Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.
Commentario • 1
- 1. Opposizione all'archiviazione: Il GIP deve limitarsi a valutare la "pertinenza"degli atti richiesti.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 04/04/2016), n.13400 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2012, n. 35787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35787 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
35 7 87 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - SENT. n. sez. 1206 Francesco Serpico Arturo Cortese -CC 10/7/2012 Giovanni Conti R.G.N. 33386/11 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo - Relatore - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa LI GI RA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 6 aprile 2011 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di ON TT e RT CC;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale in sede che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. д ву RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bologna, dopo avere dichiarato inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa, LI GI RA, ha disposto l'archiviazione de plano del procedimento nei confronti di ON TT e RT CC, indagati del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ritenuto prescritto.
2. Contro questo provvedimento ricorre per cassazione la persona offesa, per mezzo del difensore di fiducia, e deduce la violazione del contraddittorio, in quanto il giudice ha disposto l'archiviazione de plano nonostante l'opposizione, ritualmente presentata e ritenuta, erroneamente, Inammissibile. In particolare, il ricorrente rileva che con l'opposizione erano state indicate le investigazioni suppletive, avendo richiesto l'acquisizione di 25 documenti di cui il giudice non ha tenuto alcun conto, limitandosi ad esaminarne uno solo. Si contesta Il provvedimento che ha ritenuto l'opposizione inammissibile per la mancanza di pertinenza e specificità delle investigazioni richieste, evidenziando come l'acquisizione della documentazione avrebbe dimostrato la continuazione dei reati, evitando la dichiarazione di prescrizione.
3. Il difensore della persona offesa ha, inoltre, depositato una memoria in cui ha ribadito i motivi contenuti nel ricorso, sottolineando che con l'opposizione era stata richiesto anche di raccogliere le dichiarazioni del RA e della moglie. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato.
4.1. In primo luogo occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., l'opposizione presentata da LI RA non è priva delle condizioni di ammissibilità per la mancata indicazione dell'oggetto delle investigazioni, in quanto anche la produzione di nuovi documenti, allegati all'atto di opposizione come accaduto nella presente fattispecie -, con richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite, 2 è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione, pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso (Sez. VI, 20 giugno 1994, 2918, Migliaccio).
4.2. Il giudice, inoltre, ha ritenuto la produzione documentale allegata all'opposizione non solo irrilevante, ma anche non pertinente, sebbene fosse funzionale, tra l'altro, a spostare in avanti il momento di consumazione del reato ipotizzato, al fine di escluderne l'estinzione per effetto del decorso del termine prescrizionale, rilevando l'inconferenza e l'inidoneità degli eventuali approfondimenti investigativi a permettere una diversa valutazione in ordine alla improcedibilità del reato. A questo proposito deve ribadirsi quella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte secondo cui il giudice, investito dell'opposizione della persona offesa,non può ritenerla inammissibile sulla base di una giudizio di superfluità ovvero di inutilità delle investigazioni suppletive indicate, in quanto tale declaratoria comporta un'anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, giudizio che, in costanza di opposizione, non deve essere fatto de plano. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare oltre agli aspetti - strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell'opposizione solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale (tra le tante, Sez. V, 22 settembre 2006, n. 34152, Mannelll;
Sez. VI, 12 aprile 2012, n. 15138, M.C.). Infatti, una valutazione diretta sulla capacità dimostrativa delle investigazioni suppletive e non sulla loro pertinenza e specificità finisce per costituire una inaccettabile forma di anticipazione della decisione sul merito della regiudicanda, non consentita qualora adottata senza l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nella camera di consiglio in cui la persona offesa possa esplicitare il significato probatorio delle investigazioni richieste. Nella specie, vi è stata una valutazione sicuramente impropria sulla superfluità delle investigazioni indicate dalla persona offesa;
inoltre, il giudizio ву 3 sulla pertinenza, che invece competeva al giudice, è stato limitato ad uno solo dei documenti prodotti, sicché si è rivelato incompleto.
5. Per queste ragioni il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio degli atti al Tribunale di Bologna, in persona di un diverso giudice, perché proceda ad un nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Così deciso il 10 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Francesco Serpico You DEPOSITATO IN CANCELLERIA ཟ་ 18 SET 2012 IL REMA OLE IL FUNZIONARIOIUDIZIARIO Pieta Esposito 4