), in persona del suo amministratore p.t. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], c.f. , ed elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Guglielmo Oberdan n. 116/F, presso lo studio dell'avv. Riccardo David Roberto Trovato, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier CP_1
Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in
Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 26.06.2024 ed iscritto al n. 6149/2024 R.G.,, la società ricorrente premetteva che in data CP_ 17.05.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00007035 16 000, con il quale le
1 aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 11.814,67, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 07/2023, comprensivi di CP_ sanzioni e somme aggiuntive;
che l'atto era stato emesso dall' a seguito della nota di rettifica con la quale le aveva revocato i benefici contributivi alla stessa spettanti, e fruiti, per tale periodo (7/2023).
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, rilevando che in tale periodo, essa società non aveva CP_ maturato alcuna irregolarità contributiva tale da legittimare da parte dell il recupero di tali CP_ benefici/sgravi contributivi;
che tale “presunta” irregolarità contributiva, era stata desunta dall' a fronte dell'emissione da parte dell' di un provvedimento - in Controparte_2 mancanza dei presupposti di legge - di revoca dei piani di rateizzazione n. 154573 del 07.08.2018, n.
155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del 11.02.2019.
A tal proposito precisava che l' , aveva: a) in data 03.09.2018, Controparte_2 accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n. 154573 del 07/08/2018, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate, degli avvisi di addebito n. 593 2018 0000608303 000, n. 593
2018 0001124954 000, n. 593 2018 0001408608 000, n. 593 2018 0001591469 000 e n. 593
20180005361815 000; b) in data 21.09.2018, accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n. 155469 del 21/09/2018, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate, degli avvisi di addebito n. 593 2018 0005882110 000 e n. 593 2018 0006208317 000; c) in data 11.02.2019, accolto la domanda di rateizzazione presentata da essa società, prot. n.158175 del 11/02/2019, avente ad oggetto la rateizzazione in n. 72 rate degli avvisi di addebito n. 593 2018 0006980318 000, n. 593 2018
0007243849 000 e n. 593 2018 0010162837000; che essa società aveva versato le rate previste dai suddetti piani di rateizzazione, mantenendosi con i pagamenti, al fine di non perdere il beneficio della rateizzazione concesso, sempre al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, eseguendo i seguenti versamenti ovvero: a) il versamento di n. 50 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 154573 del 07/08/2018; b) il versamento di n. 50 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 155469 del 21/09/2018;
c) il versamento di n. 45 rate del piano di rateizzazione con numero di protocollo 158175 del
11/02/2019. Deduceva, inoltre, che trattandosi di tre piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.03.2020, gli effetti di cui di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29.09.1973 n.
602, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2-ter, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive, limite mai superato, avendo mantenuto sempre un
2 numero massimo di rate scadute pari a 17, come si evinceva dai tre prospetti allegati, per ciascun piano di rateizzazione con i piani di ammortamento e le relative rate pagate.
Non si era, dunque, mai verificato il presupposto di legge (ovvero il mancato pagamento di n. 18 rate, anche non consecutive) per poter i tre piani di rateizzazione essere revocati dall'Agente della CP_ Riscossione, come viceversa aveva fatto, causando da parte dell , a sua volta, l'erronea valutazione di una presunta irregolarità contributiva della società, che aveva con l'avviso di addebito impugnato proceduto al recupero per il periodo 7/2023.
Deduceva, ancora, che in data 24.04.2024, aveva presentato, a mezzo p.e.c., all Controparte_2
, istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di revoca dei suindicati piani di
[...] rateizzazione rilevando e documentando l'illegittimità del provvedimento adottato e chiedendo la CP_ riattivazione degli stessi ed all' il rilascio del DURC regolare a far data dalla prima richiesta;
che in data 20.05.2024, l , comunicava il rigetto dell'istanza, omettendo di Controparte_2 valutare le ragioni e i documenti offerti dalla società a sostegno della propria richiesta;
che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Catania con ricorso, iscritto al n. 5524/2024 R.G.R., ancora pendente. CP_ Rimarcava come l' pur essendo messa dalla società nelle condizioni di poter verificare l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Agente della Riscossione e conseguentemente di poter verificare l'inesistenza di tale desunta (ma inesistente) irregolarità contributiva, si era limitata a rigettare la richiesta di DURC ed a recuperare con l'avviso di addebito impugnato i benefici contributivi fruiti nel periodo 7/2023.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
- in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato considerata la sua palese illegittimità ed infondatezza ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
- nel merito e in accoglimento della medesima, annullare l'avviso di addebito impugnato n. 593 2024 0000703516 000, il tutto con vittoria di spese e compensi dei quali, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., se ne richiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. - in via istruttoria, ove occorrenda, si chiede a Codesto Onorevole Giudice adito di voler nominare CTU contabile al fine di verificare e accertare, in base alle argomentazioni e alle prove offerte in ricorso dalla società ricorrente, l'esistenza o meno di tale inadempimento contributivo origine del recupero operato CP_ dall' con l'avviso di addebito impugnato.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale contestava il ricorso, eccependo la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva in merito alla revoca delle rateizzazioni eseguite dall'
[...]
. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per la pendenza dell'opposizione in sede Controparte_2
Tributaria e comunque il suo rigetto.
3 Con ordinanza del 20.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
All'udienza del 28.03.2025, veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.
8905/2024 R.G. e preso atto della decisione della controversia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, depositata, la causa rinviata per discussione e decisione.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del
Lavoro, depositato il 24.09.2024 ed iscritto al n. 8905/2024 R.G., la società ricorrente premetteva che in CP_ data 15.08.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00016832 48 000, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 22.823,43, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 08/2023 e CP_ 09/2023, comprensivi di sanzioni e somme aggiuntive;
che in data 19.09.2024, l le aveva notificato l'avviso di addebito n. 593 2024 00024454 44 000, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.222,74, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal 10/2023 al 01/2024, comprensivi di sanzioni e CP_ somme aggiuntive;
che gli atti erano stati emessi dall' a seguito di note di rettifica con le quali le aveva revocato i benefici contributivi alla stessa spettanti, e fruiti, per tale periodo (dall'8/2023 all'1/2024).
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, rilevando che in tali periodi, essa società non aveva CP_ maturato alcuna irregolarità contributiva tale da legittimare da parte dell il recupero di tali CP_ benefici/sgravi contributivi;
che tale “presunta” irregolarità contributiva, era stata desunta dall' a fronte dell'emissione da parte dell' di un provvedimento - in Controparte_2 mancanza dei presupposti di legge - di revoca dei piani di rateizzazione n. 154573 del 07.08.2018, n.
155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del 11.02.2019, per come analiticamente contestato e specificato nel ricorso iscritto al n. 6149/202 R.G.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ - in via preliminare, dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione;
- in via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati considerata la loro palese illegittimità ed infondatezza ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe;
- nel merito e in accoglimento della medesima, annullare gli avvisi di addebito n.
59320240001683248 000 e n. 59320240002445444 000 impugnati, il tutto con vittoria di spese e compensi dei quali, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., se ne richiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. - in via istruttoria, ove occorrenda, si chiede a Codesto Onorevole Giudice adito di voler nominare CTU contabile al fine di verificare e accertare, in base alle argomentazioni e alle prove
4 offerte in ricorso dalla società ricorrente, l'esistenza o meno di tale inadempimento contributivo origine CP_ del recupero operato dall' con gli avvisi di addebito impugnati.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l il quale preliminarmente chiedeva la riunione del CP_1 presente procedimento con quello iscritto al n. 6149/2024 RG di questo Tribunale;
contestava il ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla revoca delle rateizzazioni eseguite dall' . Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità per la pendenza Controparte_2 dell'opposizione in sede Tributaria e comunque il suo rigetto.
Con ordinanza del 26.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante, già delegato per il giudizio iscritto al n. 6149/2924 R.G.
All'udienza del 28.03.2025, veniva disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.
6149/2024 R.G.
Con decreto del 15.06.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 09.07.2025.
Le cause riunite restavano istruite mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, sono state trattenute per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente contestava gli avvisi di addebito emessi dall' , poiché conseguenti alla revoca di tre istanze di rateizzazioni n. 154573 del 07.08.2018, n. 155469 del 21.09.2018 e n. 158175 del
11.02.2019, presentate dalla stessa società, considerate illegittime.
A tal proposito precisava che essa società aveva versato le rate previste dai suddetti piani di rateizzazione, mantenendosi con i pagamenti, al fine di non perdere il beneficio della rateizzazione concesso, sempre al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, eseguendo i versamenti per come documentato. Deduceva, inoltre, che trattandosi di tre piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.03.2020, gli effetti di cui di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2-ter, del
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateazione, di diciotto rate, anche non consecutive, limite mai superato, avendo mantenuto sempre un numero massimo di rate scadute pari a
17, dunque, non si era mai verificato il presupposto di legge (ovvero il mancato pagamento di n. 18 rate,
5 anche non consecutive) per poter i tre piani di rateizzazione essere revocati dall'Agente della
Riscossione, come viceversa aveva fatto;
che l'istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di revoca dei suindicati piani di rateizzazione era stata rigettata e che tale provvedimento di rigetto era stato impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania con ricorso, iscritto al n. 5524/2024 R.G.R. CP_ Eccepiva che l' pur essendo messa dalla società nelle condizioni di poter verificare l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Agente della Riscossione e conseguentemente di poter verificare l'inesistenza di tale desunta (ma inesistente) irregolarità contributiva, si era limitata a rigettare la richiesta di DURC ed a recuperare con gli avvisi di addebito impugnati i benefici contributivi fruiti nei periodi dal 7/2023 all'1/2024.
Ebbene nelle more del giudizio, è stato definito il giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dei CP_ provvedimenti di revoca dei suindicati piani di rateizzazione, che hanno indotto l ad emettere gli avvisi di addebito impugnati, sul presupposto che si era verificata un'irregolarità contributiva tale da legittimare il recupero di tali benefici/sgravi contributivi.
In tale sentenza così si legge “… entrando nel merito della questione controversa, ritiene la Corte che sia illegittimo il provvedimento impugnato, atteso che non sussistevano in concreto i prescritti presupposti di legge per potersi revocare il beneficio della rateizzazione. Risulta invero documentalmente provato che la ricorrente non ha mai superato il limite fissato dalla normativa vigente, ratione temporis, delle 18 rate non pagate, anche non consecutive, tale da potere giustificare la revoca del beneficio in questione. Trattandosi di 3 piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8.3.2020,
(fatto pacifico), gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera a), b) e c) del DPR n. 602/1973, ovvero della decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in forza di quanto stabilito dall'art. 68, comma 2 ter del D.L. n. 18/2020, (come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021), si sarebbero potuti concretizzare solamente in caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateizzazione, di 18 rate, anche non consecutive. Poiché la ricorrente non ha mai superato tale limite, mantenendo sempre un numero massimo di rate scadute non pagate pari a 17, (cfr documentazione in atti), va considerato illegittimo il provvedimento impugnato, che ha comportato la revoca del beneficio in questione, facendo riferimento ad un presupposto non prescritto dalla normativa di riferimento, (l'avvenuto maturarsi di interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento delle rate in questione). Il ricorso va pertanto accolto.”
Ne consegue che essendo stato accertato che i piani di rateizzazione erano stati correttamente adempiuti dalla società ricorrente e che non sussistevano i presupposti per disporne la revoca da parte CP_ dell' , circostanza posta dall' a fondamento degli avvisi di Controparte_2
6 addebito impugnati, questi ultimi restato sforniti della causa giustificativa per la loro emissione. Infatti, venendo meno la legittimità della revoca e quindi della decadenza dalla rateizzazione non può dirsi verificata nessuna irregolarità contributiva in capo alla società che giustifica il recupero degli sgravi e la conseguente emissione degli avvisi di addebito, che risultano illegittimi.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e, trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e depositati dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dell ( , in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n. 593 2024 00007035 16 000, n.
593 2024 00016832 48 000 e n. 593 2024 00024454 44 000. CP_
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 3.948,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle aliquote di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Riccardo David Roberto Trovato.
Così deciso in Catania, 09.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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