Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato. (Nella specie, il G.i.p. ha ritenuto irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell'opponente sotto il profilo del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti ed irrilevanti ai fini dell'incolpazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 13458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13458 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/03/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 694
Dott. PAOLINI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33216/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP IO MA nato il [...];
avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Locri, in data 11 maggio 2006, il quale decidendo sull'opposizione presentata dal ricorrente sulla richiesta di archiviazione del procedimento (per falso e abuso in atti d'ufficio) a carico di:
Del Monaco Ubaldo, ha rigettato l'opposizione stessa, ordinato l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Lette le conclusioni del Procuratore generale Alfredo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il G.I.P. ha motivato la sua decisione sulla circostanza che non è stata proposta nessuna investigazione che non sia stata già effettuata dal Pubblico ministero oppure elementi di prova con carattere di novità i quali, pur presenti agli atti non siano mai stati valutati.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 409 c.p.p., comma 6, art. 410 c.p.p., e art. 127 c.p.p., comma 5. Secondo la ricorrente difesa il decreto impugnato è incorso in una erronea applicazione del disposto dell'art. 410 c.p.p., comma 1, ritenendo che l'opposizione sia priva dei requisiti richiesti dalla legge tenuto conto che essa al contrario indica, in perfetta aderenza alla previsione normativa, sia l'oggetto dell'investigazione suppletiva che i relativi elementi di prova.
Il ricorso si connota per assoluta genericità argomentativa e va dichiarato inammissibile anche per la sua manifesta infondatezza. Ritiene la Corte, aderendo ad un preciso orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis: Sez. 5^, Sentenza n. 110524/2007 Pres. Pizzuti, rel. Rotella - rv. 236520, p.o. in proc. Giovanardi), che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, motivandola come nella specie, sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., ed in particolare ritenendo irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell'opponente, non già sotto il profilo prognostico del suo possibile esito ma "sub specie" del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti e risultati irrilevanti agli effetti dell'incolpazione del cap. Del Monaco) il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato quale svolta dal giudice delle indagini.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008