Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal privato danneggiato avverso l'ordinanza di archiviazione del G.i.p. in ordine al reato di cui all'art. 326 cod. pen., in quanto l'interesse tutelato è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione attraverso il dovere di fedeltà del funzionario e la persona offesa dal reato è da individuare solo nella P.A. (Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dalla persona danneggiata dall'illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche).
Commentario • 1
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I delitti di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Indice Disciplina comune Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose dell'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio – art. 325 c.p. – e della rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. – sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 19307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19307 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1090
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22488/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR US;
avverso il decreto di archiviazione 14 novembre 2006 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la quale è stata dichiarata ex art. 410 c.p.p., comma 2 l'inammissibilità dell'opposizione, proposta con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari nei confronti di: persone da identificare in relazione a rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.); RA CE, AT LL, LI CE, NO AL per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.);
IA LL per il reato di false informazioni al Pubblico ministero (art. 371 bis c.p.). Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo che ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il LA G., nella sua qualità di persona offesa ricorrente avverso il decreto di archiviazione deduce, con un primo motivo, violazione ex art. 606 c.p.p., sia della norma processuale ex art.410 c.p.p., sia della norma sostanziale concernente la tutela del segreto d'ufficio.
Quanto alla prima violazione si lamenta che il G.I.P., provvedendo de plano, abbia deciso l'archiviazione non risultando l'opposizione inammissibile, ne' infondata la notitia criminis.
Sotto il profilo della decisa inammissibilità e quanto all'art. 326 c.p. si censura l'affermazione del G.I.P. secondo cui detto reato non ha carattere plurioffensivo e pertanto il terzo danneggiato non è titolare dell'interesse giuridico alla cui tutela è preposta la norma incriminatrice. Sul punto e a contrario si rileva che il LA G., in quanto persona danneggiata dalla illecita diffusione di notizie coperte dal segreto (contenuto di intercettazioni telefoniche), assumendo la veste di persona offesa dal reato, era invece pienamente legittimato a proporre l'opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità, anche in adesione alle motivate conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, il quale:
a) per l'affermata e censurata affermazione di inammissibilità dell'opposizione, per carenza di legittimazione del LA G., ha osservato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale che configura la natura monosoggettiva del reato di cui all'art. 326 c.p. a presidio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ovviamente e validamente accreditata per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.;
b) per la prospettata censura di illegittima esclusione del contraddittorio difensivo camerale, eluso da indebita affermazione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2, ha rilevato che il ricorso risulta destituito di fondamento in conseguenza di motivata e puntuale valutazione di irrilevanza delle ulteriori indagini richieste.
Invero, reputa il Collegio che bene e correttamente il primo giudice abbia ritenuto che nel reato di rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio di cui all'art. 326 c.p. persona offesa è solo la "p.a." (Cassazione penale sez. 6, 24 settembre 1998, n. 2675 Cass. pen. 1999, 2864), considerato che l'interesse tutelato è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 5141/07, Rv. 238729, Cincavalli, Massime precedenti Conformi: N. 42726 del 2005 Rv. 232751, N. 1265 del 2007 Rv. 236225): da ciò la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione del privato avverso il provvedimento di archiviazione del g.i.p. in ordine a tale reato. Altrettanto dicasi per ciò che attiene all'art. 371 bis c.p.p. la cui finalità e bene protetto si identifica con la tutela dell'osservanza dell'obbligo di riferire al Pubblico ministero, apprestando una forma di protezione a quella che può anche diventare una prova in futuro.
Con un ulteriore sviluppo della doglianza, il LA G. contesta l'illegittimità della motivazione, in relazione all'accusa ex art.595 c.p., nella parte in cui essa si sarebbe fondata su di un giudizio prognostico delle future attività investigative proposte nell'atto di opposizione.
Orbene, dell'impugnato provvedimento e con riferimento all'unico reato per il quale è ammissibile l'impugnazione (art. 595 c.p., comma 3) l'atto di opposizione, come testualmente rilevato dal giudice, si riduce alle seguenti proposizioni: "...Sul punto appare evidente che alcuna attività di indagine è stata compiuta. La prova di tale reato è in re ipsa, il P.M. è pervenuto alla richiesta di archiviazione solo attraverso un forzoso slabbramento del concetto di diritto di critica politica che non può essere condiviso ne' per i toni ne' per la virulenza delle dichiarazioni in concreto denunciate, nè per il fatto che le stesse venivano rese al di fuori di un dibattito politico e al di fuori delle sedi istituzionali". Da ciò il naturale e conseguente argomentare del G.I.P.:
"L'opponente fa un generico richiamo alle attività di indagine proposte nella parte iniziale dell'atto, nessuna delle quali tuttavia specificamente riferibile al reato in esame. Appare pertanto evidente, quanto all'unico reato per il quale il LA G. riveste effettivamente la qualità di persona offesa, la mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, determina l'inammissibilità dell'atto di opposizione anche sotto quest'ultimo profilo."
Appare quindi pacifico che in tale contesto - con specifico riferimento al reato di cui all'art. 595 c.p., comma 3 - la parte non ha affatto adempiuto all'onere di allegazione e prospettazione di indagini che costituisce il prerequisito necessario per l'accoglimento dell'opposizione, non avendo appunto indicato l'oggetto dell'investigazione suppletiva ne' i relativi elementi di prova.
Quanto al merito, il G.I.P., che condivide le conformi argomentazioni del P.M., ha ritenuto non configurabile il reato a carico di nessuno dei giornalisti ovvero dei direttori di periodici che ebbero a riportare le dichiarazioni del Ministro Storace F., del Consigliere Regionale Fulvio Martusciello ed infine le dichiarazioni e gli atti giudiziari resi pubblici dal Tagliatatela e dal Rivellini, con una motivazione che, come riconosciuto dal Procuratore generale di questa Corte, risulta condotta con puntuale valutazione di irrilevanza delle ulteriori indagini richieste.
In proposito il decreto ha evidenziato che il rilievo istituzionale (oltre che meramente politico) dei predetti, l'indubbio interesse pubblico alla notizia, e l'esattezza della ricostruzione dei fatti e delle dichiarazioni negli articoli di stampa allegati alla querela palesano la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. (diritto di cronaca), in favore degli operatori dell'informazione giornalistica.
Ad analoga conclusione è pure pervenuto il G.I.P. anche per le dichiarazioni degli esponenti politico-istituzionali cui si riferisce la querela, posto che:
a) la sanità pubblica in genere, e le disfunzioni di quella campana in particolare, costituiscono argomento di pubblico interesse, non sottraibile all'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, a prescindere dalla sede o dalle circostanze delle esternazioni ad esse relative;
b) le considerazioni espresse dagli indagati, al di là dell'asprezza dei toni, comunque mai scadenti nell'offesa gratuita o eccedenti la continenza formale necessaria, trovavano fondamento nella verità storica dei fatti, ed in particolare nell'intercettazione di una conversazione telefonica del 19 luglio 2003 nella quale il LA G. chiamava l'utenza del Dott. Pierluigi AT (per la quale erano state autorizzate le intercettazioni telefoniche) ed interveniva pesantemente nei confronti del predetto, addirittura con minacce di rappresaglie in ambito politico, rimproverandogli di non aver nominato dirigente sanitario dell'ASL NA 2 un personaggio di indicazione politica, privo dei titoli necessari, ed addirittura cercando di indurlo alla commissione di fatti di rilievo penale, ed in particolare a "stracciare" la delibera di nomina di altro candidato provvisto dei necessari titoli, ma non indicatogli dalla maggioranza regionale. Nel corso della conversazione più volte il LA G. affermava sostanzialmente che la nomina dei dirigenti delle ASL è innanzi tutto questione politica, e che il AT P. avrebbe dovuto conformarsi alle disposizioni conseguenti agli accordi interni alla maggioranza politica. Inoltre, effettivamente il LA G. si presentava esplicitamente all'interlocutore, non come un qualsiasi personaggio di rilievo politico che interviene a titolo personale, ma come responsabile (designato dal partito di appartenenza) di tutta la Sanità nella Regione Campania, e come tale dotato di una sorta di potere di designazione dei dirigenti delle ASL (del tutto in contrasto con la normativa vigente e con i criteri meritocratici che dovrebbero presidiare le nomine ad alte cariche in campo sanitario).
Il disvalore della conversazione intercettata - prosegue ancora il G.I.P. - è talmente evidente che non vale la pena sottolinearla ulteriormente. Corre solo l'obbligo di concludere che la stigmatizzazione dell'intervento del LA G. e la riferibilità dell'intervento stesso a prassi politiche spartitorie nella sanità campana non potevano ritenersi ne' eccessive, ne' eccessive, ne' avulse dal fatto storico commentato, così risultando le critiche cui si riferisce la querela, nonostante l'asprezza dei toni, scriminate ex art. 51 c.p., trattandosi di legittimo esercizio del diritto di critica politica.
Da ciò l'archiviazione del procedimento.
Tale ampia, articolata e logica giustificazione della decisione impugnata e la presenza in essa del requisito di motivazione, sotto entrambi i profili di cui all'art. 410 c.p.p., comma 2 (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato), impedisce alla Corte di censurare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato, svolta dal giudice delle indagini nei termini suindicate e che non hanno affatto comportato il lamentato "sconfinamento i giudizio prognostici sull'esito delle future attività investigative" peraltro non specificamente proposte nell'atto di opposizione. Il ricorso pertanto finisce con il chiedere la verifica di logicità della motivazione intorno alla valutazione di infondatezza della notizia, proponendo una censura non consentita (Sez. 5, Sentenza n. 11524/2007 Pres. Pizzuti, rel. Rotella - rv. 236520, p.o. in proc. Giovanardi).
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,0 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008