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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.828/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stefanelli e avv. Parte_1
VI ET, mandato in atti
Ricorrente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con avvocatura dello stato
Resistent
e
Nonché contro in Controparte_2
persona del Ministro pro-tempore con Avvocatura della Stato
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 05.02.2024 Il sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n.059202100218737110000 notificata in data 17.01.2024; Ente impositore
Tribunale di Lecce, .
Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione ordinaria, la decadenza del credito azionato, l'inesistenza del titolo esecutivo. 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva incompetenza del giudice adito riguardo alle spese di registrazione della sentenza;
nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con autonomo atto si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Ministro pro-tempore il quale
[...]
sostanzialmente faceva proprie le conclusioni rassegnate dall CP_1
e ne chiedeva l'accoglimento.
[...]
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025 ivi a seguito di discussione veniva trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero, quanto alla eccepita prescrizione del credito vantato, occorre rilevare che la cartella in oggetto si riferisce al recupero di spese processuali e imposta di registro per atti giudiziari, in virtù di una sentenza di condanna del 2009 del Tribunale di Lecce divenuta irrevocabile in data 18.06.2013.
Tenuto conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale per 541 giorni, la notifica avvenuta in data 17.01.2024 (oggetto delle odierna impugnazione ) deve ritenersi certamente avvenuta entro i temini di prescrizione decennale, previsti, pertanto l'eccezione di prescrizione va disattesa. 3
Quanto all'ambito di applicazione dell'art.25 del DPR 602 /73
il quale stabilisce che la cartella esattoriale debba essere notificata al debitore entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere versate le spese di giustizia di cui all'invito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la sua portata è
specifica per le imposte e non può essere estesa per analogia alla riscossione delle spese di giustizia penale. Quindi anche l'eccezione di decadenza per la notifica della cartella di pagamento va evidentemente disattesa.
Con riferimento alla asserita inesistenza della cartella esattoriale per mancata compilazione della relata di notifica, è appena il caso di rilevare che per unanime giurisprudenza di legittimità la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Agente della riscossione ( o da altri soggetti dallo stesso abiliti nelle forme di legge) non richiede la compilazione della relata di notifica;
peraltro Supremi Giudici hanno avuto modo di chiarire che è sempre valido il principio generale secondo cui, la successiva tempestiva impugnazione della cartella costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2)compensate interamente le spese di lite . 4
Lecce,08.10.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.828/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stefanelli e avv. Parte_1
VI ET, mandato in atti
Ricorrente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con avvocatura dello stato
Resistent
e
Nonché contro in Controparte_2
persona del Ministro pro-tempore con Avvocatura della Stato
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 05.02.2024 Il sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n.059202100218737110000 notificata in data 17.01.2024; Ente impositore
Tribunale di Lecce, .
Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione ordinaria, la decadenza del credito azionato, l'inesistenza del titolo esecutivo. 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva incompetenza del giudice adito riguardo alle spese di registrazione della sentenza;
nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con autonomo atto si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Ministro pro-tempore il quale
[...]
sostanzialmente faceva proprie le conclusioni rassegnate dall CP_1
e ne chiedeva l'accoglimento.
[...]
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025 ivi a seguito di discussione veniva trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero, quanto alla eccepita prescrizione del credito vantato, occorre rilevare che la cartella in oggetto si riferisce al recupero di spese processuali e imposta di registro per atti giudiziari, in virtù di una sentenza di condanna del 2009 del Tribunale di Lecce divenuta irrevocabile in data 18.06.2013.
Tenuto conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale per 541 giorni, la notifica avvenuta in data 17.01.2024 (oggetto delle odierna impugnazione ) deve ritenersi certamente avvenuta entro i temini di prescrizione decennale, previsti, pertanto l'eccezione di prescrizione va disattesa. 3
Quanto all'ambito di applicazione dell'art.25 del DPR 602 /73
il quale stabilisce che la cartella esattoriale debba essere notificata al debitore entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere versate le spese di giustizia di cui all'invito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la sua portata è
specifica per le imposte e non può essere estesa per analogia alla riscossione delle spese di giustizia penale. Quindi anche l'eccezione di decadenza per la notifica della cartella di pagamento va evidentemente disattesa.
Con riferimento alla asserita inesistenza della cartella esattoriale per mancata compilazione della relata di notifica, è appena il caso di rilevare che per unanime giurisprudenza di legittimità la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Agente della riscossione ( o da altri soggetti dallo stesso abiliti nelle forme di legge) non richiede la compilazione della relata di notifica;
peraltro Supremi Giudici hanno avuto modo di chiarire che è sempre valido il principio generale secondo cui, la successiva tempestiva impugnazione della cartella costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2)compensate interamente le spese di lite . 4
Lecce,08.10.2025 Il G.O Marilena Caroppo