TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC IA, al termine dell'udienza del 17/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LO PRESTI
BI ZO nell'interesse di , ritenuta la causa matura Parte_1 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1748/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. LO PRESTI BI ZO
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/06/2025, il sig. , Parte_1 contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti CP_1 sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%, deve possedere un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 77% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il CTU, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “TRATTASI DI SOGGETTO
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA'
LAVORATIVA GENERICA DEL 77% E QUINDI MERITEVOLE DEL DIRITTO
ALL'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ.”.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Quanto alla decorrenza il CTU ha precisato, che lo stato invalidante accertato decorre:
“dalla data della presente relazione in quanto solo in quest'ultimo periodo si sono ulteriormente aggravate le sue condizioni respiratorie.”.
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 con decorrenza dalla data della perizia.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n.
5722/2021).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per Parte_1 percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dalla data della perizia;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
NC IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.