Articolo 2 della Legge 29 marzo 1976, n. 119
Articolo 1
Versione
6 maggio 1976
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario di cui sopra.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 maggio 1976