TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 239/2021
TRA
nato a [...] allo Ionio (CS) il 15.08.1980 e residente in Parte_1
ID (CS) alla via Vico II° Principe Umberto n°50 C.F. elett.te CodiceFiscale_1 dom.to in ID, Via Principe Umberto, 51, presso lo studio dell'avvocato Leonardo
Aurelio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in AS (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2021 premetteva che in data 8/4/2015, Parte_1 nello svolgere l'attività lavorativa, e precisamente nello scaricare lamiere, restava vittima di un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, evidenziava che riportava una “ferita da taglio al 1° dito della mano sinistra”.
Che a seguito dell'occorso sinistro, in data 23/5/2015, l' riconosceva al ricorrente un CP_1 grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, liquidando in suo favore la somma di € 5.385,48 per inabilità temporanea assoluta e danno biologico.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1
ritenendola non congrua. All'esito del ricorso gerarchico presentato, l' liquidava l'ulteriore somma di € 2.449,55 CP_1
per differenza importo danno biologico, in quanto, gli veniva accertava una menomazione dell'integrità psico – fisica pari all' 8%.
Il ricorrente sottolineava che in data 4.4.2018 inoltrava domanda di revisione per aggravamento e che, a seguito di visita del 9.8.2018, l' rigettava la domanda di CP_1
aggravamento, confermando la percentuale dell'8% già riconosciuta.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' alla costituzione della CP_1
rendita in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 25%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto originariamente un danno nella misura del 6% e successivamente dell'8%, a seguito di espletamento della visita collegiale.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura dell'8%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. e dai successivi Persona_2
chiarimenti depositati in atti, che si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 9% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, anche depositando i chiarimenti richiesti.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 25% vengono integralmente compensate tra le parti. Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 9% in luogo dell'8% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
AS, 25-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 239/2021
TRA
nato a [...] allo Ionio (CS) il 15.08.1980 e residente in Parte_1
ID (CS) alla via Vico II° Principe Umberto n°50 C.F. elett.te CodiceFiscale_1 dom.to in ID, Via Principe Umberto, 51, presso lo studio dell'avvocato Leonardo
Aurelio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del per la
[...] Controparte_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in AS (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2021 premetteva che in data 8/4/2015, Parte_1 nello svolgere l'attività lavorativa, e precisamente nello scaricare lamiere, restava vittima di un infortunio sul lavoro.
Nello specifico, evidenziava che riportava una “ferita da taglio al 1° dito della mano sinistra”.
Che a seguito dell'occorso sinistro, in data 23/5/2015, l' riconosceva al ricorrente un CP_1 grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, liquidando in suo favore la somma di € 5.385,48 per inabilità temporanea assoluta e danno biologico.
Evidenziava che proponeva opposizione avverso la valutazione operata dall' , CP_1
ritenendola non congrua. All'esito del ricorso gerarchico presentato, l' liquidava l'ulteriore somma di € 2.449,55 CP_1
per differenza importo danno biologico, in quanto, gli veniva accertava una menomazione dell'integrità psico – fisica pari all' 8%.
Il ricorrente sottolineava che in data 4.4.2018 inoltrava domanda di revisione per aggravamento e che, a seguito di visita del 9.8.2018, l' rigettava la domanda di CP_1
aggravamento, confermando la percentuale dell'8% già riconosciuta.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per sentir condannare l' alla costituzione della CP_1
rendita in ragione della percentuale di danno subito nella misura del 25%.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava la correttezza dell'operato dell'istituto, che aveva riconosciuto originariamente un danno nella misura del 6% e successivamente dell'8%, a seguito di espletamento della visita collegiale.
Ritenendo congrua detta valutazione, insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruita la controversia attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva decisa da questo giudicante all'odierna udienza.
***
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, nei limiti e con le specificazioni di seguito esposte.
E' pacifico tra le parti che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro.
E' altresì pacifico che l' abbia riconosciuto al ricorrente un danno nella misura dell'8%. CP_1
A questo punto, non resta che valutare la correttezza della valutazione operata dall' . CP_1
Dalla consulenza tecnica di ufficio redatta dal dott. e dai successivi Persona_2
chiarimenti depositati in atti, che si ritiene di utilizzare per la decisione del giudizio in quanto ritenuta pienamente attendibile e sufficientemente motivata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico valutabile nella misura del 9% a causa dell'infortunio occorso.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente, infatti, ha diffusamente argomentato e motivato la sua valutazione, anche depositando i chiarimenti richiesti.
Stante il riconoscimento di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' , l'istituto deve essere condannato al pagamento della relativa differenza. CP_1
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento minimo della domanda rispetto alla richiesta originaria del 25% vengono integralmente compensate tra le parti. Le spese di consulenza si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per il danno subito nella misura del 9% in luogo dell'8% a decorrere dalla data della domanda;
per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
differenza maturata, detratto quanto già corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto sulla differenza calcolata;
- compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
AS, 25-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone