Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricorso si limitava a ribadire la rilevanza dei mezzi di prova e dei temi di indagine indicati nella opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 12833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12833 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
33 " 128 33 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO SERPICO - Presidente - SENTENZA N.427 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 29229/2012 -Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NI N. IL 17/11/1958 parte offesa nel procedimento c/ DO IA N. IL 22/05/1949 avverso l'ordinanza n. 1930/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 07/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. n. GinsellineFODARDHI che ha chiesto debere s ine unimobile il riers. Udit i difensor Avv.; Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con decreto de plano il G.I.P. del Tribunale di Latina dichiarava LLl'inammissibilità della opposizione spiegata dalla parte offesa VI NI e disponeva l'archiviazione degli atti nei confronti di DO NT, indagata in ordine al delitto di cui all'art. 368 c.p.. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte offesa LL NI, deducendo Il'illegittimità del provvedimento impugnato siccome assunto senza disporre la udienza camerale in ragione della spiegata opposizione, nell'ambiti della quale erano stati indicati i mezzi di prova ed i temi di indagine.
3. II P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso siccome privo di specifiche censure avverso il decreto impugnato.
4. La difesa ha prodotto memoria illustrativa con documentazione volta ad evidenziare l'insussistenza in punto di fatto dei fatti addebitati alla ricorrente.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. L'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa e l'instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero (Sez. 4, Sentenza n. 21544 del 23/03/2007 Rv. 236727 Imputato: Rugeri) ; ancora, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Sez. 5, Sentenza n. 25302 del 06/06/2012 Rv. 253306 Imputato: P.O. in proc. Scicchitano).
7. Nella specie il giudice, richiamando la richiesta dell'accusa, ha ritenuto che in ordine alla consapevolezza della innocenza le ulteriori indagini sollecitate dall'opponente apparivano superflue in quanto non avrebbero potuto conferire maggiore credibilità al'una o all'altra versione dei fatti, così da condividere la prospettata insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. я в 8. Sul punto - come esattamente ha osservato il P.G.-il ricorso non offre alcun elemento di specifica censura limitandosi a ribadire l'estraneità della LL ai fatti dei quali era stata incolpata ed apoditticamente la chiarezza e rilevanza dei mezzi di prova e dei temi di indagine indicati nell'opposizione, facendo in sostanza consistere la doglianza nella sola mancata fissazione della udienza camerale che, come detto, non è affatto una scelta obbligata per la sola presentazione della opposizione.
9. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26.2.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Fran Serpico Angelo Capozzi p DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito