Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2012, n. 25302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25302 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 06/06/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - N. 646
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 42162/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL BE, nato a [...] il [...];
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
TA MA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 03/10/2011 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di TA MA per il reato di cui all'art. 486 c.p. commesso in danno di EL BE, non provvedendosi a fissare udienza camerale sull'opposizione proposta dal EL in quanto fondata sull'indicazione di atti di ulteriore indagine manifestamente superflue.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge lamentando che nel valutare gli atti di indagine suppletiva proposti dall'opponente il giudice non si sia limitato ad un giudizio sulla specificità e sulla pertinenza degli stessi, sindacandone viceversa la rilevanza ed effettuando una valutazione prognostica sulla loro valenza probatoria, non consentita se non all'esito del rito camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non è in primo luogo condivisibile il presupposto, dal quale il ricorrente muove nella propria argomentazione, per il quale sarebbe interdetto al giudice, ai fini dei giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, l'esame della rilevanza degli atti di investigazione suppletiva indicati nell'opposizione, da valutarsi viceversa in quella sede nella sola prospettiva della loro pertinenza rispetto all'ipotesi di reato per la quale si procede. Se è vero infatti che tale conclusione è oggetto di talune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 682 del 10/10/2001, Bic, Rv.220423; Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, Mannelli, Rv.235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, Lucente, Rv.243852; Sez. 4, n. 41625 dei 27/10/2010, ignoti, Rv.248914; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv.249371), sulla base della ritenuta riconducibilità dei tema della rilevanza delle indagini al profilo della fondatezza della notizia di reato, riservato alla discussione in udienza camerale nel contraddicono fra le parti, è vero altresì che altri arresti giurisprudenziali collocano anche la rilevanza degli atti di indagine suppletiva nell'oggetto del giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione e sulla possibilità di disporre de plano l'archiviazione del procedimento (Sez. 6, n. 10682 dei 05/02/2003, Colella, Rv.224286; Sez. 5, n. 21929 dei 06/05/2010, Lacosta, Rv.247354); e ciò non solo sulla base di pur giustificate ragioni di economia processuale (Sez. 5, n. 5661 del 17/01/2005, Cassese, Rv.231298), ma anche per la diretta incidenza dell'irrilevanza delle indagini indicate, laddove la stessa sia evidente, sul tema della manifesta infondatezza della notizia di reato, che in quanto tale legittima l'omissione della procedura camerale (Sez. 1, n. 1367 del 21/11/2003, Fioretti, Rv.226821). Ma è vero soprattutto che questo secondo orientamento segue l'autorevole e non smentito indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv.204133), per il quale l'idoneità dell'opposizione a legittimare l'intervento della persona offesa nel procedimento, e ad instaurare pertanto la procedura di cui sopra, presuppone non solo la pertinenza, ma anche la rilevanza degli elementi di prova sui quali l'opposizione si fonda, da intendersi come concreta incidenza degli elementi stessi sulle risultanze delle indagini preliminari.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato nel valutare la manifesta irrilevanza delle investigazioni suppletive nella specie proposte. A fronte dell'ipotesi di reato prospettata dal querelante nell'asserita consegna allo TA di assegni in bianco destinati secondo gli accordi a pagare creditori del EL e viceversa utilizzati dallo TA in pagamento di spettanze professionali dello stesso, e della presentazione di una contraria querela alla quale lo TA allegava atto transattivo e quietanza a dimostrazione della pattuita consegna in pagamento di dette spettanze degli assegni, peraltro privi di provvista come evidenziato nella richiesta di archiviazione, argomentava infatti nel senso dell'evidente superfluità dell'assunzione di informazioni testimoniali sui rapporti professionali fra l'opponente e indagato, già delineati dagli atti acquisiti, dell'acquisizione di atti di procedimenti civili su vicende anch'esse già ricostruite nelle indagini e, segnatamente, dell'espletamento di consulenza tecnica grafologica sulle scritturazioni diverse dalla sottoscrizione appostegli assegni, la cui non riconducibilità all'opponente era comunque coerente con la versione dello TA confermata dalla transazione e della quietanza, e sull'attribuibilità all'opponente della sottoscrizione di questi ultimi atti, del quale il giudice rilevava visivamente la corrispondenza con quelle sicuramente apposte dal EL in calce alla querela ed allo stesso atto di opposizione. Tali considerazioni, lungi dall'assumere carattere prognostico sui possibili sviluppi probatori dell'assunzione degli atti indicati, concludevano coerentemente per l'attuale e manifesta irrilevanza degli stessi rispetto ad acquisizioni già avvenute;
ed a ciò il ricorrente oppone diverse valutazioni non idonee ad evidenziare vizi rilevabili in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012