Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
L'archiviazione "de plano" presuppone un'adeguata motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione e all'infondatezza della notizia di reato; tuttavia, la persona offesa, la cui opposizione sia riconosciuta inammissibile, per l'insussistenza dei requisiti di specificità e rilevanza delle ulteriori indagini, ex art. 410, comma primo, cod. proc. pen., non è legittimata a censurare in sede di legittimità il difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, considerato che la delibazione di inammissibilità costituisce momento preliminare alla archiviazione e che determina una situazione equivalente alla mancata opposizione della persona offesa. (Fattispecie nella quale la opposizione era fondata sulla prospettata necessità di una non meglio precisata "prosecuzione delle indagini", locuzione che la S.C. ha ritenuto non idonea a soddisfare la condizione di cui all'art. 410 cod. proc. pen., conseguentemente reputando legittima la archiviazione "de plano" pronunciata dal G.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2006, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1300
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 10195/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR OM N. IL 25/01/1943;
2) DE AR GI N. IL 08/01/1950;
3) DE AR LU N. IL 02/04/1980;
4) IO LO;
avverso decreto del 23/12/2005 GIP TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Gip di Trani, per il corso ulteriore.
RILEVATO IN FATTO
che, all'esito di indagini preliminari originate da numerose denunce - querele sporte da clienti della ex Banca 121, poi incorporata nel Monte dei Paschi di Siena, in cui si ipotizzavano illeciti penali in relazione alla collocazione di prodotti finanziari poi asseritamente rivelatisi svantaggiosi per gli acquirenti, la procura della Repubblica di Trani avanzò, in data 8 novembre 2005, richiesta di archiviazione parziale nei confronti di taluni degli indagati, relativamente a taluni dei prodotti anzidetti (indicati come Bpt-tel, Btp-on line, Btp-index, Action 01) e, in data 24 novembre 2004, altra richiesta di archiviazione, stavolta totale, relativamente ad altri prodotti denominati My Way e For You;
- che avverso dette richieste di archiviazione furono presentati due atti di opposizione dall'avv. Scamarcio Gaetano, nella qualità di difensore, nel primo, fra le altre, della persona offesa TA LO e, nel secondo, di difensore, fra le altre, delle persone offese De AR ME, De AR MA e De AR NO;
- che con decreto in data 23 dicembre 2005 il giudice per le indagini preliminari, dichiarate preliminarmente inammissibili le due opposizioni per mancata indicazione dei nuovi mezzi di prova che si sarebbero dovuti assumere dal pubblico ministero, accolse entrambe le richieste da quest'ultimo avanzate;
- che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse delle sunnominate persone offese, l'avv. Scamarcio, denunciando violazione di legge processuale e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che il giudice per le indagini preliminare non avrebbe potuto accogliere, con procedura "de plano", come invece aveva fatto, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, le richieste di archiviazione sulla sola base della ritenuta inammissibilità delle opposizioni per mancata indicazione delle investigazioni suppletive, in assenza dell'ulteriore requisito costituito dalla oggettiva infondatezza della notizia di reato, la cui ritenuta sussistenza, d'altra parte, non sarebbe stata in alcun modo motivata, essendosi, in particolare, il giudice limitato a riprodurre testualmente, in larghissima parte, le argomentazioni poste dal pubblico ministero a sostegno delle suddette richieste, ignorando, per converso, specifici elementi segnalati negli atti di opposizione;
- che da parte di numerosi indagati sono state fatte pervenire memorie con le quali, sulla base di varie argomentazioni, ci si oppone all'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 410 c.p.p., comma 1, pone chiaramente come condizione per l'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione l'indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova;
- che, pertanto, mancando tale indicazione, l'opposizione non può che essere ritenuta inammissibile, con ciò realizzandosi la prima delle due condizioni la cui presenza, ai sensi del citato art. 410 c.p.p., successivo comma 2 (ed in linea con quanto affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 95/1997), è necessaria per l'adozione della procedura "de plano" (si vedano, in proposito, fra le altre: Cass. 6^, 26 ottobre - 7 dicembre 2005 n. 45000, p.o. in proc. Miani ed altri, RV 233508; Cass. 6^, 26 marzo - 3 giugno 2004 n. 25048, p.o. in proc. Guidoni, RV 229603; Cass. 4^, 20 gennaio- 16 aprile 2004 n. 17597, p.o. in proc Samengo, RV 228176; Cass. 2^ 30 settembre - 11 novembre 2003 n. 43058, Gavilli, RV 227202);
- che, quanto alla seconda condizione, costituita dall'oggettiva infondatezza della notizia di reato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la relativa motivazione non può formare oggetto di censura da parte della persona offesa quando l'opposizione da questa presentata sia già da ritenere inammissibile per la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 410 c.p.p., comma 1 (in tal senso, Cass. 5^, 25 ottobre - 1 dicembre 2005 n. 43867, PG in proc. Fanfani, RV 232729);
- che, d'altra parte, quand'anche volesse ritenersi, in linea con un minoritario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6^, 22 marzo - 6 luglio 2000 n. 1420, p.o. in proc. Galluppo, RV 217416; Cass. 6^, 14 gennaio - 23 aprile 2003 n. 19039, D'Angiolella, RV 225248), che la mancata indicazione delle investigazioni suppletive non sia, di per sè, causa di inammissibilità dell'opposizione, potendo questa essere comunque valutata come memoria prodotta ex art. 90 c.p.p., ciò non significa che il giudice per le indagini preliminari sia comunque tenuto, in presenza di opposizione, a fissare l'udienza camerale, sussistendo un tale obbligo, come precisato nelle stesse pronunce ora citate, solo a condizione che nell'opposizione siano;
contenute "argomentazioni fondate e convincenti";
- che, poste tali premesse, va anzitutto osservato che il ricorso non contiene elementi atti ad inficiare il fondamento di quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l'oggettiva mancanza, negli atti di opposizione, di qualsivoglia specifica indicazione circa eventuali indagini suppletive e relativi elementi di prova, dal momento che si limita, in sostanza, a sostenere che, sulla base del materiale già acquisito, vi sarebbe stata la necessità di una non meglio precisata "prosecuzione delle indagini"; il che, non può valere a soddisfare la condizione di cui all'art. 410 c.p.p., comma 1, (si veda, in proposito, anche quanto affermato da questa Corte con la già citata sentenza n. 45000/2005, p.o. in proc. Miano ed altri, nella parte in cui specifica che non soddisfa l'obbligo di indicare temi nuovi di indagine l'opponente il quale "si limiti a criticare e contrastare la richiesta di archiviazione sulla base del materiale di indagine già acquisito");
- che, quanto alla pretesa mancanza di motivazione circa la ritenuta infondatezza (nei limiti delle richieste avanzate dal pubblico ministero) della notizia di reato, ammesso e non concesso (sulla scia del già richiamato, minoritario orientamento giurisprudenziale), che essa possa formare oggetto di censura pur in presenza di una causa di inammissibilità dell'opposizione, va comunque osservato che il ricorso ignora pressoché totalmente il pur amplissimo apparato argomentativo (oltre quaranta pagine) sul quale si fonda il provvedimento impugnato, riportandone soltanto alcuni sparsi e sporadici frammenti apoditticamente prospettati come inconciliabili, nel loro letterale tenore, con la decisione assunta e limitandosi, per il resto, a lamentare la mancata valorizzazione, in senso accusatorio, di talune risultanze che del tutto assertivamente si afferma sarebbero state indicative della penale responsabilità dei soggetti posti al vertice degli istituti bancari interessati, nonché a censurare il fatto che nel decreto di archiviazione sono in larga parte riprodotte le richieste formulate dal pubblico ministero;
il che, di per sè, non può costituire causa di nullità, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia di motivazione "per relationem" affermatosi a far tempo dalla sentenza delle S.U. 21 gennaio - 21 settembre 2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216664;
- che, quanto alla mancata iscrizione nel registro degli indagati di certa RE ET, nonostante resistenza di una formale denuncia sporta nei di lei confronti, del che pure ci si duole nel ricorso, lamentando che di tale elemento, segnalato in uno degli atti di opposizione, il giudice per le indagini preliminari non abbia tenuto alcun conto, sembra appena il caso di osservare come la presentazione di una denuncia a carico di taluno non possa, di per sè, determinare l'esistenza di una notizia di reato che il giudice, una volta messone a conoscenza, sia per ciò solo tenuto a riconoscere come fondata, adottando le opportune iniziative (ivi compresa, in particolare, all'esito dell'udienza camerale, l'ordine al pubblico ministero di provvedere qualora non lo abbia fatto, all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, secondo l'orientamento espresso dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 31 maggio 17 giugno 2005 n. 22909, PM in proc. Minervini, RV 231162);
nè, d'altra parte, si indicano, nel ricorso, quali specifiche ragioni avrebbero dovuto indurre, nella specie, il giudice a ritenere che quanto addebitato nella denuncia alla RE non potesse non essere considerato come fondata notizia di reato, a differenza di quanto addebitato ad altri soggetti in apparente, similare posizione, per i quali era stata avanzata ed accolta la richiesta di archiviazione;
- che, conclusivamente, il ricorso, siccome, per un verso, manifestamente infondato e, per altro verso, del tutto generico, non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in difetto di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007