Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., ed in particolare ritenendo irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell'opponente - non già sotto il profilo prognostico del suo possibile esito ma "sub specie" del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti - il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal giudice delle indagini. Ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio - che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità - può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il ricorso non concerna la ritenuta infondatezza della notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 170
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICCHELLI Maria - Consigliere - N. 010043/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORE RT, N. IL 15/04/1959;
nel procedimento
contro
:
OV RL;
avverso DECRETO del 21/11/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MELONI V.
RITENUTO
1 - Roberto Fiore, tramite il difensore ha proposto ricorso, quale persona offesa da diffamazione attribuita a VA RL, all'epoca Ministro, nell'attribuzione della qualifica di "neofascisti-neonazisti" agli alleati di SS OL, nel corso di una trasmissione televisiva, contro il decreto di archiviazione del G.I.P., emesso dopo la sua opposizione alla richiesta del P.M.
Il decreto ritiene generiche nell'indirizzo le espressioni di VA, ed esclude che l'acquisizione del filmato integrale della trasmissione, come richiesto nell'atto di opposizione, aggiungerebbe elementi ai fini della valutazione.
Il ricorso, che denuncia violazione degli artt. 410 e 127 c.p.p. e vizio di motivazione, sostiene valutazione anticipata di merito, ed elusione del contraddittorio orale.
Alle conclusioni del P.G., il ricorrente ha replicato in memoria.
2 - Il ricorso è inammissibile. Ne va anzitutto rilevato travisamento di principio, su scorta di indirizzo segnalato in termini di contrasto di giurisprudenza (Massimario 20041022), per ragioni che non consentono l'ammissibilità del ricorso come qui si spiega.
È incontroverso che l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa può derivare solo dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 c.p.p., e che la valutazione del giudice non può consistere in una prognosi dell'esito dell'investigazione suppletiva. Tanto è stato affermato da S.U. 14.2.96, TE. Il contrasto successivo è sorto sulla valutazione di "irrilevanza" delle indicazioni offerte nell'atto di opposizione.
S.U. TE (conf. di recente Cass., Sez. V n. 5561/05, Cassese, 231298) difatti afferma che il giudice può ritenere de plano inammissibile l'opposizione, se le prove indicate sono non pertinenti, perché "non inerenti alla notizia di reato" o l'oggetto dell'investigazione suppletiva è irrilevante, cioè "non incidente concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari" (così il principio come massimato in CED rv. 204133). Dopo di che, Cassazione, Sez. VI, n. 1725/97 ha precisato che il giudice, nel decretare de plano l'archiviazione, può ritenere inammissibile l'opposizione, se non anticipa valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive (così la massima rv. 208642). E, nello stesso solco, la stessa Sezione, in sentenza 2792/00 (CED rv. 220538) è giunta ad escludere che il giudice possa anticipare la "valutazione di irrilevanza delle indagini proposte con l'opposizione nel provvedimento de plano".
Sennonché, questa controversia sul concetto di "irrilevanza" non serve ad ampliare il tema che può essere devoluto in sede di legittimità. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha consentito il ricorso della persona offesa, per la connessione dell'art. 410 c.p.p., commi 1 e 2, con l'art. 409 c.p.p., comma 6, limitatamente alla violazione del diritto dell'opponente al contraddittorio sull'impulso da dare alle indagini, e solo su questo. Nè poteva consentire di più perché, svolto il contraddittorio orale, la parte offesa non può dolersi in sede di legittimità delle ragioni poste a base del mancato accoglimento della sua opposizione nell'ordinanza del Giudice (art. 409 c.p.p., comma 6). E tanto già da ragione del silenzio della legge.
Difatti, ferma l'estensione analogica del ricorso al decreto di archiviazione in caso di violazione del diritto al contraddittorio, questa Corte, in presenza del requisito di motivazione sotto entrambi i profili di cui all'art. 410 c.p.p., comma 2, non può in alcuna misura censurare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato, svolta dal giudice delle indagini. Lo escludono le regole di sistema, che confinano la potestà del giudice delle indagini nel controllo di garanzia del dovere di adempimento del dovere d'iniziativa del pubblico ministero, alla luce degli artt. 112 Cost. (obbligo del p.m.) e art. 111 Cost., comma 7 (censurabilità in sede di legittimità dei soli provvedimenti del giudice, non anche del p.m.). Il legislatore ha dunque taciuto sull'impugnabilità del decreto, perché faceva conto che il giudice distinguesse l'infondatezza della notizia di reato per carenza di elementi di prova, ovvero per assenza di fondamento storico, da quella dovuta all'inesistenza di una ragione di punibilità del fatto in sè storicamente incontroverso. Pertanto ha privilegiato il provvedimento di archiviazione de plano in termini di economia delle attività di investigazione, trascurando che l'opposizione alla richiesta del p.m. è una forma di gravame improprio della persona offesa, volto a prevenire il provvedimento pedissequo del giudice. Ciò è tanto vero che poi nell'art. 414 c.p.p. ha previsto il p.m. melius re perpensa può chiedere al giudice di riaprire le indagini, perciò anche su congrua e diretta indicazione dell'offeso.
Pertanto autorizzata la richiesta dello stesso offeso al giudice, ed ammesso in giurisprudenza il suo ricorso a garanzia del diritto al contraddittorio orale, resta fermo che le ragioni per cui il giudice può ritenere inammissibili le Indicazioni nell'atto di opposizione sono ancorate dalla legge ai parametri di oggetto dell'investigazione suppletiva, ed a quelli dei relativi elementi di prova. Orbene il termine "investigazione" significa inequivocabilmente "ricerca" tesa alla scoperta di quanto è ignoto. Perciò definisce l'attività che consentirebbe di dare fondamento storico alla notizia. Pertanto l'opposizione deve servire a superare la valutazione in ipotesi provvisoria di infondatezza della notizia di reato. Ne segue che il giudice, arbitro in materia, può ritenere inutile la sua proposizione quando l'oggetto dell'investigazione, su cui s'incentra la valutazione d'infondatezza della notizia, è già noto. A questo punto è evidente che, al di là della proprietà di linguaggio, allorché S.U. TE afferma che il giudice può ritenere inammissibile l'opposizione se "l'oggetto dell'investigazione suppletiva è irrilevante, non si riferisce affatto alla valutazione preventiva di potenziale idoneità alla scoperta di quanto è rimasto decisivamente ignoto nel corso delle indagini, e perciò non concerne la locuzione "indicazione... dei relativi elementi di prova". Ma vuoi dire, proprio e solo che se l'opposizione prospetta di scoprire quanto è già noto, è inammissibile per l'oggetto, perché l'offeso in realtà interloquisce sulla valutazione d'infondatezza per se stessa della notizia di reato. E dunque l'instaurazione del contraddittorio non serve a consentire un impulso alle indagini, bensì ad indirizzare la discrezionalità non vincolata del giudice.
Ne segue che questa Corte non può riconoscere la violazione del diritto al contraddittorio orale della persona offesa, senza aver prima escluso che il ricorso richiede censura della valutazione del giudice di ritenuta infondatezza della notizia di reato, a fronte di proposta d'investigazione che secondo il decreto ha ad oggetto quanto è già noto.
3 - Questa implicazione di principio risulta insuperabile nella specie.
Il ricorso la travisa, per via del termine adottato dal Giudice per qualificare l'oggetto dell'investigazione proposta (1^ motivo), e chiede difatti verifica di logicità della motivazione intorno alla valutazione di infondatezza della notizia (2^). La censura non è consentita. Questa è la ragione delle conclusioni di inammissibilità del Procuratore Generale.
Il ricorrente allora replica, ripetendo questione del tutto chiara. Ed in tal modo travisa che, per diritto vivente, la memoria non serve a sanare il vizio originario del ricorso, seppure può colmarne alcuna lacuna o superarne taluna equivocità dialettica.
Ma soprattutto fa ingresso nel merito, perché offre ad esame le indicazioni dell'atto di opposizione, per spiegarne la rilevanza. Pertanto equivoca del tutto lo scopo (diritto al contraddittorio sull'impulso da dare alle indagini) che può conseguire con il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007