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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110 del 2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Giulia Maria Padula ed C.F._2 elettivamente domiciliate presso il suo studio in Latina, Corso G. Matteotti n. 61, giusta procura in atti;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
LV BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale XXI Aprile
n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e la loro figlia, adivano l'intestato Tribunale, onde ottenere Controparte_1 Parte_2 una modifica delle condizioni di divorzio. Deducevano in particolare che Parte_2
1 unica figlia della coppia, nata il [...], era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che con sentenza n. 1197/2003 del 15/04/2003, il Tribunale di Latina, all'esito del procedimento di divorzio consensuale (RG N. 6999/02), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
e che, in tale sede, le parti stabilivano a carico del padre un assegno pari ad Controparte_1
€ 310,00 mensili per il mantenimento della figlia , all'epoca minorenne, accordo Pt_2 integralmente trasfuso e ratificato nel dispositivo della predetta sentenza. Successivamente, nell'ambito del giudizio n. 2497/2022 R.G.V. del Tribunale di Latina - instaurato da CP_1
- le parti, con atto del 28 marzo 2023, ratificato e sottoscritto per accettazione anche
[...] dalla figlia concordavano la diminuzione e riduzione del contributo di Parte_2 mantenimento della stessa nella minor somma di € 250,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2023, accordo ratificato dal Tribunale di Latina con decreto del 25 maggio 2023, il quale disponeva altresì la corresponsione diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento direttamente alla figlia. Con ulteriore accordo datato 23 maggio 2025 sottoscritto anche dalla figlia , gli ex coniugi avevano deciso per la revoca definitiva Pt_2 dell'obbligo di contribuzione economica in favore dell'unica figlia divenuta, oltre che maggiorenne e madre di due bambini, anche economicamente indipendente, per cui era intenzione comune delle parti chiedere su tale specifico punto la modifica e la revisione delle pregresse condizioni stabilite in sede di divorzio congiunto. Con la rinuncia definitiva e totale,
a far data dalla sottoscrizione dell'accordo, al versamento da parte del padre del contributo di mantenimento mensile nei confronti della figlia, le parti si dichiaravano libere e liberate per il futuro da reciproci obblighi economici. Al contempo si era impegnato, Controparte_1 sempre mediante la sottoscrizione del medesimo atto, ad estinguere ogni pregressa pendenza economica e/o morosità arretrata saldando alla moglie e alla figlia il dovuto pari ad €
3.400,00, con conseguente rinuncia, ad avvenuto saldo, alla procedura esecutiva da queste ultime azionata a carico del medesimo.
Sulla scorta di tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni: “- OMOLOGARE alle seguenti nuove condizioni e alla luce dell'accordo del 23 maggio 2025 allegato, in modifica parziale della sentenza n. 1197/2003 del 15/04/2003 resa dal Tribunale di Latina all'esito del procedimento di divorzio consensuale (RG N. 6999/02) e del decreto del Tribunale di Latina in data 25/05/2023 nell'ambito del giudizio n. 2497/2022 R.G.V.G., i rapporti economici tra le parti, ratificando la definitiva e totale rinuncia e revoca all'assegno di mantenimento mensile in ragione della sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne, avendo quest'ultima raggiunto, oltre la maggiore età, anche una indipendenza economica
2 tale da giustificare la richiesta di cessazione della contribuzione da parte del padre. Con il presente atto le parti non avranno reciprocamente null'altro a pretendere da un punto di vista economico. - COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 17.11.2025, svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio essendo pacifico che , figlia delle parti, costituita nel presente giudizio Parte_2
e firmataria essa stessa dell'accordo raggiunto dai genitori, sia divenuta oltre che maggiorenne anche economicamente autosufficiente. Nulla, invece, deve disporsi in tale sede in relazione agli ulteriori accordi intervenuti tra le parti per la definizione delle pregresse pendenze economiche.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 797 del 2024 così provvede:
Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1197/2003 del 15.04.2023, nonché dal successivo decreto emesso dal Tribunale di Latina con cron. 146/2023 del 29.05.2023, nel senso richiesto dalle parti nel ricorso congiunto, revocando l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di divenuta maggiorenne ed Controparte_1 Parte_2 economicamente autosufficiente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 22 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110 del 2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Giulia Maria Padula ed C.F._2 elettivamente domiciliate presso il suo studio in Latina, Corso G. Matteotti n. 61, giusta procura in atti;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
LV BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale XXI Aprile
n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., Parte_1
e la loro figlia, adivano l'intestato Tribunale, onde ottenere Controparte_1 Parte_2 una modifica delle condizioni di divorzio. Deducevano in particolare che Parte_2
1 unica figlia della coppia, nata il [...], era divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che con sentenza n. 1197/2003 del 15/04/2003, il Tribunale di Latina, all'esito del procedimento di divorzio consensuale (RG N. 6999/02), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
e che, in tale sede, le parti stabilivano a carico del padre un assegno pari ad Controparte_1
€ 310,00 mensili per il mantenimento della figlia , all'epoca minorenne, accordo Pt_2 integralmente trasfuso e ratificato nel dispositivo della predetta sentenza. Successivamente, nell'ambito del giudizio n. 2497/2022 R.G.V. del Tribunale di Latina - instaurato da CP_1
- le parti, con atto del 28 marzo 2023, ratificato e sottoscritto per accettazione anche
[...] dalla figlia concordavano la diminuzione e riduzione del contributo di Parte_2 mantenimento della stessa nella minor somma di € 250,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2023, accordo ratificato dal Tribunale di Latina con decreto del 25 maggio 2023, il quale disponeva altresì la corresponsione diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento direttamente alla figlia. Con ulteriore accordo datato 23 maggio 2025 sottoscritto anche dalla figlia , gli ex coniugi avevano deciso per la revoca definitiva Pt_2 dell'obbligo di contribuzione economica in favore dell'unica figlia divenuta, oltre che maggiorenne e madre di due bambini, anche economicamente indipendente, per cui era intenzione comune delle parti chiedere su tale specifico punto la modifica e la revisione delle pregresse condizioni stabilite in sede di divorzio congiunto. Con la rinuncia definitiva e totale,
a far data dalla sottoscrizione dell'accordo, al versamento da parte del padre del contributo di mantenimento mensile nei confronti della figlia, le parti si dichiaravano libere e liberate per il futuro da reciproci obblighi economici. Al contempo si era impegnato, Controparte_1 sempre mediante la sottoscrizione del medesimo atto, ad estinguere ogni pregressa pendenza economica e/o morosità arretrata saldando alla moglie e alla figlia il dovuto pari ad €
3.400,00, con conseguente rinuncia, ad avvenuto saldo, alla procedura esecutiva da queste ultime azionata a carico del medesimo.
Sulla scorta di tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni: “- OMOLOGARE alle seguenti nuove condizioni e alla luce dell'accordo del 23 maggio 2025 allegato, in modifica parziale della sentenza n. 1197/2003 del 15/04/2003 resa dal Tribunale di Latina all'esito del procedimento di divorzio consensuale (RG N. 6999/02) e del decreto del Tribunale di Latina in data 25/05/2023 nell'ambito del giudizio n. 2497/2022 R.G.V.G., i rapporti economici tra le parti, ratificando la definitiva e totale rinuncia e revoca all'assegno di mantenimento mensile in ragione della sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne, avendo quest'ultima raggiunto, oltre la maggiore età, anche una indipendenza economica
2 tale da giustificare la richiesta di cessazione della contribuzione da parte del padre. Con il presente atto le parti non avranno reciprocamente null'altro a pretendere da un punto di vista economico. - COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 17.11.2025, svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio essendo pacifico che , figlia delle parti, costituita nel presente giudizio Parte_2
e firmataria essa stessa dell'accordo raggiunto dai genitori, sia divenuta oltre che maggiorenne anche economicamente autosufficiente. Nulla, invece, deve disporsi in tale sede in relazione agli ulteriori accordi intervenuti tra le parti per la definizione delle pregresse pendenze economiche.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 797 del 2024 così provvede:
Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1197/2003 del 15.04.2023, nonché dal successivo decreto emesso dal Tribunale di Latina con cron. 146/2023 del 29.05.2023, nel senso richiesto dalle parti nel ricorso congiunto, revocando l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di divenuta maggiorenne ed Controparte_1 Parte_2 economicamente autosufficiente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 22 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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