Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 2
L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di calunnia e di omicidio colposo).
È inammissibile l'opposizione della persona offesa che sollecita investigazioni suppletive superflue ed inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato che gli approfondimenti di indagine richiesti non potevano considerarsi dirimenti, sull'assunto "che manca - e non appare raggiungibile - la prova" del fatto asserito dalla persona offesa).
Commentari • 3
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Sentenze Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 04/04/2016), n.13400 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2012, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1530
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 3152/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IO N. IL 28/04/1963;
contro
1) BB RI RI N. IL 02/01/1952;
avverso il decreto n. 1285/2011 GIP TRIBUNALE di L'AQUILA, del 16/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO. RITENUTO IN FATTO
1. DI RI, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale del'Aquila in data 16-8-11, rappresentando di avere presentato rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM il 5-5-11. Ci? nonostante, il Gip ha emesso decreto di archiviazione, senza fissare l'udienza camerale, formulando, nel provvedimento, una valutazione sul merito della capacità dimostrativa dell'oggetto dell'investigazione indicato nell'atto di opposizione, non consentita in sede di pronuncia de plano, essendo inibita al giudice una valutazione prognostica dell'esito dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato. Con memoria presentata il 9-11-12, il difensore di BB MA TA ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficientemente motivato il provvedimento del Gip di L'Aquila, peraltro impugnabile solo nei casi di cui all'art. 127 c.p.p., comma 5. Con requisitoria scritta depositata il 2-4-12, il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. In giurisprudenza si è infatti condivisibilmente sostenuto che l'archiviazione senza contraddittorio, nel caso di opposizione, è legittima ove le indagini proposte non abbiano concreta rilevanza ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della notizia di reato (Cass. 27- 1-92, Esposito, Arch. N. proc. Pen. 1992, 591). E, in quest'ordine di idee, le Sezioni unite hanno attribuito al giudice, già in sede di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 410 c.p.p., comma 1, il potere di sindacare i contenuti dell'opposizione anche in punto di pertinenza e di rilevanza delle indagini (Cass. Sez. un. 14-2-1996, Testa). Laddove per pertinenza si intende, come è noto, l'inerenza rispetto alla notizia di reato mentre per rilevanza si intende l'idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze delle indagini (Cass., Sez. 2^, 30-9-2003 n 43058, rv n. 227202; Cass., Sez. 6^, 26-3-04 n. 25048, rv 229603). Dunque l'opposizione presentata dalla persona offesa è inammissibile e non radica il dovere di fissare l'udienza camerale, a norma dell'art. 410 c.p., comma 3, allorché l'esperimento delle investigazioni suppletive indicate dall'opponente risulti superfluo e inidoneo a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio, occorrendo, di contro, ai fini della valutazione di ammissibilità, che le predette indagini appaiano idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto (Cass. Sez. 6^ 19-3-94 n. 19618, rv 229772). Ne deriva che l'opposizione della persona offesa, quantunque formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni,pu?
essere dichiarata inammissibile con provvedimento de plano purché il Gip motivi adeguatamente in ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle ulteriormente richieste (Cass. Sez. 5^ 17-1-2005 n 5661, rv 231298; Cass. Sez. 6^ 5-2-2003n. 10682, Cass. pen. 2004 4092; Cass. Sez. 4^ 27-5-2003, n. 34405, Cass. pen. 2004, 4093).
4. Nel caso in disamina, il Gip ha evidenziato che l'asserto relativo alla consegna della documentazione in data 11-7-05, da parte di SO, ha trovato una recisa smentita nella nota di De SA PA, il quale ha categoricamente escluso la presenza di allegati alla nota n 11665 della persona offesa. Ne deriva che gli approfondimenti di indagine suggeriti nell'opposizione alla richiesta di archiviazione non possono considerarsi di dirimente rilievo, atteso che manca - e non appare raggiungibile - la prova del deposito degli allegati alla nota n. 11665 della persona offesa. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Dalle cadenze motivazionali del provvedimento impugnato è infatti enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo il Gip preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto all'accoglimento della richiesta di archiviazione attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica. In tema di sindacato del vizio di motivazione, d'altronde, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alle risultanze procedimentali, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, il giudicante abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428).
5. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013