Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio, dovendo la persona offesa essere individuata esclusivamente nella P.A. il privato, che tutt'al più può essere considerato terzo danneggiato, non è legittimato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408-410 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. I delitti di utilizzo improprio derivante da una posizione di vantaggioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2022
I delitti di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Indice Disciplina comune Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose dell'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio – art. 325 c.p. – e della rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. – sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2012, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 06/11/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1495
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 10474/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa DO ER, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 6 ottobre 2011 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo;
nel procedimento a carico di:
OL IN;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del procuratore generale, dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. ER DO, in qualità di persona offesa, ricorre, tramite il suo difensore, contro il decreto del 6 dicembre 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di IN OL per il reato di cui all'art. 326 c.p.. Il ricorrente, con un primo motivo, chiede di essere rimesso nei termini per impugnare il decreto di archiviazione, rappresentando di avere proposto ritualmente opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p., ma che il giudice ha disposto l'archiviazione de plano. Con un secondo motivo deduce la violazione degli artt. 409 e 127 c.p.p., per non avere il giudice disposto l'udienza camerale,
nonostante la proposta opposizione.
2. Preliminarmente si deve rilevare la carenza di legittimazione di ER DO a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione, non rivestendo la qualità di persona offesa dal reato.
Infatti, nel reato di cui all'art. 326 c.p. l'interesse tutelato è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione attraverso il dovere di fedeltà del funzionario e la persona offesa è da individuare solo nella pubblica amministrazione (per tutte cfr., Sez. 6, 22 aprile 2008, n. 19307, Petrella). Nel caso di specie il ricorrente può essere considerato tutt'al più persona danneggiata dal reato e in quanto tale non legittimato neppure ad attivare quei meccanismi di controllo sul corretto uso del potere di archiviazione, cui si riferiscono gli istituiti disciplinati dagli artt. 408 e 410 c.p.p., che individuano nella persona offesa il soggetto che ha diritto ad essere informato della eventuale richiesta di archiviazione, a proporre opposizione contro tale richiesta e a partecipare all'udienza camerale in cui si decide la richiesta di archiviazione.
3. La rilevata carenza di legittimazione determina l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la particolare situazione processuale in cui si è trovato il ricorrente giustifica la mancata irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., avuto riguardo ai principi affermati dalla sentenza n. 186
del 2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013