Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne la pertinenza, ossia l'inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l'incidenza concreta degli elementi di prova sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, senza, tuttavia, apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il giudice anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è esclusivamente rivolta a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2012, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
k 46 3246 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1434 Sent. n. - Presidente - ALDO GRASSI UC 12/12/2012 - Consigliere - MARIA VESSICHELLI - R.G.N. 2356/2012 GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - - Consigliere rel. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES ER, nato a [...] il [...] avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari del 03/08/2009 R.G. 4554/2009; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto datato 03/08/2009, il G.i.p. presso il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da ER ES nei confronti della richiesta di archiviazione del P.M., in relazione al proc. pen. n. 5185/09 R.G.N.R., ritenendo non fondata la notizia di reato, dal momento che doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. la condotta diffamatoria attribuita a IA OR, il quale, nell'ambito di un articolo riguardante un'indagine per omicidio, nel quale si parlava dell'incontro di alcune persone con il colonnello della Guardia di Finanza ER ES, aveva definito quest'ultimo come "trafficante di droga" e "personaggio della malavita chic". In particolare, il giudice ha rilevato che il ES era stato condannato in primo grado alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che le pubbliche funzioni ricoperte giustificavano la scelta di espressioni colorite per criticare tale condotta. In tale 1 contesto, le ulteriori indagini richieste non si ponevano in rapporto di pertinenza e di rilevanza rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'archiviazione.
2. Avverso tale decreto è stato presentato nell'interesse della Pacini ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Il ricorrente, premesso che il provvedimento di archiviazione non era stato notificato né al ricorrente, né al suo difensore, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 410, in relazione agli artt. 178, comma 1, cod. proc. pen.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 595 cod. pen., anche in relazione agli art. 6, par. 1 e 2 CEDU e 47, par. 1 e 2, e 48 della Carta di Nizza. In particolare, egli si duole del fatto che il G.i.p., anziché delibare l'ammissibilità dell'opposizione, sia entrato nel merito della fondatezza dell'accusa, senza considerare che le indagini richieste avevano il carattere della pertinenza e della rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorss 1. L'opposizione è fondata. In diritto, va premesso che questa Corte (sin dalla fondamentale Sez. U. n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204133) ha enunciato i seguenti principi: a) sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli art. 409, commi 1, 2, 6, e 410 cod. proc. pen., l'esercizio da parte del G.i.p. del potere interdittivo all'accesso della parte offesa al procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi, rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale;
b) il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, sicché, a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.i.p. deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.; c) il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli casi, ossia quando non sia stata presentata tempestiva opposizione, ovvero quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410, comma 1, cod. proc. pen.), di indicare i temi dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Questi ultimi devono caratterizzarsi - e ciò vale a circoscrivere il giudizio di ammissibilità per la pertinenza, ossia per la inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia per l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, senza peraltro che il giudice abbia il potere di apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il G.i.p. anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è 2 rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale (su quest'ultimo punto, v., anche, Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914). Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di opposizione era accompagnato dalla richiesta di audizione della persona offesa a chiarimento dei fatti e di acquisizione dell'atto di appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale. Esso, in definitiva, sollecitava un approfondimento in astratto funzionale a superare le conclusioni in ordine alla sussistenza della ritenuta scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. Esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, il G.i.p. avrebbe, pertanto, dovuto fissare l'udienza camerale.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 12/12/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Aldo Grassi Gustolly Jedo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise vex