Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 30/04/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4411 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
nella qualità di socio accomandatario della , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Stefano Bersani e Massimiliano
Bersani, presso i quali elettivamente domicilia opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1
Pepe , elettivamente domiciliati presso l'ufficio dell'avvocatura di Napoli sita in via CP_1
Alcide De Gasperi, n°55 opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024 parte ricorrente in epigrafe, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1067/2023 emesso da questo Giudice del lavoro, con il quale aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento di euro 4.555,70, oltre spese, CP_1
-quale somma corrisposta a titolo di TFR, ex art.2 L.297/82, in favore di un ex dipendente della odierna opponente- chiedendone la revoca;
ha in particolare dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre i termini previsti dell'art. 644 c.p.c. evidenziando in ogni caso l'inammissibilità ed infondatezza della domanda per inesistenza della prova del presunto credito;
ha dunque concluso chiedendo, in via principale,
CP_ L' si è costituito con la memoria in atti facendo rilevare l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, depositando documentazione attestante il riconoscimento del debito da parte dell'odierna opponente, concludendo per l'integrale rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate il 13.11.2024, il procuratore di parte opponente ha provato documentalmente di aver corrisposto quasi integralmente l'importo dovuto all'Istituto opposto, ha pertanto chiesto un rinvio della causa al fine di provare l'integrale pagamento.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte opposta, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento delle somme dovute per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opponente provveduto al pagamento integrale in favore dell' , del residuo importo dovuto ( cfr. note per la trattazione scritta). CP_2
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento dell'importo dovuto per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, avvenuto successivamente al deposito del ricorso in opposizione, determina pertanto la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
D'altro canto, anche parte opposta ha aderito alla richiesta dell'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato. le spese di giudizio vanno interamente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in sede extraprocessuale e del pagamento, quasi integrale, dell'importo dovuto con la prima rata ( € 4000,00)
P.Q.M.
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa interamente le spese di giudizio.
Napoli 30.04.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)