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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4375/2022
R.G. 788/2025
R.G. 1637/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
- in composizione monocratica nella persona del dott. RD Avallone in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 4375/2022, al quale sono stati riuniti il procedimento R.G. 788/2025
e il procedimento R.G. 1637/2025, promossi
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Ciccopiedi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati rispettivamente in data 20/09/2022, 14/02/2025 e
28/03/2025, parte ricorrente ha affermato di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2017 per 51 giornate (dal
11/10/2017 al 31/12/2017) alle dipendenze dell'azienda agricola lamentando l'illegittimità della CP_2 cancellazione delle giornate vantate, nonché l'infondatezza delle pretese restitutorie contenute: nell'avviso di CP_ addebito n. 33420240004868481000, notificato in data 15.01.2025, con cui l' richiedeva il pagamento della somma di euro 1.218,00 per revoca disoccupazione agricola relativamente al periodo 01/2017 – 12/2017; nell'avviso di addebito n. 33420250000238983000, notificato in data 17/03/2025, con cui l' richiedeva CP_3 il pagamento della somma di euro 601,87 per revoca malattia agricola relativamente al periodo 01/2018 –
01/2018; nell'avviso di addebito n. 33420250000239084000, notificato in data 17/03/2025, con cui l' CP_3 richiedeva il pagamento della somma di euro 434,50 per revoca malattia agricola relativamente al periodo
02/2018 – 02/2018; nell'avviso di addebito n. 33420250000239185000, notificato in data 17/03/2025, cui l' richiedeva il pagamento della somma di euro 243,05 per revoca malattia agricola relativamente al CP_3 periodo 07/2018 – 07/2018; previo esperimento del ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte e per l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Costituitosi l' ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità CP_3 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7, l'improcedibilità della domanda per mancanza di una domanda amministrativa fatta all'Istituto e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in virtù dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme richieste negli avvisi di addebito.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale e viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*** CP_ 1. In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in CP_ esame, appare evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il riconoscimento del rapporto lavorativo in agricoltura e per la re-iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso amministrativo in data 25/05/2022 avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate, notificato personalmente in data 30/04/2022 (cfr. doc. della ricorrente e di ). CP_3
Vi è prova della definizione espressa in data 13/06/2022 (nei 90 giorni) con provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
Pertanto, computati i tempi di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 20/09/2022, poiché intervenuta nel termine utile dei
120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso. 3. Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
4. Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
5. Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo nell'anno in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, e , che Testimone_1 Controparte_4 hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 05/12/2024, hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, il periodo lavorativo
(anno 2017), gli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00), la tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), i luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo e Tramonti), il soggetto che dava le direttive (il figlio del datore di lavoro, ). Persona_1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_3
Pertanto, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è suggerita dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e
Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista), l'utilizzo di strumenti e macchinari (scuotitori, bacchette di legno, defogliatore);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizioni testimoniali: “lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15”);
- le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizioni testimoniali: “le direttive ci venivano impartite da perché il padre non stava bene”); Persona_1 CP_2
- le deposizioni testimoniali, dalle quali emerge che colleghi di lavoro nel 2017 erano la ricorrente, e informazioni compatibili con quanto CP_5 Controparte_4 riportato nel verbale di accertamento ispettivo del 18/10/2021).
6. Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco, deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo, sia dal tenore dello CP_ stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate.
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18/10/2021 nei confronti dell'azienda per il periodo compreso tra CP_2 il 1/09/2016 e il 31/12/2020, ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali: la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall e i lavoratori in concreto dichiarati dalla medesima;
le CP_3 dichiarazioni acquisite durante l'ispezione, da cui si è dedotto che, in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa Persona_1
l'assunzione e la direzione del personale dipendente, costituito da tre o quattro operai all'anno nel periodo della raccolta delle olive, che, a decorrere dal 2019, è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote (è plausibile, dunque, lo svolgimento, nel 2017, delle 51 giornate asserite dalla ricorrente); ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
7. Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a favore di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato. CP_ Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati (CS), per le 51 giornate cancellate nel 2017, in quanto
è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Dunque, accertato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per 51 giornate per l'anno 2017, anche le domande dirette ad accertare il diritto a trattenere le prestazioni richieste con gli avvisi di addebito opposti devono trovare accoglimento, sussistendo tutti i presupposti richiesti ex lege.
Con riferimento all'indennità di malattia, l'art. 5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella L. n. 638/1983, dispone che, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a trattenere la prestazione temporanea erogata nell'anno 2018 avendo maturato i requisiti indicati dalla legge.
Quanto all'indennità di disoccupazione, l'art. 32 L. n. 264/1949 ha così disposto: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) Ai lavoratori che prestano la loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue”.
Orbene, parte ricorrente ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite richieste con gli avvisi di addebito opposti.
In particolare, la ricorrente ha dimostrato in giudizio lo svolgimento del rapporto di lavoro per 51 giornate annue con riferimento all'anno 2017, mentre per il 2018 è documentata l'iscrizione della stessa per 51 giornate come da estratto conto previdenziale in atti, datato 12/04/2022 e non contestato dalla parte resistente (cfr. all. parte ricorrente).
Ne consegue che può ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola e malattia richieste con gli avvisi di addebito opposti, considerata la sussistenza degli elementi costitutivi nel biennio 2017/2018.
In conclusione, i proposti ricorsi vanno accolti con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 51 giornate, per l'anno 2017; conseguentemente, le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti non sono dovute. CP_3
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
8. Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore costituito, stante la rinuncia al beneficio del gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. RD
Avallone, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate per l'anno 2017;
- dichiara non dovute le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti n. CP_3
33420240004868481000, n. 33420250000238983000, n. 33420250000239084000 e n.
33420250000239185000. CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Ciccopiedi.
Castrovillari, 19.11.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott. RD Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
R.G. 788/2025
R.G. 1637/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
- in composizione monocratica nella persona del dott. RD Avallone in funzione di GIUDICE del
LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 4375/2022, al quale sono stati riuniti il procedimento R.G. 788/2025
e il procedimento R.G. 1637/2025, promossi
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Ciccopiedi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati rispettivamente in data 20/09/2022, 14/02/2025 e
28/03/2025, parte ricorrente ha affermato di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2017 per 51 giornate (dal
11/10/2017 al 31/12/2017) alle dipendenze dell'azienda agricola lamentando l'illegittimità della CP_2 cancellazione delle giornate vantate, nonché l'infondatezza delle pretese restitutorie contenute: nell'avviso di CP_ addebito n. 33420240004868481000, notificato in data 15.01.2025, con cui l' richiedeva il pagamento della somma di euro 1.218,00 per revoca disoccupazione agricola relativamente al periodo 01/2017 – 12/2017; nell'avviso di addebito n. 33420250000238983000, notificato in data 17/03/2025, con cui l' richiedeva CP_3 il pagamento della somma di euro 601,87 per revoca malattia agricola relativamente al periodo 01/2018 –
01/2018; nell'avviso di addebito n. 33420250000239084000, notificato in data 17/03/2025, con cui l' CP_3 richiedeva il pagamento della somma di euro 434,50 per revoca malattia agricola relativamente al periodo
02/2018 – 02/2018; nell'avviso di addebito n. 33420250000239185000, notificato in data 17/03/2025, cui l' richiedeva il pagamento della somma di euro 243,05 per revoca malattia agricola relativamente al CP_3 periodo 07/2018 – 07/2018; previo esperimento del ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte e per l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Costituitosi l' ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità CP_3 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7, l'improcedibilità della domanda per mancanza di una domanda amministrativa fatta all'Istituto e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in virtù dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme richieste negli avvisi di addebito.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale e viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*** CP_ 1. In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in CP_ esame, appare evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il riconoscimento del rapporto lavorativo in agricoltura e per la re-iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso amministrativo in data 25/05/2022 avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate, notificato personalmente in data 30/04/2022 (cfr. doc. della ricorrente e di ). CP_3
Vi è prova della definizione espressa in data 13/06/2022 (nei 90 giorni) con provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
Pertanto, computati i tempi di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 20/09/2022, poiché intervenuta nel termine utile dei
120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso. 3. Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
4. Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
5. Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo nell'anno in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, e , che Testimone_1 Controparte_4 hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 05/12/2024, hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, il periodo lavorativo
(anno 2017), gli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00), la tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), i luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo e Tramonti), il soggetto che dava le direttive (il figlio del datore di lavoro, ). Persona_1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_3
Pertanto, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è suggerita dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e
Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista), l'utilizzo di strumenti e macchinari (scuotitori, bacchette di legno, defogliatore);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizioni testimoniali: “lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15”);
- le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizioni testimoniali: “le direttive ci venivano impartite da perché il padre non stava bene”); Persona_1 CP_2
- le deposizioni testimoniali, dalle quali emerge che colleghi di lavoro nel 2017 erano la ricorrente, e informazioni compatibili con quanto CP_5 Controparte_4 riportato nel verbale di accertamento ispettivo del 18/10/2021).
6. Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco, deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo, sia dal tenore dello CP_ stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate.
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18/10/2021 nei confronti dell'azienda per il periodo compreso tra CP_2 il 1/09/2016 e il 31/12/2020, ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali: la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall e i lavoratori in concreto dichiarati dalla medesima;
le CP_3 dichiarazioni acquisite durante l'ispezione, da cui si è dedotto che, in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa Persona_1
l'assunzione e la direzione del personale dipendente, costituito da tre o quattro operai all'anno nel periodo della raccolta delle olive, che, a decorrere dal 2019, è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote (è plausibile, dunque, lo svolgimento, nel 2017, delle 51 giornate asserite dalla ricorrente); ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
7. Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a favore di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato. CP_ Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati (CS), per le 51 giornate cancellate nel 2017, in quanto
è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Dunque, accertato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli per 51 giornate per l'anno 2017, anche le domande dirette ad accertare il diritto a trattenere le prestazioni richieste con gli avvisi di addebito opposti devono trovare accoglimento, sussistendo tutti i presupposti richiesti ex lege.
Con riferimento all'indennità di malattia, l'art. 5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella L. n. 638/1983, dispone che, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a trattenere la prestazione temporanea erogata nell'anno 2018 avendo maturato i requisiti indicati dalla legge.
Quanto all'indennità di disoccupazione, l'art. 32 L. n. 264/1949 ha così disposto: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) Ai lavoratori che prestano la loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue”.
Orbene, parte ricorrente ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite richieste con gli avvisi di addebito opposti.
In particolare, la ricorrente ha dimostrato in giudizio lo svolgimento del rapporto di lavoro per 51 giornate annue con riferimento all'anno 2017, mentre per il 2018 è documentata l'iscrizione della stessa per 51 giornate come da estratto conto previdenziale in atti, datato 12/04/2022 e non contestato dalla parte resistente (cfr. all. parte ricorrente).
Ne consegue che può ritenersi accertato il diritto della parte ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola e malattia richieste con gli avvisi di addebito opposti, considerata la sussistenza degli elementi costitutivi nel biennio 2017/2018.
In conclusione, i proposti ricorsi vanno accolti con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 51 giornate, per l'anno 2017; conseguentemente, le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti non sono dovute. CP_3
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
8. Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore costituito, stante la rinuncia al beneficio del gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. RD
Avallone, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate per l'anno 2017;
- dichiara non dovute le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito opposti n. CP_3
33420240004868481000, n. 33420250000238983000, n. 33420250000239084000 e n.
33420250000239185000. CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo Ciccopiedi.
Castrovillari, 19.11.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott. RD Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021