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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 769/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore sito in Monteroduni (IS), via Italo Balbo n. 12, giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante sig. ,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Girolamo Mario Stroia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monteroduni (IS), via Valle Patrese n.28, giusta procura in atti;
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto in rinnovazione notificato in data 07.07.2022, il ha intimato al Controparte_1
Sig. di corrispondere l'importo di € 6.306,65, quali spese di lite di cui alla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. Nel proporre opposizione avverso detto atto di precetto, il sig. ha dedotto, Pt_1 sostanzialmente, che l'esito negativo della causa definita con la suddetta sentenza della Corte
d'Appello fosse l'effetto delle dichiarazioni, a suo dire non veritiere, che erano state rese dai testi e nonché del presunto comportamento non Testimone_1 Testimone_2 CP_3 conforme a buona fede del Sig. (legale rappresentante del ) Controparte_2 Controparte_1 nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1651/2012, definito con sentenza del Tribunale di Isernia n.
367/2014 del 27.6.2014, la quale rigettava la domanda di di risoluzione del contratto Parte_1 di locazione per inadempimento del conduttore . Controparte_1
L'opponente ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , contestando in fatto e diritto ogni pretesa attorea e Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'opposizione infondata e/o inammissibile.
La causa, di natura documentale, non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
***
L'opposizione è infondata, pertanto, va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice è chiamato a verificare esclusivamente l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo esecutivo, nonché
l'attualità ed esigibilità del credito in esso contenuto. Quando il titolo è rappresentato da una sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non può sindacare il merito della decisione giudiziale, né tantomeno rimettere in discussione le valutazioni probatorie operate dal giudice del merito. In particolare, l'attendibilità dei testimoni che avevano reso dichiarazioni nel corso del giudizio definito con sentenza non può essere oggetto di nuova valutazione in sede di opposizione preventiva all'esecuzione. Tale questione attiene infatti alla fase istruttoria del giudizio di merito e deve essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero attraverso un eventuale giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. pagina 2 di 4 Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice, volta a far valere la presunta falsità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in altro giudizio è inammissibile nel presente giudizio e deve essere rigettata in quanto estranea all'ambito di cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Nel caso di specie, le circostanze dedotte dall'opponente riguarderebbero le dichiarazioni
(asseritamente false) rese da testimoni nel corso di un diverso giudizio, riferito ad altri periodi di locazione dell'immobile, e dunque estranee al contenuto e all'ambito della sentenza azionata la quale, passata in giudicato e non toccata da eventuali giudizi di revocazione, non può certamente essere rimessa in discussione in questa sede. Peraltro, i fatti posti dallo a fondamento della propria Pt_1 opposizione, oltre a non essere sopravvenuti, non presentano alcun collegamento causale con la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, la quale, confermando la sentenza del
Tribunale di Isernia n. 465/2019, riconosce il diritto del all'indennità per perdita di Controparte_1 avviamento commerciale sulla base di documentazione scritta, e non di prove orali.
Senza considerare che col precetto opposto sono state richieste le spese di lite liquidate dalla Corte di
Appello di Campobasso con la sentenza n. 318/2022.
Alla luce di ciò, le eccezioni sollevate risultano non solo inammissibili, in quanto non attinenti a fatti sopravvenuti, ma, anche già superate da decisioni passate in giudicato e, comunque, non afferenti ai capi della sentenza di cui si minaccia l'esecuzione. L'opposizione, pertanto, si fonda su questioni estranee al titolo esecutivo, e deve essere rigettata.
Infine, si rileva che l'opposizione proposta appare strumentale e pretestuosa, in quanto priva di qualsiasi elemento nuovo idoneo ad incidere sull'efficacia esecutiva del titolo. Tale condotta, valutata nel suo complesso, integra gli estremi dell'abuso dello strumento processuale, come delineato dall'art. 96, comma 3, c.p.c., secondo cui il giudice poteva condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche a favore della Cassa delle Ammende, in presenza di mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, l'opponente aveva agito con consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, tentando di paralizzare l'esecuzione di un titolo giudiziale definitivo, con ciò sacrificando ingiustificatamente l'interesse del creditore e gravando il sistema giudiziario con un contenzioso infondato. Lo deve, quindi, essere condannato al risarcimento ex art. 96 comma 3 c.p.c. per un Pt_1 importo corrispondente alla metà delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
07.07.2022, fondato sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, passata in giudicato e, per l'effetto, dichiara che ha diritto ad agire in executivis nei Parte_2 confronti di sulla base del precetto e del titolo citati;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali
[...] come per legge;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 1.270,00, quale ristoro per l'abuso dello Parte_2 strumento processuale.
Isernia 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 769/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore sito in Monteroduni (IS), via Italo Balbo n. 12, giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante sig. ,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Girolamo Mario Stroia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monteroduni (IS), via Valle Patrese n.28, giusta procura in atti;
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2025
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto in rinnovazione notificato in data 07.07.2022, il ha intimato al Controparte_1
Sig. di corrispondere l'importo di € 6.306,65, quali spese di lite di cui alla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. Nel proporre opposizione avverso detto atto di precetto, il sig. ha dedotto, Pt_1 sostanzialmente, che l'esito negativo della causa definita con la suddetta sentenza della Corte
d'Appello fosse l'effetto delle dichiarazioni, a suo dire non veritiere, che erano state rese dai testi e nonché del presunto comportamento non Testimone_1 Testimone_2 CP_3 conforme a buona fede del Sig. (legale rappresentante del ) Controparte_2 Controparte_1 nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1651/2012, definito con sentenza del Tribunale di Isernia n.
367/2014 del 27.6.2014, la quale rigettava la domanda di di risoluzione del contratto Parte_1 di locazione per inadempimento del conduttore . Controparte_1
L'opponente ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , contestando in fatto e diritto ogni pretesa attorea e Controparte_1 chiedendo di dichiarare l'opposizione infondata e/o inammissibile.
La causa, di natura documentale, non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
***
L'opposizione è infondata, pertanto, va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice è chiamato a verificare esclusivamente l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo esecutivo, nonché
l'attualità ed esigibilità del credito in esso contenuto. Quando il titolo è rappresentato da una sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non può sindacare il merito della decisione giudiziale, né tantomeno rimettere in discussione le valutazioni probatorie operate dal giudice del merito. In particolare, l'attendibilità dei testimoni che avevano reso dichiarazioni nel corso del giudizio definito con sentenza non può essere oggetto di nuova valutazione in sede di opposizione preventiva all'esecuzione. Tale questione attiene infatti alla fase istruttoria del giudizio di merito e deve essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero attraverso un eventuale giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. pagina 2 di 4 Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice, volta a far valere la presunta falsità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in altro giudizio è inammissibile nel presente giudizio e deve essere rigettata in quanto estranea all'ambito di cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Nel caso di specie, le circostanze dedotte dall'opponente riguarderebbero le dichiarazioni
(asseritamente false) rese da testimoni nel corso di un diverso giudizio, riferito ad altri periodi di locazione dell'immobile, e dunque estranee al contenuto e all'ambito della sentenza azionata la quale, passata in giudicato e non toccata da eventuali giudizi di revocazione, non può certamente essere rimessa in discussione in questa sede. Peraltro, i fatti posti dallo a fondamento della propria Pt_1 opposizione, oltre a non essere sopravvenuti, non presentano alcun collegamento causale con la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, la quale, confermando la sentenza del
Tribunale di Isernia n. 465/2019, riconosce il diritto del all'indennità per perdita di Controparte_1 avviamento commerciale sulla base di documentazione scritta, e non di prove orali.
Senza considerare che col precetto opposto sono state richieste le spese di lite liquidate dalla Corte di
Appello di Campobasso con la sentenza n. 318/2022.
Alla luce di ciò, le eccezioni sollevate risultano non solo inammissibili, in quanto non attinenti a fatti sopravvenuti, ma, anche già superate da decisioni passate in giudicato e, comunque, non afferenti ai capi della sentenza di cui si minaccia l'esecuzione. L'opposizione, pertanto, si fonda su questioni estranee al titolo esecutivo, e deve essere rigettata.
Infine, si rileva che l'opposizione proposta appare strumentale e pretestuosa, in quanto priva di qualsiasi elemento nuovo idoneo ad incidere sull'efficacia esecutiva del titolo. Tale condotta, valutata nel suo complesso, integra gli estremi dell'abuso dello strumento processuale, come delineato dall'art. 96, comma 3, c.p.c., secondo cui il giudice poteva condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche a favore della Cassa delle Ammende, in presenza di mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, l'opponente aveva agito con consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, tentando di paralizzare l'esecuzione di un titolo giudiziale definitivo, con ciò sacrificando ingiustificatamente l'interesse del creditore e gravando il sistema giudiziario con un contenzioso infondato. Lo deve, quindi, essere condannato al risarcimento ex art. 96 comma 3 c.p.c. per un Pt_1 importo corrispondente alla metà delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
07.07.2022, fondato sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 318/2021, passata in giudicato e, per l'effetto, dichiara che ha diritto ad agire in executivis nei Parte_2 confronti di sulla base del precetto e del titolo citati;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali
[...] come per legge;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 1.270,00, quale ristoro per l'abuso dello Parte_2 strumento processuale.
Isernia 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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