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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata SECONDA SEZIONE CIVILE
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott.sa Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cortese, Parte_1 come da procura allegata, ed elettivamente domiciliata con lo stesso presso la sede dell'Ente, in Torre del
Greco, alla Via Marconi n. 66,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv. ti Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nocera Inferiore, alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31, come da procura in atti
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2023, , proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto n. 354/2023 notificato in data 24.02.2023 ed emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torre
Annunziata per la somma di euro € 61.446,82 oltre interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla parte opposta la quale svolgeva ed erogava prestazioni sanitarie di Hospice per gli anni 2018 e 2019, per pazienti affetti da gravi malattie in particolari quelle oncologiche,
Part giusta autorizzazione della Regione Campania e, da parte della competente di appartenenza, in forza del rapporto di concessione. Tra i requisiti minimi e strutturali per poter erogare le suddette prestazioni è necessario che la struttura sia dotata di apposito impianto di erogazione di ossigeno, ritenuto requisito minimo ed essenziale per ottenere l'attestato di accreditamento.
Il contratto stipulato, tuttavia, non prevedeva, nella retta giornaliera, i costi per l'ossigenoterapia, i quali
Part dovevano essere rimborsati dall' competente per territorio (a titolo di rimborso e non di compenso).
Nello specifico, l' non avrebbe provveduto al rimborso dei costi sostenuti per il Parte_2 rifornimento dell'ossigeno (relativi agli anni 2018 e 2019) pari a € 6.266,40, come da fattura 152/PA e per la somma pari a € 55.180,42, come da fattura 153/PA.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che il rimborso non sarebbe stato possibile per
Part impugnativa presso il TAR Campania della delibera n. 928 del 23/11/2018, inerente la procedura per l'approvazione del ricovero in strutture hospice accreditate, inoltre sarebbero state inviate all'opposta, due note protocollo, n.75 del 09/03/2022, e n. 64 del 11/04/2022, mediante le quali veniva sia richiesto un prospetto riepilogativo dei consumi complessivi di ossigeno terapeutico per il periodo 10.4.2018 al
31.12.2021, sia un protocollo di monitoraggio di consumo di ossigeno mediante un procedimento di tele monitoraggio della saturimetria dei pazienti ricoverati. In particolare, veniva individuato il dr. Per_1 quale esperto per valutare la congruità dell'ossigeno consumato in precedenza all'adozione del suddetto protocollo da parte della struttura opposta, il quale inviava al centro una richiesta (che non sarebbe mai stata riscontrata) di ulteriori dati al fine di poter procedere ad una corretta stima della congruità del consumo di ossigeno e dei costi sostenuti.
Part Pertanto, attesa la mancanza di informazioni, l' opponente sarebbe stata impossibilitata ad adempiere al pagamento richiesto dall'opposta. In conclusione, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché infondato nel merito, oltre le spese.
Si costituiva in giudizio il centro la quale deduceva, in primo luogo, che CP_1 Controparte_1
l'opponente non avrebbe contestato il fatto costitutivo del rimborso dell'ossigeno, né avrebbe contestato
Part l'accreditamento ed il rapporto contrattuale. A fondamento delle proprie ragioni, l' asseriva che la somma ingiunta non sarebbe stata richiesta a titolo di compenso, bensì a titolo di rimborso del costo dell'ossigeno erogato per le annualità 2018 e 2019.
Peraltro, parte opposta asseriva, poi, di aver prodotto la documentazione inerente alle prestazioni effettuate,
Part i cui dati non sarebbero stati contestati dall' pponente, la quale nutriva il sospetto (a parere dell'opposta infondato) che l'ossigeno sarebbe stato utilizzato non solo per i pazienti regolarmente autorizzati, ma anche per coloro che avrebbero usufruito dei servizi in via privata. In conclusione, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre le spese. In primo luogo, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma. In
particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, un., 30-10-2001, n. 13533).
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 354/2023. In particolare, l' non avrebbe Parte_2
provveduto al rimborso dei costi sostenuti per il rifornimento dell'ossigeno per gli anni 2018 e 2019. Sul punto, va osservato che tra le parti non risulta essere in contestazione il rapporto contrattuale. Nello specifico, dal contratto prodotto in atti, non emerge alcun riferimento né all'onere di specifica rendicontazione per ogni singolo paziente, né al protocollo di tele-medicina in capo all'opposta.
Più precisamente, l'ossigenoterapia non viene menzionata né all'art. 5 del contratto denominato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, né all'art. 8 denominato “tavolo tecnico”; articolo, quest'ultimo, in cui si fa riferimento al monitoraggio delle prestazioni, senza, tuttavia, specificare i criteri. In merito a ciò, l'asl allega una nota Prot. emergenziale n. 164/CCD del 05/04/2022 avente ad oggetto l'integrazione alla Part delibera 928/2018, che stabilisce criteri in merito al rimborso dell'ossigeno. L' precisa che, per la problematica del rimborso dell'ossigeno Hospice e SUAP è stato indetto un incontro operativo per stesura di una procedura relativa e, tale incontro si è tenuto il 18/02/2022 presso la Direzione Sanitaria, stabilendo che, per gli anni 2018-2021, per il consumo di ossigeno relativo ai setting di Hospice e Suap, la tariffa giornaliera non è comprensiva del costo per l'ossigenoterapia. In tal senso, va opportunamente osservato, in primo luogo, che sia la suddetta delibera che la sua integrazione mediante le due note protocollo della (la n. 75 del 9.3.2022 e Parte_3 la n. 64 del 11.4.2022), non risultano essere state oggetto di specifica pattuizione contrattuale. All'uopo, va precisato che le statuizioni contrattuali, accettate da tutte le parti, restano “cristallizzate” per tutta la durata dello stesso. Invero, come si evince dall'art. 2722 c.c., successive ed eventuali modifiche al contratto stesso,
devono essere previste con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione;
ciò, al fine di estrinsecare (e dimostrare) la manifesta volontà di modificare l'accordo negoziale, e di conseguenza, il contratto, nonché in ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che di certezza del diritto.
Part A ciò, si aggiunge, che, da quanto emerge in atti, l' opponente ha introdotto la procedura di verifica delle quantità di ossigeno utilizzate, comunque in data successiva alla stipula dei contratti oggetto di causa, dai quali “derivano” i crediti concernenti il rimborso dell'ossigeno terapia. In particolare, è solo con la nota Part Prot. Emergenziale n. 164/CCD che l' afferma la mancata inclusone dell'ossigenoterapia all'interno della tariffa giornaliera.
Part Infatti, in via ulteriore, con la nota n. 64 del 11.04.2022, la stessa ha affermato che “i consumi di ossigeno in queste strutture socio-sanitarie non sono compresi nella retta e, pertanto, devono essere liquidati separatamente”, nonché, in particolare, che “saranno consegnati alle strutture dei kit per il monitoraggio”, da ciò derivandone che (nell'ipotesi di ipotetica applicazione “postuma” del neo sistema di monitoraggio in Part esame) sarebbe stato onere dell' opponente fornire la prova di aver adempiuto alla fornitura del Kit in oggetto (circostanza che, in realtà, non risulta essersi verificata), nonché, di svolgere una verifica tecnica
“più approfondita”, anche estimativa, sulla base dei dati comunque presenti in atti. Da ciò ne consegue, dunque, la mancata attuazione (nei tempi utili alla produzione degli effetti dei contratti precedentemente
Part sottoscritti) dei protocolli di rimborso dell'ossigeno da parte dell' in considerazione dell'introduzione degli stessi, successiva alla stipulazione dei contratti de quo. All'uopo, anche un'eventuale CTU avrebbe assunto carattere esplorativo, in quanto parte opponente non risulta aver fornito elementi atti a supportare una valutazione tecnica circa la congruità delle somme relative all'ossigenoterapia fornita. Sul punto, la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo il quale: “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti,
infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. Civ. 19631/2020). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non
è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito,
sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; 01/10/2019 n. 24487).
Per quanto concerne il quantum della pretesa creditoria, sarebbe, parimenti, spettato all'opponente fornire la prova, ex art. 2697 c.c., che il credito vantato dall'opposta sarebbe risultato incongruo rispetto ai pazienti effettivamente curati con ossigenoterapia. A fortiori, parte opponente non ha specificamente contestato né i consumi dell'ossigeno prospettati dall'opposta, né i relativi importi, rendendoli, di fatto, incontestati ex art. 115 c.p.c. A ciò, va aggiunto che, come si evince anche dalla nota prot. 12249 del 28.4.2022 (prodotta in
Part atti), l' opponente afferma di essere disponibile a rimborsare il consumo per l'attività di ossigenazione e di attendere la ricezione della documentazione da parte dell'opposta, la quale, de facto, risulta, al contrario,
Part essere stata prodotta, da ciò derivandone, in tal senso, l'inadempimento della opponente, anche in considerazione della circostanza secondo la quale, durante il periodo di vigenza dei contratti oggetto di causa, il procedimento di tele-monitoraggio non risultava ancora “operativo”, atteso che alla data del
Part 5.4.2022 (cfr. nota emergenziale n. 164/CCD del 5.4.2022) l' era ancora impegnata a predisporre e definire il protocollo operativo di controllo di consumi. Peraltro, oltre alla mancanza nello stesso contratto dell'obbligo (da parte dell'opposta struttura accreditata) di fornire specifici dati in merito alla quantità di ossigeno effettivamente utilizzata, va, poi, tenuto in debita considerazione che, a fortiori, attesa la
“delicatezza” delle prestazioni erogate ai pazienti, conoscere necessariamente la quantità di ossigeno erogata a ogni singolo paziente, non risulta essere ragionevole, in ragione sia della mancata predeterminazione del protocollo di controllo dell'ossigeno erogato (introdotto solo successivamente e non
“cristallizzato” nelle disposizioni contrattuali), e sia della difficoltà oggettiva di determinare precisamente la quantità di ossigeno erogata a pazienti, peraltro potenzialmente affetti da malattie terminali.
Priva di rilevanza, in tal senso, risulta essere la deduzione di parte opponente circa il sospetto che l'ossigeno sarebbe stato utilizzato non solo per i pazienti regolarmente autorizzati, ma anche per coloro che avrebbero usufruito dei servizi in via privata, atteso che, sul punto, alcuna prova risulta essere stata articolata, né
fornita.
In definitiva, l'attrice sostanziale ha adempiuto al suo onere probatorio, a fronte del quale l'opponente nulla di concreto ha eccepito e provato.
Part Inoltre, è pacifico che, nelle more del giudizio, l' abbia corrisposto l'intero importo dovuto, comprensivo degli interessi maturati, il che, tuttavia, non esclude che il titolo, id est il decreto ingiuntivo, vada giuridicamente confermato, giacché solo una congiunta e diversa richiesta delle parti avrebbe potuto
Part portare alla revoca/modifica del d.i.: infatti, la circostanza che la con l'ultimo atto telematico, inviato il 21.03.2025, abbia insistito per l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente
revoca dello stesso e vittoria di spese fa sì che questo giudice non possa dichiarare cessata la materia del contendere (dovendo essa essere richiesta da entrambe le parti), né dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse in capo all'attrice sostanziale.
Consegue, pertanto, in via logico-deduttiva, che avendo soddisfatto la sua debitoria nulla altro, a parte il punto di cui sotto, potrà essere richiesto alla opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di riferimento, nella misura prevista dai parametri compresi tra i minimi e i medi, con esclusione della fase istruttoria, atteso il taglio eminentemente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
nei confronti della Sezione Nola disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
[...] CP_1 CP_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che liquida in complessivi
6.000,00 euro, oltre IVA e cpa, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Torre Annunziata, 17 aprile 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)