Art. 4.
Attivita' del Segretariato generale
1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all' articolo 48 del codice dell'ordinamento militare , svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attivita' di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.
2. L'attivita' di supporto tecnico-amministrativo e' svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonche' il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalita' con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato codice dell'ordinamento militare :
«Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 , si veda nelle note alle premesse.
Attivita' del Segretariato generale
1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all' articolo 48 del codice dell'ordinamento militare , svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attivita' di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.
2. L'attivita' di supporto tecnico-amministrativo e' svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonche' il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalita' con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato codice dell'ordinamento militare :
«Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 , si veda nelle note alle premesse.