Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15057 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Poter gestori SEZIONE TERZA CIVILE del court whisteris Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 15057/03 Dott. Gaetano lente R.G.N. 20342/00 30588 Dott. Mari Cron. .3981 Consigliere Rep. Dott. Dona b CALABRESE Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere Ud.19/06/03 Consigliere -Dott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TA US, TA IN, TA OR, TA SA, UZ SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRATTARI, che li difende unitamente all'avvocato US MANFREDI, -2 giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AF NO, in proprio e quale unico erede del fratello AF AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRATI FISCALI 158, presso lo studio 2003 dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li difende 1437 -1- unitamente all'avvocato ANTONIO MASTRI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonchè
contro
NG LU, NG ME;
- intimati -
avverso la sentenza n. 350/99 della Corte d'Appello di ANCONA emessa il 10/3/1999, depositata il 13/09/99; RG.241/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ME VICINI 1 per delega Guglielmo ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso oer il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo I germani EN ME e LU, a seguito di divisione ereditaria, divenivano assegnatari il primo di 33 ha ed il secondo di 21 ha, di un terreno ereditato dal padre in agro di Vaiolati Spuntini. Il the 10.6.1982 LI ME notificava al fratello LU ed agli altri proprietari confinanti un preliminare di vendita del fondo di sua proprietà stipulato con NT DI e GI. Il solo EN LU esercitava la prelazione e specificava che l'intero fondo era coltivato fin dal 1977 da TA BR e RI, coltivatori diretti in regime di compartecipazione. Il 15.7.1982 i fratelli EN concludevano il contratto di compravendita. Con citazione notificata il 9.3.1983 NT convenivano davanti al tribunale di Ancona i fratelli EN, chiedendo che fosse dichiarato che a EN LU non spettava alcuna prelazione, perché non era coltivatore diretto e che il fondo era trasferito ad essi attori. ° notificata il 27.9.1983 TA citazione Con convenivano in giudizio i fratelli RI e BR EN ed i fratelli NT, ed, assumendosi compartecipanti agrari del fondo venduto per effetto della scrittura privata del 10.11.1977, chiedevano ві 3 che fosse accertato il loro diritto di prelazione poziore rispetto a quello dei coltivatori proprietari confinanti. I l Tribunale, riunite le cause, con sentenza depositata il 10.6.1995, respingeva la domanda degli TA, qualificata come riscatto, poiché il contratto di compartecipazione non aveva data certa, era stato stipulato con il solo LU prima della divisione e non poteva avere effetto nei confronti di ME EN. Riconosceva, pertanto, il diritto di prelazione in favore di EN LU, quale coltivatore diretto e rigettava la domanda dei NT. + Proponevano appello i NT, appello incidentale gli TA ed appelli incidentali subordinati i EN. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.9.1999, respingeva l'appello dei NT e quelli incidentali dei EN ed accoglieva l'appello incidentale degli TA, dichiarandoli proprietari del terreno in questione per effetto del legittimo esercizio del riscatto ex art. 8 1. n. 590/1965. Riteneva la corte di merito che tutte le parti condividevano espressamente le statuizioni del tribunale secondo cui il diritto di prelazione degli B. TA, presenti sul fondo in qualità di compartecipanti, prevaleva sul diritto di prelazione spettante a EN LU, quale coltivatore sul diritto dei NT e chediretto confinante e il EN ME aveva venduto il fondo senza consentire agli TA di esercitare il diritto di prelazione. Secondo la corte di merito EN LU, che prima della divisione si era sempre occupato dell'amministrazione del bene comune, aveva agito comproprietario anche per conto del fratello ME nella stipula del contratto di checompartecipazione agraria con gli TA;
quindi questi ultimi avevano diritto al riscatto del fondo;
che, in ogni caso, l'appello dei NT era infondato, in quanto EN LU, essendo fornito del diploma di scuola tecnica agraria, era equiparato a coltivatore diretto, a norma dell'art. 7, 1. n. 203/1982. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NT GI e gli eredi di NT DI, che hanno presentato memoria. Resistono con controricorso TA BR RI. Non si sono costituiti gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti 5 lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., nonché la violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 329, 2 c., c.p.c.. Assumono i ricorrenti che la sentenza di appello avrebbe commesSO "un macroscopico errore" nel ritenere che si sarebbe formato il giudicato interno in relazione alle circostanze riportate in narrativa sotto i n. 1, 2 e 3, giacché non contestate e comunque non oggetto di specifico gravame. Secondo i ricorrenti era vero che nella fattispecie non esisteva il diritto di prelazione del coerede e(ex art. 732 c.c.) che la prelazione del compartecipante, in linea generale, prevaleva su quella del confinante, ma che essi (appellanti principali) e l'appellante incidentale EN ME avevano contestato la validità della scrittura privata di compartecipazione agraria per inopponibilità della data, così come avevano contestato la stessa presenza fisica sul fondo degli TA.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per varie ragioni. Anzitutto il giudice di appello ha ritenuto (pag. 9) che "tutte le parti condividevano espressamente le 6 statuizioni del tribunale riportate nella parte narrativa sotto i n. 2 e 3, conferendo alle stesse valore di giudicato". Al punto 2 la corte 9 territoriale riteneva che il tribunale avesse dichiarato che "il diritto di prelazione degli TA, coltivatori diretti presenti nel fondo, in qualità di compartecipi, prevaleva sul diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto LI LU e che, comunque, il diritto di prelazione previsto dalle leggi sui contratti agrari prevaleva su quello convenzionale dei Contaldi". Al punto 3 la corte territoriale riteneva che il tribunale avesse qualificato "l'azione esercitata dagli TA come esercizio del diritto di riscatto, avendo EN ME venduto il fondo senza consentire ai coltivatori di esercitare il diritto di prelazione". Avendo la corte di merito dichiarato che le parti appellanti avevano espressamente condiviso tale punto, gli attuali ricorrenti che censurano tale affermazione, assumendo che essi avevano anzi espressamente contestato dette circostanze fattuali, in effetti fanno valere un travisamento del fatto da parte del giudice di processuale appello (definito "macroscopico errore"). B. 7 2.2. Sennonchè il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
3.1. In ogni caso, ove anche si dovesse ritenere, sembrano proporre i ricorrenti, che lecome statuizioni del tribunale attenevano esclusivamente alle questioni in termini astratti di puro diritto, per cui avversO le stesse essi NT non avevano censure da muovere;
che le censure attenevano esistenza di un rapporto di all'effettiva agraria tra i EN e gli compartecipazione sia con TA e che dette censure furono mosse atto di appello sia con quello il loro dell'appellante incidentale EN ME, il motivo di ricorso, così come proposto , è egualmente inammissibile.
3.2. Infatti, anzitutto, ricorrenti non sono legittimati a far valere il mancato accoglimento di motivi di appello proposti da altri soggetti (EN ME). 8 Quanto invece alla doglianza di mancato esame delle censure avversO l'effettiva esistenza del rapporto di compartecipazione e l'opponibilità ai NT della data della scrittura privata tra i EN e gli TA, essa integra un'assunta violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. pronunzia, in quanto Infatti il vizio di omessa pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n. 8468). Nella fattispecie, invece, i ricorrenti hanno lamentato esclusivamente l'omessa motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4.Con il secondo motivo di ricorso ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1703 c.c. e della disciplina del mandato, nonché la violazione dei principi generali in tema di conclusione dei contratti e della rappresentanza, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritengono i ricorrenti che, in violazione delle norme in tema di mandato, la sentenza impugnata ha ritenuto che vi fosse tra i fratelli EN un mandato tacito, per la stipula ad opera di LU del contratto di compartecipazione con gli TA;
che, invece, per la sussistenza del mandato tacito sono necessari una serie di elementi presuntivi, da valutarsi ai fini della contemplatio domini e di tali elementi la sentenza impugnata non ha fatto alcun riferimento.
5.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, infatti, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, a norma dell'art. 1105 C.C., in virtù della presunzione che ciascuno di loro operi con il consenso degli altri (Cass. 28.1,2000, n. 962). Pertanto ciascuno dei partecipanti alla comunione può procedere alla locazione della cosa comune alla stipula di altro contratto di natura personale ed agire per la cessazione о la risoluzione del restituzione del bene, anchecontratto e la nell'interesse degli altri partecipanti alla 10 comunione, trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere che il singolo comunista abbia agito anche con il consenso degli altri, salvo che la parte che contesti detta presunzione non fornisca la prova di un'espressa ed insuperabile volontà contraria degli altri partecipanti alla comunione (Cass. 9.4.1985, n. 2358; Cass. 29.8.1995, n. 9113; Cass. 19.4.1996, n. 3725).
5.2. Per quanto spesso si parli di mandato tacito (o rappresentanza) da parte degli altri comunisti nei confronti del singolo che ha agito (cfr. Cass. N. 962/2000; Cass. N. 2158/83), in effetti il potere di quest'ultimo di agire per la gestione della cosa comune non si fonda su un contratto di mandato, per quanto in forma tacita, (art. 1703 e segg. c.c.), ma trae origine dal diritto di concorrere all'amministrazione ordinaria di tale bene, con pari potere gestorio degli altri comproprietari, salvo il limite di rispettare la volontà della maggioranza (art. 1105 c.c.). Il problema non è solo teorico, ma si riflette sia sul piano sostanziale, perché le norme sul mandato potranno essere applicate solo in via analogica e nella parte in cui non deroghino alle norme 11 disciplinanti la comunione, sia sotto il profilo probatorio, perché in questa ipotesi non Occorre provare l'esistenza di un mandato ed il suo contenuto, ma solo la mancanza dell'esistenza di una volontà contraria della maggioranza.
5.3. Ne consegue che nella fattispecie il motivo di ricorso è infondato, poiché da una parte si assume la violazione delle norme in tema di mandato e dall'altra si censura l'impugnata sentenza per non aver rilevato che EN ME non aveva mai conferito alcun mandato, sia pure tacito, al fratello per la stipula del contratto di compartecipazione agraria.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 7 1. n. 203/1982 e dell'art. 7 1. n. 817/1971, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata erratamente ha rigettato il loro appello, sul rilievo che EN LU era fornito del diploma } di scuola tecnica agraria, e quindi era equiparato . coltivatore diretto, a norma dell'art. 7 1. n. al 203/1982. Sostengono i ricorrenti che detta equiparazione è valida solo ai fini della predetta legge e non per altri istituti previsti da altre B 12 norme.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per carenza di interesse. Infatti il rigetto dell'appello degli attuali + ricorrenti era fondato su due autonome rationes decidendi: la prima era costituita dal riconoscimento del diritto di riscatto da parte degli TA;
la seconda era costituita dal fatto che, in ogni caso, ove non fosse stata domanda degli TA,riconosciuta fondata la sussisteva il diritto di prelazione di EN LU. Il rigetto della censura avversO una delle due autonome rationes decidendi, comporta la carenza di interesse della ricorrente in merito alle censure avverso la seconda ragione di decisione. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità distinte ed autonome, e di ragioni, tra loro singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, 13 stante l'intervenuta definitività dell'accertamento decidendi, della correttezza della prima ratio all'annullamento della decisione stessa.. 8. 11 ricorso va, pertanto rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle. spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
alRigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dai resistenti, liquidate in Euro 2100,00 (duemila//00), di cui Euro 2000 per onorario di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, lì 19.6.2003. Il cons. est. Il Presidente Antonio Segreto Обли Ший IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista OSITATS IN CANCELLERIADEPOSITAT Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si atteste la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 3-12-2003 serie 4 al n. 40294 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Bicce 14