Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 3073
TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
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TAR
Sentenza 25 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione termine 18 mesi per provvedimento decadenziale

    La Corte ha ritenuto che il termine di 18 mesi, introdotto dalla legge 124/2015, sia applicabile con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo regime dell'art. 42, introdotto dal d.l. 76/2020. Inoltre, ha ritenuto che il Gestore abbia svolto un'autonoma istruttoria che ha evidenziato violazioni essenziali, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

  • Rigettato
    Mancanza di autonoma attività istruttoria del Gestore

    La Corte ha ritenuto che il Gestore abbia svolto un'adeguata istruttoria documentale, evidenziando violazioni essenziali. Ha inoltre affermato che spetta all'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, e che le eventuali carenze ricadono sul medesimo.

  • Rigettato
    Natura del potere di verifica del GSE

    La Corte ha confermato che i poteri del GSE rientrano nel potere vincolato di decadenza per la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico. Ha specificato che l'attività del GSE che ha condotto alla decadenza non discende da una nuova valutazione dei presupposti, bensì dalle risultanze del procedimento di verifica.

  • Rigettato
    Rilevanza delle violazioni ai fini dell'incentivazione e mancata valutazione della decurtazione

    La Corte ha chiarito che il GSE deve disporre la decadenza in caso di violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Ha affermato che nel caso di specie le violazioni accertate (non veridicità documentale e insussistenza requisiti autorizzativi) sono rilevanti e giustificano la decadenza integrale. Ha inoltre precisato che la decurtazione è una sanzione minore per violazioni di minore entità, non rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della componente di vendita dell'energia

    La Corte ha rilevato che il GSE, nella comunicazione di risoluzione del contratto, ha indicato che per il periodo in cui l'impianto è stato ricompreso nel contratto di dispacciamento, provvederà a remunerare l'energia elettrica immessa in rete al prezzo di mercato, e che procederà ai relativi conguagli per le mensilità già corrisposte secondo la tariffa incentivante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 3073
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3073
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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