Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03073/2026REG.PROV.COLL.
N. 07193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7193 del 2025, proposto da GB Real Estate di Bioenergia Due s.r.l. & C. s.a.s. (già General Building s.p.a.), in persona del socio accomandatario la società BioEnergia Due s.r.l. e dell’amministratore unico e legale rappresentate pro tempore LU ZA, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G.S.E. s.p.a. – Gestore Servizi Energetici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione terza ter ) n. 12567 del 25 giugno 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.S.E. s.p.a. – Gestore Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il consigliere AN EL e udito per la parte resistente l’avvocato Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di annullamento dei seguenti atti:
a) dal provvedimento prot. n. GSE/P20210021508 del 10 agosto 2021 a definizione del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 28/2011 ed. m. 31.01.2014 relativo all'impianto fotovoltaico n. 1097749 (denominato "Smart Energy 2") di potenza pari a 37,25 KWP sito nel Comune di Camerata Picena (An) in via San Giuseppe n. 12, recante la dichiarazione di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciuto;
b) dalla comunicazione di cui alla nota prot. n. GSE/P20210022284 del 31 agosto 2021 recante la risoluzione del contratto di convenzione e recupero degli incentivi percepiti dalla medesima società.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in qualità di titolare dell’impianto fotovoltaico n. 1097749, denominato “GB SMART ENERGY2” di potenza nominale pari a 37,25 kWp, ubicato nel Comune di Camerata Picena ed entrato in esercizio il 27 marzo 2013, la società in data 21 giugno 2013 presentava domanda di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del decreto 5 luglio 2012, recante “ Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia) ”, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “ Impianti su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell’eternit o amianto - tipologia specifica 1 ”, allegando documentazione e una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui, tra l’altro, attestava che “ il titolo autorizzativo con protocollo n. 472 è stato rilasciato dal Comune di Camerata Picena in data 01/02/2013 ”;
b) il Gestore, sulla base della documentazione presentata e della dichiarazione resa dalla società, con nota prot. n. GSE/FTVA20130183553 del 15 settembre 2013, riconosceva la tariffa incentivante omnicomprensiva richiesta in misura pari a 0,177 €/kWh nonché la tariffa premio per la produzione media consumata pari a 0,095 €/kWh e in data 20 settembre 2013 veniva sottoscritta la convenzione n. J01I376351607;
c) la società in data 7 novembre 2016 presentava una s.c.i.a. in sanatoria;
d) con nota del 26 gennaio 2018 il Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di finanza rendeva noto al Gestore il decreto con cui, il 20 gennaio 2018, il g.i.p. presso il Tribunale di Ancona, nell’ambito di un procedimento penale correlato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici della società, aveva disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del denaro ovvero degli altri beni nella disponibilità della società;
e) con nota prot. n. GSE/P20180031312 del 13 aprile 2018 il Gestore comunicava l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ”) e del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 (“ Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. ”) alla quale la società formulava le proprie osservazioni con nota in data 8 giugno 2018;
f) nell’ambito del procedimento penale di cui al r.g. n. 8044/2015 del Tribunale di Ancona, in cui G.S.E. si era costituito parte civile, la società veniva rinviata a giudizio in data 29 giugno 2021.
g) con provvedimento prot. n. GSE/P20210021508 del 10 agosto 2021, il gestore, contestando alla società le violazioni di cui alle lettere a) (“ presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi” ) e j) (“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”) dell’allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, comunicava la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, significando altresì di essere “ tenuto a recuperare integralmente gli incentivi percepiti ”;
h) con nota prot. n. GSE/P20210022284 del 31 agosto 2021 il Gestore comunicava alla società la risoluzione del contratto n. J01I376351607 di cui al numero pratica FTV 1097749 a decorrere dal 31 ottobre 2021 e l’esclusione dell’impianto dal contratto di dispacciamento del G.S.E. a far data dal 1° novembre 2021.
i) con ricorso al T.a.r. per il Lazio la società, odierna appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 14):
I. “ VIOLAZIONE DI LEGGE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, ART.21 DEL DM 05.05.2011, DM 31.01.2014 RELATIVAMENTE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE.CON TRAVISAMENTO DEI FATTI E ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1,3,4 D.LGS 28/2011 E ART. 12 COMMA 5 DM 05.05.2011 E ART. 3 COST. ”.
II. “ VIOLAZIONE DI LEGGE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, ART.21 DEL DM 05.05.2011, DM 31.01.2014 RELATIVAMENTE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE.CON TRAVISAMENTO DEI FATTI E ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1,3,4 D.LGS28/2011 E ART. 12 COMMA 5 DM 05.05.2011 E ART. 3 COST. ”.
III. “ VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS 28/2011 E DM IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE, ALLA DECADENZA DALLA TARIFFAZIONE INCENTIVANTE IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE, ALLA NATURA DEL POTERE DI VERIFICA DEL GSE E NOMATIVA APPLICABILE – ECCESSO DI POTERE ”.
3. Il G.S.E. si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza n. 6664 del 25 novembre 2021 il T.a.r. ha respinto la domanda cautelare, condannando la ricorrente società alle spese, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
5. In data 19 marzo 2025 G.S.E. ha depositato la sentenza n. 874/2024 con la quale il Tribunale di Ancona ha dichiarato RC AR, quale amministratore della General Building spa ora GB Real Estate di Bioenergia Due srl & C S.a.s., responsabile del reato di cui all’art 640- bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e accertato la responsabilità amministrativa della società per il reato di cui all’art 640- bis c.p. commesso nel suo interesse/vantaggio dall’amministratore RC AR, e dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di euro 90.000,000 e delle sanzioni interdittive, per la durata di un anno di contrattare con la p.a., dell’esclusione da finanziamenti, contributi, agevolazioni o sussidi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi, con la confisca degli importi sequestrati.
6. Il Tribunale amministrativo per il Lazio con l’impugnata sentenza ha respinto il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 3.000.00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
7. Avverso tale pronuncia la società ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 19 settembre 2025, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 7 a pag. 28):
I. “ VIOLAZIONE DI LEGGE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, e 21 NONIES legge 241/90 ERRONEITA’ DELLA SENTENZA (punto 3 della sentenza) CARENZA E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO LE VIOLAZIONI FOSSERO ACCERTATE E FOSSERO ACCERTATE COME GRAVI E RILEVANTI TALI DA MOTIVARE UN PROVVEDIEMNTO DI DECADENZA IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE E NELL’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DI 18 MESI NELLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DLE PROCEDIMENTO DEL GSE ”.
II. “ VIOLAZIONE DI LEGGE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, RELATIVAMENTE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA (punto 4) NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO LE VIOLAZIONI RISCONTRATE RILEVANTI AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELL’INCENTIVAZIONE NON VALUTANDO NEMMENO LA DECURTAZIONE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 64 CPA E 115 CPC. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE ”.
III. “ ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE I DOCUMENTI PRODOTTI DA PARTE RICORRENTE CIRCA LA MANCATA EROGAZIONE DA PARTE DEL GSE NON SOLO DELLA PARTE INCENTIVANTE MA ANCHE DELLA COMPONENETE DELLA VENDITA DELL’ENERGIA (punto 5) ”.
7.1. L’appellante, che ha altresì contestato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e richiamato ogni motivo di impugnazione del giudizio di primo grado, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata e per l’effetto di annullare i provvedimenti G.S.E. sub 1. e tutti i successivi ai medesimi connessi e/o collegati, con ogni consequenziale statuizione, vittoria spese e onorari anche di entrambi i gradi di giudizio.
8. Con atto depositato in data 17 novembre 2025 il G.S.E. si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare l’appello perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
9. In data 3 febbraio 2026 parte appellante ha presentato istanza di differimento dell’udienza di discussione, con annesso rinvio dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie, al fine di acquisire le motivazioni con cui la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Ancona.
10. Con atto depositato il 4 febbraio 2026 parte appellata si è opposta alla richiesta di rinvio attesa l’insussistenza dei presupposti per un rinvio ai sensi del comma 1- bis dell’art 73 c.p.a..
11. Con memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a. depositata il 19 febbraio 2026 l’appellante, dopo avere evidenziato che la Corte di Appello di Ancona ha respinto la richiesta risarcitoria del G.s.e. e ribadito quanto asserito in sede di ricorso in appello, ha concluso chiedendo in via preliminare di rinviare l’udienza di discussione, con relativo differimento dei termini ex art. 73 c.p.a. ovvero di sospendere il giudizio ex art. 79 c.p.a. e art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio penale e della decorrenza dei termini per le impugnazioni della sentenza di secondo grado e , nel merito, di accogliere il ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti gravati e tutti i successivi ai medesimi connessi e/o collegati, con ogni consequenziale statuizione, vittoria spese e onorari anche di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata e istruttoria ha altresì chiesto di, “ senza inversione dell’onere della prova, nominare un CTU affinchè valuti innanzitutto l’esistenza delle violazioni gravi e rilevanti riscontrate dalla GdF sull’impianto FV 1097749 della società ricorrente e se le stesse comportino la decadenza dalla tariffa incentivante o altro provvedimento di decurtazione. ”.
12. Nella memoria del 20 febbraio 2026 parte appellata ha evidenziato che “ vicenda analoga tra le stesse parti è stata risolta da codesto ecc.mo Cds con la sentenza di rigetto n. 9546/2025 ” e ha insistito per la reiezione dell’appello perché inammissibile e infondato.
13. Con memoria depositata il 26 febbraio 2026 parte appellante ha evidenziato che “ il riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9546/2025 è stata pronunciata a seguito di un giudizio tra le stesse parti MA afferente un impianto fotovoltaico sito a Polverigi (An) comune differente da quello ove insiste l’impianto oggetto del presente procedimento che è in Camerata Picena ” e ha insistito nelle richieste formulate in data 19 febbraio 2026.
14. Nella memoria di replica depositata il 2 marzo 2026 parte intimata ha richiamato quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e si è opposto all’istanza di rinvio dell’udienza di discussione, segnalando che la motivazione addotta non rientra nei “casi eccezionali” che potrebbero giustificare un eventuale differimento ai sensi del comma 1- bis dell’art 73 c.p.a. e ha concluso con la richiesta di rigetto del gravame.
15. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 marzo 2026.
16. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
17. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dalla parte ricorrente.
17.1. Con il primo motivo l’appellante evidenzia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado ritenendo che il Gestore potesse prescindere dal rispetto del termine di 18 mesi nell’adozione del provvedimento di decadenza ex comma 2- bis dell’art 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n 241. La censura non coglie nel segno.
Con riguardo al limite temporale di 18 mesi, introdotto all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e applicabile alla fattispecie ratione temporis , la consolidata giurisprudenza ne ha infatti affermato l’applicazione con decorrenza all’entrata in vigore della novella (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.3787/2020 e n. 6975/2019; sez. V, n. 1854/2024), per cui, nel caso di specie, la decorrenza del termine va individuata nel momento di entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42, introdotto dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76, in data 17 luglio 2020 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit., e n. 3824/2025 in essa richiamata, nonché, anche per una compiuta disamina dell’ iter evolutivo dell’istituto, Cons. Stato, sez. II, n. 7996/2025).
Neppure meritevole di pregio è la censura diretta a segnalare la mancanza di un’autonoma attività istruttoria da parte del Gestore, propedeutica all’emanazione del gravato provvedimento decadenziale e che, qualora fosse stata realizzata, avrebbe fatto decidere per la decurtazione in luogo della decadenza “ così come effettuato in un altro impianto il cui provvedimento conclusivo è stato depositato in atti ”.
Dalla documentazione in atti, per contro, si evince che nel momento in cui ha avuto contezza del contenuto del sequestro preventivo disposto dal g.i.p. presso il Tribunale di Ancona, nell’ambito di un procedimento penale correlato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici della società, tra i quali risultava quello denominato "Smart Energy 2", il Gestore ha doverosamente avviato una propria istruttoria sostanziata in una verifica documentale che ha evidenziato violazioni essenziali ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti alle quali la società, con la nota di riscontro in data 8 giugno 2018, non ha fornito elementi tali da escludere dette violazioni. Ne discende la piena congruità dell’autonoma attività istruttoria svolta dal G.S.E. indipendentemente dagli esiti della parallela vicenda penale.
Del resto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi “ i controlli e le valutazioni del GSE hanno ad oggetto primariamente la documentazione prodotta dall’interessato, non spettando al Gestore l’onere di svolgere istruttorie integrative per supplire a carenze o irregolarità della domanda. Questa Sezione ha già chiarito, infatti, che spetta esclusivamente all’interessato fornire al GSE tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con la conseguenza che le eventuali carenze ricadono sul medesimo e possono impedire il perfezionamento della fattispecie agevolativa (Cons. Stato, sez. II, n. 7069/2025, n. 1776/2025) ”.
Per quanto poi concerne il tema dell’inquadramento del potere del G.S.E., sul punto giova ricordare che “ la giurisprudenza della Sezione, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha espressamente affermato che i poteri del GSE rientrano nel potere vincolato di decadenza anche per la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico emersi a seguito dell’attività di verifica e controllo (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343). Il potere in questione è, quindi, un atto vincolato di decadenza in quanto l’accertata mancanza dei requisiti per l'ammissione evidenzia un difetto originario della causa dell'attribuzione patrimoniale, imponendone il recupero secondo le regole della ripetizione dell'indebito. (Cons. Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10341). Inoltre la natura dei poteri spettanti al GSE è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022,n. 2501) ” (così, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025).
Che tale sia il potere esercitato dal Gestore risulta chiaramente sia dalla comunicazione di avvio del procedimento, del 13 aprile 2018, che dal provvedimento decadenziale emanato il 10 agosto 2021, che non a caso richiamano, entrambi, la disposizione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011; ne deriva che ciò che deve nella fattispecie valutarsi è la sostanza del potere utilizzato, potendo effettivamente configurarsi l’autotutela soltanto nei casi in cui lo stesso G.S.E. abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi e li abbia successivamente rivalutati (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 3499/2025 e n. 2433/2025).
Tali circostanze, con ogni evidenza, non ricorrono nel caso di specie, dal momento che, come del resto chiaramente precisato nel provvedimento in questione, l’attività del G.S.E. che ha condotto alla decadenza dagli incentivi non discende da una nuova e diversa valutazione dei presupposti alla base dell’originaria ammissione, bensì dalle risultanze emerse nel corso del procedimento di verifica, di talché non si è nella fattispecie in presenza di un “ ripensamento postumo ” del Gestore.
17.2. Con il secondo motivo la società appellante censura l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto le violazioni riscontrate rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivazione, non valutando la decurtazione in violazione degli artt. 64 c.p.a. e 115 c.p.c.. La censura non è meritevole di favorevole considerazione.
L’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 dispone “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà. ”.
Dalla piana letture della norma discende che il G.S.E. deve disporre, da un lato, la decadenza degli incentivi e il recupero delle somme già erogate (o il rigetto dell’istanza) “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi ” e, dall’altro, nell’eventualità in cui le violazioni non siano state oggetto di una denuncia spontanea da parte del soggetto responsabile, la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.
Nel caso di specie poiché G.S.E., in esito alla sua attività istruttoria di controllo e di verifica documentale, ha accertato la non veridicità della documentazione presentata dalla società al fine del riconoscimento degli incentivi nonché l’insussistenza dei requisiti autorizzativi, e cioè violazioni rilevanti tipizzate nelle lettere a) e j) dell’Allegato richiamato dall’art. 11, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2014, il provvedimento decadenziale, peraltro recante l’annuncio del recupero degli incentivi percepiti, ha quindi costituito un atto dovuto in considerazione della ponderazione – di cui si dà atto nel provvedimento gravato - dell’interesse pubblico al corretto e razionale esercizio delle ricorse della collettività rispetto a quello della società a vedersi riconosciuta incentivi non spettanti, sia pure in misura decurtata.
Ciò in quanto, con riferimento alla valutazione dell’interesse pubblico, trattandosi della fruizione di un regime agevolativo, l’interesse pubblico non può che ritenersi in re ipsa , dal momento che a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 7212/2025, n. 5641/2025, cit., n. 2343/2025 e n. 226/2025 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Né può condurre a conclusioni di segno diverso la circostanza che con riferimento a un altro impianto il G.S.E. si sia diversamente determinato, disponendo, come affermato dalla società, la decurtazione in luogo della decadenza dagli incentivi. Sul punto, infatti, fermo restando il principio generale ampiamente consolidato secondo il quale l’interessato non può invocare l’errore (eventualmente) commesso dall’amministrazione a favore di altri o comunque in altri contesti a proprio vantaggio per ottenere che il medesimo errore venga nuovamente compiuto in suo favore (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 7889/2025 e n. 553/2025), quello che rileva è che il soggetto responsabile delle violazioni non può vantare un diritto soggettivo alla decurtazione in quanto l’applicazione di tale istituto è rimessa alla valutazione dell’entità della violazione contestata che, caso per caso, deve essere operata dal gestore nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, il soggetto responsabile non ha diritto al riconoscimento de plano della decurtazione quale alternativa alla decadenza, poiché l’unico obbligo previsto dalla disposizione in capo al Gestore è quello di svolgere l’apprezzamento su tale alternativa, vagliando la rilevanza e la gravità delle violazioni. In questo quadro, la rilevanza delle violazioni non è di per sé ostativa alla decurtazione, salvo il caso in cui sia correlata all’ottenimento dell’incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023; sez. IV, n.462/2022). Del resto, “ La decurtazione percentuale degli incentivi energetici in luogo della decadenza, prevista dall’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, presuppone un giudizio aggiuntivo di rilevanza della violazione da parte del gestore dei servizi energetici (GSE) e si pone come una sanzione minore rispetto alla decadenza in quanto la salvaguardia, almeno in parte, della situazione riscontrata, è ritenuta compatibile con le esigenze pubblicistiche sottese al potere di vigilanza. Esso riguarda le sole violazioni di minore entità e non quelle rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo (cfr. Cons. stato, sez. II, n. 7996/2025).
Nel caso specie il Gestore, prima di disporre la decadenza dagli incentivi, ha valutato l’applicabilità di detta deroga, concludendo in senso negativo poiché le violazioni rilevanti sono correlate all’ottenimento dell’incentivo e, quindi, tali da giustificare la decadenza integrale dalla tariffa riconosciuta. E invero tali conclusioni appaiono chiaramente suffragate dalle motivazioni del provvedimento decadenziale originariamente avversato, riferite alla non veridicità della documentazione presentata ed alla insussistenza dei titoli autorizzativi al momento della presentazione dell’istanza.
Le violazioni rilevate nel caso di specie ed alla base del provvedimento decadenziale emesso dal Gestore non hanno quindi valenza meramente formale o secondaria, ma assumono, al contrario, rilevanza primaria e sostanziale, evidenziando l’impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime incentivante richiesta dalla disciplina di settore; si tratta, in altri termini, di violazioni rilevanti correlate all’ottenimento dell’incentivo, tali, quindi, da giustificare la decadenza integrale dalla tariffa originariamente riconosciuta ed il recupero degli incentivi indebitamente percepiti dalla società (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023).
17.3. Neppure meritevole di favorevole apprezzamento è il terzo motivo in cui si afferma l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza nel punto in cui non scorpora e non tiene conto della componetene di vendita dell’energia della tariffa omnicomprensiva integralmente trattenuta dal Gestore.
Infatti, in disparte del fatto che il sequestro dei beni garantiti nel FUG non ha determinato un indebito arricchimento del G.S.E., come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nella nota prot. n. GSE/P20210022284 del 31 agosto 2021 con la quale si comunicava alla società la risoluzione del contratto n. J01I376351607 di cui al numero pratica FTV 1097749 a decorrere dal 31 ottobre 2021, è espressamente indicato che lo stesso Gestore “per il periodo in cui l’impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento dello stesso, ossia dal 27/03/2013 al 31/10/2021, provvederà a remunerare l’energia elettrica immessa in rete al prezzo di mercato come previsto dalla Deliberazione ARERA 343/2012/R/efr, 404/2016/R/EFR e ss.mm.ii.” , soggiungendo che “relativamente alle eventuali mensilità già corrisposte, calcolate in base alla tariffa incentivante riconosciuta, il GSE provvederà tempestivamente ad effettuare i relativi conguagli ” .
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
19. Le spese del presente grado di giudizio sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7193/2025), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese del grado sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IO CA, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | IO IO CA |
IL SEGRETARIO