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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4047/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al numero 4047/2019 R.G., vertente tra:
, Controparte_1 CP_1 Controparte_2
e
[...] CP_3
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. GiuPE Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato AN LO e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Antonio Salemme che si riporta agli atti e verbali di causa e alle note.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avvocato LO si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Salemme si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, sull'esistenza di procedura esecutiva e sugli effetti della pro- nuncia della Corte di cassazione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4047/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. GiuPE Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4047/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza 1829/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 18.7.2019 nel procedimento n. 5731/2017 - vertente
tra
e ( ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Acampora, C.F._2
AN LO e IA BR elettivamente domiciliati presso lo stu- dio del secondo e del terzo difensore in Castellammare di Stabia (NA), Viale Eu- ropa, n. 165; appellanti
e
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
e (C.F. ), rappresentati e difesi CP_3 C.F._3 dall'Avvocato Antonio Salemme, elettivamente domiciliati presso lo studio del lo- ro difensore in Bacoli (NA), Via Gaetano De Rosa, n. 38; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Per quanto si desume dagli atti, in ragione della non completezza della documenta- zione a disposizione, si rileva quanto segue.
2
Con citazione dell'11.9.2017¸ la e adivano il Tribunale CP_2 CP_3 di Torre Annunziata, esponendo che: a) gli istanti erano stati, la prima parte nomi- nanda e la seconda parte stipulante del contratto preliminare per persona da nomi- nare sottoscritto in data 30.10.2010 con la società San Vito di GI AS e GI PE De RT snc;
b) il Sig. era creditore, nei confronti della società, CP_3 della prestazione consistente, in via principale, nel trasferimento della proprietà di uno degli immobili facenti parte della stessa, o in via gradata, in caso di inadem- pimento dell'obbligazione principale, del pagamento di euro 600.000, pari al dop- pio della caparra;
c) il credito era stato contestato dalla , sulla scorta di un CP_1 dedotto inadempimento del Sig. agli obblighi pattuiti nel preliminare, tanto CP_3 da indurre la prima a citare in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il secondo, per ottenere la risoluzione del contratto preliminare (causa n. 500774/12
RG); d) in quel giudizio, il Sig. aveva proposto domanda riconvenzionale CP_3 volta ad accertare che il prezzo fosse già stato pagato mediante l'esecuzione di la- vori di consolidamento ad opera della nonché ad emettere pronuncia ex CP_2 art. 2932 cc in favore di quest'ultima di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa;
e) la , con atto per Notaio del 30.9.2016 - repertorio CP_1 Per_1
2109, raccolta 1296 - aveva venduto ai suoi stessi soci, Signori e : CP_1 CP_1
e1) in favore del primo, l'unità abitativa distinta al foglio 10, particella 192, sub
34; e2) in favore del secondo, altra unità, distinta al foglio 10, particella 192, sub
35; e3) in favore di entrambi, i beni distinti al foglio 10, particella 192, sub 17, sub
36, nonché quelli distinti al foglio 11, particella 534, sub 5,14,15,16, 17,18; e4) sempre in favore di entrambi, i beni distinti al foglio 11, particella 522, sub 2 e sub
1, nonché il terreno distinto in catasto terreni al foglio 11, particella 518; e5) la quota della metà indivisa del terreno distinto al foglio 11, particella 519; e6) la piena proprietà dei terreni distinti in catasto terreni al foglio 11, particella 520 e
531; f) la società si era spogliata di ogni suo bene e sussistevano i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
Gli istanti chiedevano: “1) Accertare e dichiarare che le compravendite di immo- bili intervenute tra la società ed i geometri (anche soci ed ammini- Controparte_1 stratori della stessa) e , costituiscono atti di di- CP_1 Controparte_1 sposizione dei beni patrimoniali della prima, gravemente pregiudizievoli per le ragioni del creditore della stessa;
e, per l'effetto, 2) Dichiarare l'atto per OT
del 30 Settembre 2016 Rep. 2109 Racc. 1296, contenen- Persona_2 te le compravendite di cui in narrativa, inefficace nei confronti degli istanti e ad essi non opponibile;
3) Condannare i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al- la rifusione in favore degli attori, di spese, diritti ed onorario di causa, in uno a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
3
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando l'avverso dedotto.
1.2 Il Tribunale ha accolto la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “…assolutamente pacifici, giacché sostanzial- mente non contestati nella loro oggettività, e documentati, i fatti storici: inoltre, la potenziale posizione creditoria di parte attrice e, quindi, la sua legittimazione atti- va risulta ulteriormente attestata con la produzione delle sentenze, non definitiva, la 287/2018, e definitiva, la n. 2391/2018, con le quali questo Tribunale, acco- gliendo le domande formulate dal e dalla effettiva titolare CP_3 Controparte_2 dei diritti di cui al preliminare di vendita del 30.10.2010, in attesa di designazione da parte del , ha preliminarmente rigettato tutte le domande formulate dal- CP_3 la e dai suoi amministratori e, di poi, ha accolto quelle articolate, in via CP_1 riconvenzionale, dagli odierni attori, condannando la al pagamento Controparte_1 in favore del e, quindi, della della somma di € 600.000,00, CP_3 Controparte_2 pari al doppio della caparra corrisposta”.
Il Giudice di primo grado, poi, dopo avere illustrato i presupposti dell'azione revo- catoria, ed in particolare dell'eventus damni, ha scritto: “che la compravendita im- pugnata, rectius le compravendite attuate con l'atto impugnato, costituisca atto dispositivo del patrimonio della di Controparte_1 Controparte_4
appare finanche banale evidenziarlo. All'uopo, è onere del debitore dimostra-
[...] re di possedere, comunque, beni residui tali a soddisfare con certezza le ragioni del creditore. Attesa l'unicità soggettiva, la s.n.c. alienava ai suoi due soci e legali rappresentanti, qualsiasi argomentazione in merito al consilium fraudis, id est cir- ca la consapevolezza di concorrere a determinare l'eventus damni, sarebbe finan- che superflua. Né ha pregio alcuno quanto argomentato da parte convenuta in se- de di comparsa conclusionale circa la sostanziale inutilità dell'azione, essendo i collettivisti già responsabili personalmente e illimitatamente, giacché l'utilità dell'azione deriva dall'art. 2304 c.c., che impone al creditore sociale di escutere dapprima il patrimonio sociale e dopo, se insoddisfatto, quello dei soci”.
Il Tribunale, dunque, con la sentenza impugnata, ha così disposto “a) dichiara inefficace, nei confronti di parte attrice, l'atto per OT Persona_2 del 30 Settembre 2016, Rep. 2109, Racc. 1296, contenente le compravendite tra la di e , parte alienante, e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1
e , parti acquirenti;
b) autorizza il conservatore dei RR.II. Controparte_1 competente a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni senza alcuna sua responsabilità al riguardo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 16.7.2019, con atto del 14.9.2019, e in proprio e quali rappre- Controparte_1 CP_1 sentanti della , hanno promosso Controparte_1 appello, costituendosi in data 20.9.2019.
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Gli istanti hanno dedotto: 1) la capienza del patrimonio sociale a soddisfare le ri- chieste attrici;
2) l'inutilità dell'azione, stante la previsione contenuta nell'art. 2304 cc, e la responsabilità deli soci della società in nome collettivo per i debiti di quest'ultima; 3) l'insussistenza di accordo fraudolento, posto che i contraenti erano i soci della società e illimitatamente responsabili;
4) l'insussistenza del consilium fraudis; 5) la condizione sub iudice del credito.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, a seguito di scardinamento, in data 5.2.2025 da altra sezione, è stata rin- via per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 13.11.2025.
In data 12.11.2025 per gli appellanti si sono costituiti altri due difensori per l'appellante, e la Corte ha dato termine a parte appellata per controdedurre.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va detto che gli appellanti, con la comparsa di costituzione con nuovo difensore del 12.11.2025, hanno dedotto: “vista la procedura esecutiva in essere pendente con numero di R.G.E. 153/21 dinanzi al Tribunale di Torre An- nunziata, che ha ad oggetto i medesimi beni immobili di cui all'azione revocatoria in essere e vista, altresì, l'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione il
24/07/2025, a conclusione del procedimento rubricato al numero di R.G.
28871/20, ritenendo, nel caso di specie, essere venuta meno la ragione dell'attuale controversia, chiedono a Codesta Ecc.ma Corte di volersi pronunciare in tal sen- so, ovvero per la cessazione della materia del contendere con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla cancellazione delle relative trascrizioni illo tempore effettuate presso la competente Conservatoria immobiliare, il tutto con compensa- zione delle spese e dei compensi di lite riferiti al presente grado di giudizio”.
Ebbene, si reputa che tale circostanza, a prescindere da ogni considerazione, non spettante alla Corte, circa la procedura esecutiva posta in essere (peraltro non con- clusa), non possa determinare alcuna cessazione della materia del contendere, stan- te la volontà manifestata da parte appellata e dunque l'interesse a mantenere ferma la statuizione di revoca.
Va aggiunto, per doverosa completezza, che non è questa la sede per sindacare l'instaurata procedura esecutiva, mentre il compito del Collegio è solo quello di verificare, in sede, di cognizione, i presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, a pre- scindere dalle eventuali vicende, sempre in divenire, che possono appunto svilup- parsi in sede esecutiva.
Quanto poi alla sentenza della Suprema Corte, si veda subito infra.
Sempre in via preliminare, va chiarito che il Collegio è chiamato a valutare esclu- sivamente gli aspetti oggetto di impugnazione, posto che ogni altra questione ana- lizzata e decisa dal Tribunale (anche in termini di posizioni attive e passive) è ne- cessariamente coperta dal giudicato.
5
Seppure sia stato prodotto solo con note finali l'atto oggetto di revoca, la sua reda- zione non può in alcun modo essere contestata.
Peraltro, va richiamato il principio a tenore del quale “in materia di prova docu- mentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ri- tiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado” (Cass. civ., Sez. Uni- te, Sentenza, 16/02/2023, n. 4835).
2.2 Ciò posto, passando all'esame dei motivi di impugnazione, per ciò che concer- ne il profilo dell'eventus damni, è noto che questo può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022,
n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga- rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
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Nella specie, a fronte dell'indicazione di numerosi beni oggetto di trasferimento, gli appellanti hanno dedotto la capienza sia del patrimonio della società che di quello dei soci, ma di tanto non hanno fornito prova certa e tranquillizzante (nella produzione cartacea degli appellanti, vi è allegato fascicolo di primo grado, peral- tro privo di timbro di deposito, contenente gli atti di citazione notificati e la com- parsa di risposta).
2.3 Neppure il secondo motivo coglie nel segno, condividendo il Collegio
l'impostazione del Tribunale, secondo cui l'utilità dell'azione rinviene fondamento proprio nell'art. 2304 c.c., che impone al creditore sociale di escutere dapprima il patrimonio sociale e dopo, se questi rimanga insoddisfatto, quello dei soci.
La norma, infatti, prevede che i creditori sociali, anche se la società è in liquida- zione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escus- sione del patrimonio sociale.
Si è ad esempio sostenuto che il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimita- tamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patri- monio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la re- sponsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio so- ciale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legit- timazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/01/2017,
n. 279).
Dunque, attraverso l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria, il creditore evita di dovere procedere ad escussione del patrimonio sociale e poi di agire in via esecutiva anche nei riguardi dei soci.
Il vantaggio connesso è quindi evidente, per cui anche il secondo motivo va riget- tato.
Si è già detto, poi, come alcuna valutazione, sia ex art. 345 cpc, sia, in ogni caso, sullo svolgimento della procedura esecutiva, sia possibile fare per il Collegio, in- vestito della sola vicenda cognitiva.
2.4 Per le medesime ragioni, tenuto conto di quanto appena detto e dei motivi di impugnazione, va disatteso anche il terzo, essendo la posizione dei soci rilevante
7
proprio al fine di colorare la natura dell'accordo e la conoscenza delle ragioni pro- spettate dall'allegata parte creditrice.
Ed infatti, ed anche per ciò che riguarda il quarto motivo, è noto che perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratte- rizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo spe- cifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Nella specie, il prospettato credito rinviene la sua fonte in contratto preliminare dell'anno 2010, a fronte dell'indicazione della stipula dell'atto nell'anno 2016, mentre davvero non può essere messo in discussione l'elemento psicologico di tut- ti i contraenti, in ragione della qualità degli acquirenti, appunto, soci della società venditrice.
2.5 Quanto poi al quinto motivo, inerente al credito, va doverosamente descritta la vicenda giudiziaria sottesa alla presente azione, così come illustrata da parte appel- lata, con i dovuti aggiornamenti, con le note finali del 5.11.2025, nonché da parte appellante, con la produzione del 10.11.2025 e del 12.11.2025.
Nel giudizio n. 500774/12, vi sono state due pronunce, definitiva e non definitiva, emesse dal Tribunale di Torre Annunziata, con le quali è stata rigettata la domanda
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principale della , ed è stata condannata, la predetta compagine, al Parte_1 pagamento di euro 600.000 in favore di . CP_3
Le pronunce sono state confermate in appello (sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 3052/2020 dell'8.9.2020).
Nondimeno, la Corte di cassazione, con ordinanza 28871/2025 del 24.7.2025, ha evidenziato come la Corte d'Appello avesse confermato la sentenza di primo grado senza fornire alcuna risposta al motivo di censura con il quale “la parte appellante aveva eccepito come non fosse mai stata chiesta la risoluzione del contratto e tan- tomeno il recesso. Si legge in sentenza che la domanda originariamente proposta di esecuzione in forma specifica era stata legittimamente mutata in domanda di ri- soluzione per grave inadempimento e risarcimento del danno ai sensi degli artt.
1385 e 1386 c.c. senza alcuna ulteriore specificazione riguardo al caso concreto.
Dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile il mutamento della domanda originariamente proposta ex art. 2932 c.c. ma non ha chiarito in alcun modo se e quando tale domanda sia stata proposta e, soprattutto, se tale domanda avesse ad oggetto la risoluzione del contratto o il recesso. In proposito deve richiamarsi
l'orientamento di questa Corte secondo cui: In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale - e non quale esercizio del diritto di re- cesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il ver- samento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni;
in tal caso, dunque, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pre- tesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (Cass. Sez. 2, 08/09/2017, n. 20957, Rv.
645245 - 01). Peraltro, la stessa controparte aveva dedotto che il pagamento di euro 300.000 era stato corrisposto per equivalente ed a titolo di pagamento inte- grale del prezzo piuttosto che di caparra. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà oltre ad un nuovo esame del motivo di appello sopra evidenziato anche alla liquidazione delle spese del giudi- zio di legittimità”.
La Suprema Corte ha quindi rimesso alla Corte di appello per un nuovo esame, per cui la questione è ancora sub iudice.
Come noto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contesta- zione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto
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illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019,
n. 3369; cfr. anche Cass. civ., III, 22/07/2025, n. 20780).
Pertanto, anche questo motivo va respinto.
3. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi rigettato.
Nondimeno, l'assoluta particolarità ed eccezionalità della vertenza complessiva, tenuto conto delle vicende anche successive, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare tra le parti la compensazione delle spese di lite del pre- sente grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza 1829/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
18.7.2019 nel procedimento n. 5731/2017, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al numero 4047/2019 R.G., vertente tra:
, Controparte_1 CP_1 Controparte_2
e
[...] CP_3
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. GiuPE Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato AN LO e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Antonio Salemme che si riporta agli atti e verbali di causa e alle note.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avvocato LO si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avvocato Salemme si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, sull'esistenza di procedura esecutiva e sugli effetti della pro- nuncia della Corte di cassazione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4047/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. GiuPE Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4047/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza 1829/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 18.7.2019 nel procedimento n. 5731/2017 - vertente
tra
e ( ), Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Acampora, C.F._2
AN LO e IA BR elettivamente domiciliati presso lo stu- dio del secondo e del terzo difensore in Castellammare di Stabia (NA), Viale Eu- ropa, n. 165; appellanti
e
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
e (C.F. ), rappresentati e difesi CP_3 C.F._3 dall'Avvocato Antonio Salemme, elettivamente domiciliati presso lo studio del lo- ro difensore in Bacoli (NA), Via Gaetano De Rosa, n. 38; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Per quanto si desume dagli atti, in ragione della non completezza della documenta- zione a disposizione, si rileva quanto segue.
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Con citazione dell'11.9.2017¸ la e adivano il Tribunale CP_2 CP_3 di Torre Annunziata, esponendo che: a) gli istanti erano stati, la prima parte nomi- nanda e la seconda parte stipulante del contratto preliminare per persona da nomi- nare sottoscritto in data 30.10.2010 con la società San Vito di GI AS e GI PE De RT snc;
b) il Sig. era creditore, nei confronti della società, CP_3 della prestazione consistente, in via principale, nel trasferimento della proprietà di uno degli immobili facenti parte della stessa, o in via gradata, in caso di inadem- pimento dell'obbligazione principale, del pagamento di euro 600.000, pari al dop- pio della caparra;
c) il credito era stato contestato dalla , sulla scorta di un CP_1 dedotto inadempimento del Sig. agli obblighi pattuiti nel preliminare, tanto CP_3 da indurre la prima a citare in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il secondo, per ottenere la risoluzione del contratto preliminare (causa n. 500774/12
RG); d) in quel giudizio, il Sig. aveva proposto domanda riconvenzionale CP_3 volta ad accertare che il prezzo fosse già stato pagato mediante l'esecuzione di la- vori di consolidamento ad opera della nonché ad emettere pronuncia ex CP_2 art. 2932 cc in favore di quest'ultima di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa;
e) la , con atto per Notaio del 30.9.2016 - repertorio CP_1 Per_1
2109, raccolta 1296 - aveva venduto ai suoi stessi soci, Signori e : CP_1 CP_1
e1) in favore del primo, l'unità abitativa distinta al foglio 10, particella 192, sub
34; e2) in favore del secondo, altra unità, distinta al foglio 10, particella 192, sub
35; e3) in favore di entrambi, i beni distinti al foglio 10, particella 192, sub 17, sub
36, nonché quelli distinti al foglio 11, particella 534, sub 5,14,15,16, 17,18; e4) sempre in favore di entrambi, i beni distinti al foglio 11, particella 522, sub 2 e sub
1, nonché il terreno distinto in catasto terreni al foglio 11, particella 518; e5) la quota della metà indivisa del terreno distinto al foglio 11, particella 519; e6) la piena proprietà dei terreni distinti in catasto terreni al foglio 11, particella 520 e
531; f) la società si era spogliata di ogni suo bene e sussistevano i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
Gli istanti chiedevano: “1) Accertare e dichiarare che le compravendite di immo- bili intervenute tra la società ed i geometri (anche soci ed ammini- Controparte_1 stratori della stessa) e , costituiscono atti di di- CP_1 Controparte_1 sposizione dei beni patrimoniali della prima, gravemente pregiudizievoli per le ragioni del creditore della stessa;
e, per l'effetto, 2) Dichiarare l'atto per OT
del 30 Settembre 2016 Rep. 2109 Racc. 1296, contenen- Persona_2 te le compravendite di cui in narrativa, inefficace nei confronti degli istanti e ad essi non opponibile;
3) Condannare i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al- la rifusione in favore degli attori, di spese, diritti ed onorario di causa, in uno a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
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Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando l'avverso dedotto.
1.2 Il Tribunale ha accolto la domanda.
Secondo il Giudice di prime cure, “…assolutamente pacifici, giacché sostanzial- mente non contestati nella loro oggettività, e documentati, i fatti storici: inoltre, la potenziale posizione creditoria di parte attrice e, quindi, la sua legittimazione atti- va risulta ulteriormente attestata con la produzione delle sentenze, non definitiva, la 287/2018, e definitiva, la n. 2391/2018, con le quali questo Tribunale, acco- gliendo le domande formulate dal e dalla effettiva titolare CP_3 Controparte_2 dei diritti di cui al preliminare di vendita del 30.10.2010, in attesa di designazione da parte del , ha preliminarmente rigettato tutte le domande formulate dal- CP_3 la e dai suoi amministratori e, di poi, ha accolto quelle articolate, in via CP_1 riconvenzionale, dagli odierni attori, condannando la al pagamento Controparte_1 in favore del e, quindi, della della somma di € 600.000,00, CP_3 Controparte_2 pari al doppio della caparra corrisposta”.
Il Giudice di primo grado, poi, dopo avere illustrato i presupposti dell'azione revo- catoria, ed in particolare dell'eventus damni, ha scritto: “che la compravendita im- pugnata, rectius le compravendite attuate con l'atto impugnato, costituisca atto dispositivo del patrimonio della di Controparte_1 Controparte_4
appare finanche banale evidenziarlo. All'uopo, è onere del debitore dimostra-
[...] re di possedere, comunque, beni residui tali a soddisfare con certezza le ragioni del creditore. Attesa l'unicità soggettiva, la s.n.c. alienava ai suoi due soci e legali rappresentanti, qualsiasi argomentazione in merito al consilium fraudis, id est cir- ca la consapevolezza di concorrere a determinare l'eventus damni, sarebbe finan- che superflua. Né ha pregio alcuno quanto argomentato da parte convenuta in se- de di comparsa conclusionale circa la sostanziale inutilità dell'azione, essendo i collettivisti già responsabili personalmente e illimitatamente, giacché l'utilità dell'azione deriva dall'art. 2304 c.c., che impone al creditore sociale di escutere dapprima il patrimonio sociale e dopo, se insoddisfatto, quello dei soci”.
Il Tribunale, dunque, con la sentenza impugnata, ha così disposto “a) dichiara inefficace, nei confronti di parte attrice, l'atto per OT Persona_2 del 30 Settembre 2016, Rep. 2109, Racc. 1296, contenente le compravendite tra la di e , parte alienante, e Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1
e , parti acquirenti;
b) autorizza il conservatore dei RR.II. Controparte_1 competente a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni senza alcuna sua responsabilità al riguardo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 16.7.2019, con atto del 14.9.2019, e in proprio e quali rappre- Controparte_1 CP_1 sentanti della , hanno promosso Controparte_1 appello, costituendosi in data 20.9.2019.
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Gli istanti hanno dedotto: 1) la capienza del patrimonio sociale a soddisfare le ri- chieste attrici;
2) l'inutilità dell'azione, stante la previsione contenuta nell'art. 2304 cc, e la responsabilità deli soci della società in nome collettivo per i debiti di quest'ultima; 3) l'insussistenza di accordo fraudolento, posto che i contraenti erano i soci della società e illimitatamente responsabili;
4) l'insussistenza del consilium fraudis; 5) la condizione sub iudice del credito.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, a seguito di scardinamento, in data 5.2.2025 da altra sezione, è stata rin- via per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 13.11.2025.
In data 12.11.2025 per gli appellanti si sono costituiti altri due difensori per l'appellante, e la Corte ha dato termine a parte appellata per controdedurre.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare, va detto che gli appellanti, con la comparsa di costituzione con nuovo difensore del 12.11.2025, hanno dedotto: “vista la procedura esecutiva in essere pendente con numero di R.G.E. 153/21 dinanzi al Tribunale di Torre An- nunziata, che ha ad oggetto i medesimi beni immobili di cui all'azione revocatoria in essere e vista, altresì, l'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione il
24/07/2025, a conclusione del procedimento rubricato al numero di R.G.
28871/20, ritenendo, nel caso di specie, essere venuta meno la ragione dell'attuale controversia, chiedono a Codesta Ecc.ma Corte di volersi pronunciare in tal sen- so, ovvero per la cessazione della materia del contendere con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla cancellazione delle relative trascrizioni illo tempore effettuate presso la competente Conservatoria immobiliare, il tutto con compensa- zione delle spese e dei compensi di lite riferiti al presente grado di giudizio”.
Ebbene, si reputa che tale circostanza, a prescindere da ogni considerazione, non spettante alla Corte, circa la procedura esecutiva posta in essere (peraltro non con- clusa), non possa determinare alcuna cessazione della materia del contendere, stan- te la volontà manifestata da parte appellata e dunque l'interesse a mantenere ferma la statuizione di revoca.
Va aggiunto, per doverosa completezza, che non è questa la sede per sindacare l'instaurata procedura esecutiva, mentre il compito del Collegio è solo quello di verificare, in sede, di cognizione, i presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, a pre- scindere dalle eventuali vicende, sempre in divenire, che possono appunto svilup- parsi in sede esecutiva.
Quanto poi alla sentenza della Suprema Corte, si veda subito infra.
Sempre in via preliminare, va chiarito che il Collegio è chiamato a valutare esclu- sivamente gli aspetti oggetto di impugnazione, posto che ogni altra questione ana- lizzata e decisa dal Tribunale (anche in termini di posizioni attive e passive) è ne- cessariamente coperta dal giudicato.
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Seppure sia stato prodotto solo con note finali l'atto oggetto di revoca, la sua reda- zione non può in alcun modo essere contestata.
Peraltro, va richiamato il principio a tenore del quale “in materia di prova docu- mentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ri- tiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado” (Cass. civ., Sez. Uni- te, Sentenza, 16/02/2023, n. 4835).
2.2 Ciò posto, passando all'esame dei motivi di impugnazione, per ciò che concer- ne il profilo dell'eventus damni, è noto che questo può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022,
n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga- rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
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Nella specie, a fronte dell'indicazione di numerosi beni oggetto di trasferimento, gli appellanti hanno dedotto la capienza sia del patrimonio della società che di quello dei soci, ma di tanto non hanno fornito prova certa e tranquillizzante (nella produzione cartacea degli appellanti, vi è allegato fascicolo di primo grado, peral- tro privo di timbro di deposito, contenente gli atti di citazione notificati e la com- parsa di risposta).
2.3 Neppure il secondo motivo coglie nel segno, condividendo il Collegio
l'impostazione del Tribunale, secondo cui l'utilità dell'azione rinviene fondamento proprio nell'art. 2304 c.c., che impone al creditore sociale di escutere dapprima il patrimonio sociale e dopo, se questi rimanga insoddisfatto, quello dei soci.
La norma, infatti, prevede che i creditori sociali, anche se la società è in liquida- zione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escus- sione del patrimonio sociale.
Si è ad esempio sostenuto che il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimita- tamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patri- monio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la re- sponsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio so- ciale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legit- timazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/01/2017,
n. 279).
Dunque, attraverso l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria, il creditore evita di dovere procedere ad escussione del patrimonio sociale e poi di agire in via esecutiva anche nei riguardi dei soci.
Il vantaggio connesso è quindi evidente, per cui anche il secondo motivo va riget- tato.
Si è già detto, poi, come alcuna valutazione, sia ex art. 345 cpc, sia, in ogni caso, sullo svolgimento della procedura esecutiva, sia possibile fare per il Collegio, in- vestito della sola vicenda cognitiva.
2.4 Per le medesime ragioni, tenuto conto di quanto appena detto e dei motivi di impugnazione, va disatteso anche il terzo, essendo la posizione dei soci rilevante
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proprio al fine di colorare la natura dell'accordo e la conoscenza delle ragioni pro- spettate dall'allegata parte creditrice.
Ed infatti, ed anche per ciò che riguarda il quarto motivo, è noto che perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratte- rizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo spe- cifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
Nella specie, il prospettato credito rinviene la sua fonte in contratto preliminare dell'anno 2010, a fronte dell'indicazione della stipula dell'atto nell'anno 2016, mentre davvero non può essere messo in discussione l'elemento psicologico di tut- ti i contraenti, in ragione della qualità degli acquirenti, appunto, soci della società venditrice.
2.5 Quanto poi al quinto motivo, inerente al credito, va doverosamente descritta la vicenda giudiziaria sottesa alla presente azione, così come illustrata da parte appel- lata, con i dovuti aggiornamenti, con le note finali del 5.11.2025, nonché da parte appellante, con la produzione del 10.11.2025 e del 12.11.2025.
Nel giudizio n. 500774/12, vi sono state due pronunce, definitiva e non definitiva, emesse dal Tribunale di Torre Annunziata, con le quali è stata rigettata la domanda
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principale della , ed è stata condannata, la predetta compagine, al Parte_1 pagamento di euro 600.000 in favore di . CP_3
Le pronunce sono state confermate in appello (sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 3052/2020 dell'8.9.2020).
Nondimeno, la Corte di cassazione, con ordinanza 28871/2025 del 24.7.2025, ha evidenziato come la Corte d'Appello avesse confermato la sentenza di primo grado senza fornire alcuna risposta al motivo di censura con il quale “la parte appellante aveva eccepito come non fosse mai stata chiesta la risoluzione del contratto e tan- tomeno il recesso. Si legge in sentenza che la domanda originariamente proposta di esecuzione in forma specifica era stata legittimamente mutata in domanda di ri- soluzione per grave inadempimento e risarcimento del danno ai sensi degli artt.
1385 e 1386 c.c. senza alcuna ulteriore specificazione riguardo al caso concreto.
Dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile il mutamento della domanda originariamente proposta ex art. 2932 c.c. ma non ha chiarito in alcun modo se e quando tale domanda sia stata proposta e, soprattutto, se tale domanda avesse ad oggetto la risoluzione del contratto o il recesso. In proposito deve richiamarsi
l'orientamento di questa Corte secondo cui: In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento - soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale - e non quale esercizio del diritto di re- cesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il ver- samento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni;
in tal caso, dunque, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pre- tesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (Cass. Sez. 2, 08/09/2017, n. 20957, Rv.
645245 - 01). Peraltro, la stessa controparte aveva dedotto che il pagamento di euro 300.000 era stato corrisposto per equivalente ed a titolo di pagamento inte- grale del prezzo piuttosto che di caparra. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà oltre ad un nuovo esame del motivo di appello sopra evidenziato anche alla liquidazione delle spese del giudi- zio di legittimità”.
La Suprema Corte ha quindi rimesso alla Corte di appello per un nuovo esame, per cui la questione è ancora sub iudice.
Come noto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a de- terminare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contesta- zione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto
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illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019,
n. 3369; cfr. anche Cass. civ., III, 22/07/2025, n. 20780).
Pertanto, anche questo motivo va respinto.
3. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi rigettato.
Nondimeno, l'assoluta particolarità ed eccezionalità della vertenza complessiva, tenuto conto delle vicende anche successive, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare tra le parti la compensazione delle spese di lite del pre- sente grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza 1829/2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
18.7.2019 nel procedimento n. 5731/2017, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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