Articolo 2 della Legge 26 aprile 1985, n. 155
Articolo 1
Versione
1 maggio 1985
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900 , non convertito in legge.

Entrata in vigore il 1 maggio 1985