Sentenza 3 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2012, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/02/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 233
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 27641/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA AN nato il [...];
2. LA UI nata il [...];
3. LA ES nata il [...];
4. LA SE nata il [...];
5. LA OL nato il [...];
6. LA NT nata il [...];
avverso il decreto del 06/04/2011 del g.i.p. del Tribunale di Taranto;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Eugenio Selvaggi che ha concluso per l'inammissibilità;
letta la memoria difensiva dei ricorrenti depositata il 02/02/2012. FATTO
p.
1. Con decreto del 6/04/2011, emesso de plano, il g.i.p. del Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di AM SI e CE IO indagati dei reati di furto, appropriazione indebita, falso e ricettazione ai danni di AM AN, AM LU, AM SA, AM GI, AM AM, AM TO, eredi di AN NA.
p.
2. Avverso il suddetto decreto, le suddette parti offese hanno proposto ricorso per cassazione deducendo:
1. VIOLAZIONE DEGLI artt. 409 ss cod.proc.pen. per non avere il g.i.p. convocato la camera di consiglio al fine di valutare, nel contraddittorio delle parti, la fondatezza della notizia di reato e la necessità delle indagini suppletive richieste;
2. motivazione apparente in ordine all'infondatezza della notitia criminis atteso che le considerazioni effettuate dal g.i.p. dovevano ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
DIRITTO
p.
1. In diritto, va premesso che questa Corte ex plurimis: SS.UU. 15 marzo 1996, n. 2 Testa - Cass. Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467 -Sez. 2 a 10504/2006 Rv. 233811 - Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008 Rv. 241360, in ordine al decreto di archiviazione, ha enunciato i seguenti principi:
- sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del comb. disp. dell'art. 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e art. 410 c.p.p., l'esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all'accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l'arbitraria ovvero l'illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale;
- il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, sicché, a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
- il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma 1);
b) quando la parte offesa non abbia ottemperato l'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell'"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova";
- da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
p.
2. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi fondato in quanto non poteva il g.i.p., pur a fronte dell'indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr pag. 8 ricorso), emettere il decreto di archiviazione de plano, senza, peraltro, neppure addurre alcuna motivazione in ordine alla richiesta attività istruttoria e con considerazioni di diritto che, alla stregua delle osservazioni dei ricorrenti (pag. 9 ss del ricorso), non appaiono del tutto corrette: al contrario, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sul punto, solo all'esito del quale, avrebbe potuto pronunciare, il provvedimento ritenuto più opportuno fra quelli previsti dalla legge.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2012