TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/03/2026, n. 5174
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa applicata

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non violativa dell'art. 23 Cost. in quanto la riserva di legge è rispettata e gli elementi essenziali sono individuati.

  • Rigettato
    Incompatibilità della normativa con il diritto UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi UE, in particolare riguardo all'art. 41 Cost. (libertà d'impresa), ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: difetto di istruttoria e trasparenza

    Il Tribunale ritiene la normativa sostanzialmente nota alle imprese fin dal 2015, consentendo loro di prevedere i rischi e conformare la propria azione. La fissazione del tetto di spesa nazionale è stata confermata a livello regionale.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: violazione del legittimo affidamento e retroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti, senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa applicata

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non violativa dell'art. 23 Cost. in quanto la riserva di legge è rispettata e gli elementi essenziali sono individuati.

  • Rigettato
    Incompatibilità della normativa con il diritto UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi UE, in particolare riguardo all'art. 41 Cost. (libertà d'impresa), ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: difetto di istruttoria e trasparenza

    Il Tribunale ritiene la normativa sostanzialmente nota alle imprese fin dal 2015, consentendo loro di prevedere i rischi e conformare la propria azione. La fissazione del tetto di spesa nazionale è stata confermata a livello regionale.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: violazione del legittimo affidamento e retroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti, senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa applicata

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non violativa dell'art. 23 Cost. in quanto la riserva di legge è rispettata e gli elementi essenziali sono individuati.

  • Rigettato
    Incompatibilità della normativa con il diritto UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi UE, in particolare riguardo all'art. 41 Cost. (libertà d'impresa), ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: difetto di istruttoria e trasparenza

    Il Tribunale ritiene la normativa sostanzialmente nota alle imprese fin dal 2015, consentendo loro di prevedere i rischi e conformare la propria azione. La fissazione del tetto di spesa nazionale è stata confermata a livello regionale.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: violazione del legittimo affidamento e retroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti, senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa applicata

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non violativa dell'art. 23 Cost. in quanto la riserva di legge è rispettata e gli elementi essenziali sono individuati.

  • Rigettato
    Incompatibilità della normativa con il diritto UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi UE, in particolare riguardo all'art. 41 Cost. (libertà d'impresa), ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: difetto di istruttoria e trasparenza

    Il Tribunale ritiene la normativa sostanzialmente nota alle imprese fin dal 2015, consentendo loro di prevedere i rischi e conformare la propria azione. La fissazione del tetto di spesa nazionale è stata confermata a livello regionale.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: violazione del legittimo affidamento e retroattività

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti, senza innovare l'aspetto sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/03/2026, n. 5174
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5174
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo