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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 26 ottobre 2023, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 268/2022 R.G. e vertente
fra
C.F. ( ), rappresentata e domiciliata dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Gagliardi nel di lei studio in Satriano di Lucania alla Via De Gregorio n. 13, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e l' , (c.f. ), in persona del Presidente quale Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ai fini del presente giudizio in Potenza alla Via
Pretoria 263, presso la sede dell'Ufficio Legale , con l'Avv.to Susanna Mazzaferri e dall'avv. CP_2
Vito Dinoia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale ad lites del 21.07.15 n. 21569 a rogito del Notaio di Roma Indirizzo di posta elettronica certificata Persona_1
t- Fax. N. 0971 1945833 Email_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 28.1.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti della C.T.U. d.SS . Per_2
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti ed integrazioni la ctu d.SS . Persona_3
La CTU anche sulla scorta della documentazione sanitaria nel frattempo intervenuta, ha confermato le conclusioni cui era giunto nella fase pregreSS, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è
affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto la consulente nominata meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_2
Potenza, 26.10.2023.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla