Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini della ammissibilità della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'immediata irrilevanza penale del fatto concretamente oggetto del procedimento è per sé sufficiente a determinare anche l'irrilevanza di ulteriore attività istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2013, n. 30185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30185 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/07/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - N. 1176
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 17142/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED RO N. IL 11/11/1930 parte offesa nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 2141/2011 GI TRIBUNALE di LOCRI, del 12/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il GI di Locri ha archiviato con decreto il procedimento per reato ex art. 323 c.p. a carico di ignoti ed originato da denuncia di OS LE (per l'affermata mancata corretta ricostruzione giuridico-economica della sua carriera per l'attività lavorativa svolta presso il locale ospedale), dichiarando sul punto inammissibile l'opposizione della LE, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero per valutazioni in ordine al reato di omissione di atti d'ufficio, quanto a parte delle condotte lamentate dalla denunciante.
In particolare il GI argomentava che le ulteriori attività istruttorie richieste con l'opposizione non avrebbero avuto alcuna incidenza a modificare il quadro fattuale prospettato già nell'originaria denuncia, quadro che, per ragioni di diritto (in particolare l'inidoneità delle violazioni di norme di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego che disciplinano la progressione in carriera a integrare la necessaria violazione di legge o regolamento, non superabile con il mero richiamo all'art. 97 Cost.).
2. A mezzo del difensore la LE ricorre avverso il decreto, enunciando articolato unico motivo di violazione degli artt. 127, 409, 410 c.p.p., perché il GI non avrebbe argomentato della non pertinenza o specificità delle investigazioni suppletive sollecitate dalla persona offesa con l'atto di opposizione, invece valutando direttamente la loro capacità dimostrativa, cosa preclusagli senza l'udienza camerale. In particolare, la valutazione del GI su quegli elementi sarebbe stata erronea perché il principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione rileverebbe con immediatezza, sotto il profilo dell'art. 323 c.p., anche in ordine alla disciplina del rapporto di pubblico impiego pur dopo la privatizzazione.
3. Il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato, nei termini che seguono.
Va affermato il principio di diritto che l'immediata irrilevanza penale del fatto concretamente oggetto del procedimento è per sè sufficiente a determinare anche l'irrilevanza di ulteriore attività istruttoria (Sez.6, sent. 41411/2009; per il caso, parzialmente analogo, della prescrizione del reato, per tutte Sez.6, sent. 27658/2011). Evidenti (e costituzionalmente tutelate) ragioni di economia della giurisdizione rendono palesemente irragionevole procedere oltre nell'attività istruttoria quando questa non sia finalizzata a superare insufficienze probatorie o a chiarire aspetti in fatto che, se accertati, darebbero immediatamente conto (almeno sul piano astratto) della configurabilità di una fattispecie penale astratta, bensì a corroborare una ricostruzione del fatto che già in sè, come prospettato a prescindere dal sostegno probatorio alla deduzione, è giudicato privo di rilevanza penale.
Questo è quanto è stato specificamente argomentato dal GI. Con la conseguenza che l'impugnato decreto contiene non già un apprezzamento di merito che non può essere anticipato rispetto all'interlocuzione delle parti, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, bensì la constatazione preliminare della mancanza di uno dei presupposti essenziali per dover procedere al contraddittorio sulla richiesta di archiviazione.
Il ricorso finisce allora con l'essere generico, ai limiti della stessa ammissibilità, laddove da un lato pare contestare l'adeguatezza del principio di diritto affermato dal GI (che, tuttavia, va osservato, quand'anche non incontroverso - Sez. 6, sentenze 5026/2009, 19135/2009; 41215/2012 - non potrebbe essere posto in discussione con un eventuale ricorso dopo l'udienza camerale, per il limite consapevolmente posto dal legislatore all'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione, ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 410 c.p.p., comma 3). Dall'altro, però, non specifica per quali ragioni nel caso concreto si verserebbe in una situazione di fatto idonea a sostenere la diversa interpretazione dell'art. 323 c.p.: il che avrebbe potuto rilevare (fermo quanto appena osservato sui limiti normativi della possibilità per la persona offesa di contestare apprezzamenti giuridici non condivisi, ed in ipotesi anche effettivamente erronei, contenuti nell'ordinanza di archiviazione) quantomeno per imporre la celebrazione dell'udienza camerale, nella fattispecie omessa, nella prospettiva di una potenziale idoneità delle ragioni di merito e diritto dedotte dalla parte/persona offesa a influire comunque sulla deliberazione del GI (arg. ex Corte cost. sent 95/1997). Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013