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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/10/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 938/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 938/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliata presso lo studio dell'avv. Modica Gabriele che la difende giusta procura in at- ti
E
nato in [...] il [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato presso lo studio dell'avv. Modica Gabriele che lo difende giusta procura in atti RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2024 i coniugi Parte_2
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della
[...] Controparte_1 separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi, in assenza di prole, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) leg- ge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese. Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIACCA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2023, n. 37, parte II, serie A, Ufficio 1);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 938/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1 ciliata presso lo studio dell'avv. Modica Gabriele che la difende giusta procura in at- ti
E
nato in [...] il [...], elettivamente domici- Controparte_1 liato presso lo studio dell'avv. Modica Gabriele che lo difende giusta procura in atti RICORRENTI
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2024 i coniugi Parte_2
e hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della
[...] Controparte_1 separazione alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre: che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
1 che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa esse- re ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accol- ta, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollera- bile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
che sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze;
che la domanda congiunta dei coniugi, in assenza di prole, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
che con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non so- no contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
che per quanto riguarda, infine la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) leg- ge div.;
che non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese. Sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due co- niugi, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_2
2) omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIACCA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2023, n. 37, parte II, serie A, Ufficio 1);
5) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimen- to, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Co- mune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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