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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5715/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5715/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Luca Talmon e Elisa Degiampietro
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Canazei (TN) in data 5 giugno 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canazei, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 1999,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 7 giugno 2002, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
i coniugi hanno stabilito di
1 versare mensilmente € 1.250,00 ciascuno al figlio, senza obbligo di mantenere pro futuro tale elargizione.
I ricorrenti hanno allegato di svolgere attività di gestori turistici di noleggio di sci e di essere economicamente autosufficienti;
gli stessi, inoltre, sono soci al 50% della società con sede in Canazei (TN) che si occupa di noleggio di sci, Parte_3
mountain bike e connessi, nonché vendita al minuto di articoli sportivi.
Le parti hanno dato atto che nel bilancio societario al 31 dicembre 2023 era iscritta la somma di € 2.933.646,97 quale debito verso i soci;
il 31 ottobre 2024 la società ha versato la somma di € 975.000,00 in favore della sig.ra e il 21 novembre Pt_1
2024 ha versato le somme di € 50.000,00 a favore della sig.ra e di € Pt_1
1.130.012,37 a favore del sig. , con debito residuo attualmente pari ad € Pt_2
778.634,60 (€ 289.317,30 verso la sig.ra ed € 489.317,30 verso il sig. ). Pt_1 Pt_2
I coniugi sono intestatari di conti correnti bancari separati e non hanno alcun finanziamento.
Il sig. è proprietario di un motociclo e non è proprietario di beni immobili. Pt_2
La sig.ra non è proprietaria di beni mobili registrati ed è proprietaria dei Pt_1
seguenti beni immobili: 1/3 indiviso della p.f. 816/1 p.ed. 1446 in Parte_4
quale area edificiale;
p.f. 813/2 e 816/2 in negozio sito Parte_4 Parte_4
in Canazei, identificato dalla P.M. 3 della p.ed. 1446 in in fase di Parte_4
intavolazione; appartamento sito a Mazzin (TN), identificato dalla P.M. 3 della p.ed.
651/1; appartamento sito a Budoni (SS) identificato dal foglio 6, mappale 1257, subalterno 38, località Ottiolu.
La società è proprietaria, tra il resto, della p.ed. 439 e della p.f. 813/1 in Parte_3
Parte_4
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, al punto da vivere separate già da tempo.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2 - essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo mantenimento dall'uno a favore dell'altro;
- tutti i beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e immobili di proprietà risultano già di rispettiva proprietà dei singoli coniugi;
- le parti rimarranno, allo stato, soci al 50% della Parte_3
- entro il 31.01.2025, i Signori e si impegnano ed obbligano Parte_1 Parte_2
a donare il 5% ciascuno delle quote di loro proprietà della al figlio Parte_3
mantenendo, quindi, per sé il 45% ciascuno di tali quote;
CP_1
- i coniugi, dichiarano, altresì, di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra gli stessi, rinunciando, per l'effetto e reciprocamente, ad ogni ulteriore pretesa;
- i coniugi in qualità di unici soci della società confermano la Parte_3
suddivisione del finanziamento soci in capo alla società come in premessa e come di seguito indicato:
- € 289.317,30 nei confronti del socio;
Parte_1
- € 489.317,30 nei confronti del socio;
Parte_2
- la GN , si impegna ed obbliga, qualora si giunga al trasferimento Parte_1
sotto qualsiasi forma della p.ed. 439 e della p.f. 813/1 in e pertanto Parte_4
anche in caso di trasferimento della totalità delle quote della a cedere Parte_3
ai futuri acquirenti anche parte della p.f. 813/2, di cui è proprietaria esclusiva, al fine di massimizzare l'eventuale profitto della vendita. Tale porzione di terreno viene identificata come da area evidenziata nella visura geometrica allegata (all.
11), ossia come un triangolo di circa 150 mq lungo il confine con la p.f. 813/1. Le parti concordano sin d'ora che il ricavato di tale porzione di p.f. 813/2 verrà suddiviso in parti uguali tra e;
Parte_1 Parte_2
- come in premessa, il figlio è economicamente indipendente. Ciascun CP_1
genitore, spontaneamente e senza obbligo pro futuro, verserà al figlio la somma mensile di € 1.250,00, sull'IBAN già noto alle parti;
- le spese legali del presente atto sono a carico di ciascuna parte, al cinquanta per cento”.
3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5715/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Luca Talmon e Elisa Degiampietro
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Canazei (TN) in data 5 giugno 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canazei, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 1999,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 7 giugno 2002, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
i coniugi hanno stabilito di
1 versare mensilmente € 1.250,00 ciascuno al figlio, senza obbligo di mantenere pro futuro tale elargizione.
I ricorrenti hanno allegato di svolgere attività di gestori turistici di noleggio di sci e di essere economicamente autosufficienti;
gli stessi, inoltre, sono soci al 50% della società con sede in Canazei (TN) che si occupa di noleggio di sci, Parte_3
mountain bike e connessi, nonché vendita al minuto di articoli sportivi.
Le parti hanno dato atto che nel bilancio societario al 31 dicembre 2023 era iscritta la somma di € 2.933.646,97 quale debito verso i soci;
il 31 ottobre 2024 la società ha versato la somma di € 975.000,00 in favore della sig.ra e il 21 novembre Pt_1
2024 ha versato le somme di € 50.000,00 a favore della sig.ra e di € Pt_1
1.130.012,37 a favore del sig. , con debito residuo attualmente pari ad € Pt_2
778.634,60 (€ 289.317,30 verso la sig.ra ed € 489.317,30 verso il sig. ). Pt_1 Pt_2
I coniugi sono intestatari di conti correnti bancari separati e non hanno alcun finanziamento.
Il sig. è proprietario di un motociclo e non è proprietario di beni immobili. Pt_2
La sig.ra non è proprietaria di beni mobili registrati ed è proprietaria dei Pt_1
seguenti beni immobili: 1/3 indiviso della p.f. 816/1 p.ed. 1446 in Parte_4
quale area edificiale;
p.f. 813/2 e 816/2 in negozio sito Parte_4 Parte_4
in Canazei, identificato dalla P.M. 3 della p.ed. 1446 in in fase di Parte_4
intavolazione; appartamento sito a Mazzin (TN), identificato dalla P.M. 3 della p.ed.
651/1; appartamento sito a Budoni (SS) identificato dal foglio 6, mappale 1257, subalterno 38, località Ottiolu.
La società è proprietaria, tra il resto, della p.ed. 439 e della p.f. 813/1 in Parte_3
Parte_4
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, al punto da vivere separate già da tempo.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2 - essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo mantenimento dall'uno a favore dell'altro;
- tutti i beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e immobili di proprietà risultano già di rispettiva proprietà dei singoli coniugi;
- le parti rimarranno, allo stato, soci al 50% della Parte_3
- entro il 31.01.2025, i Signori e si impegnano ed obbligano Parte_1 Parte_2
a donare il 5% ciascuno delle quote di loro proprietà della al figlio Parte_3
mantenendo, quindi, per sé il 45% ciascuno di tali quote;
CP_1
- i coniugi, dichiarano, altresì, di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra gli stessi, rinunciando, per l'effetto e reciprocamente, ad ogni ulteriore pretesa;
- i coniugi in qualità di unici soci della società confermano la Parte_3
suddivisione del finanziamento soci in capo alla società come in premessa e come di seguito indicato:
- € 289.317,30 nei confronti del socio;
Parte_1
- € 489.317,30 nei confronti del socio;
Parte_2
- la GN , si impegna ed obbliga, qualora si giunga al trasferimento Parte_1
sotto qualsiasi forma della p.ed. 439 e della p.f. 813/1 in e pertanto Parte_4
anche in caso di trasferimento della totalità delle quote della a cedere Parte_3
ai futuri acquirenti anche parte della p.f. 813/2, di cui è proprietaria esclusiva, al fine di massimizzare l'eventuale profitto della vendita. Tale porzione di terreno viene identificata come da area evidenziata nella visura geometrica allegata (all.
11), ossia come un triangolo di circa 150 mq lungo il confine con la p.f. 813/1. Le parti concordano sin d'ora che il ricavato di tale porzione di p.f. 813/2 verrà suddiviso in parti uguali tra e;
Parte_1 Parte_2
- come in premessa, il figlio è economicamente indipendente. Ciascun CP_1
genitore, spontaneamente e senza obbligo pro futuro, verserà al figlio la somma mensile di € 1.250,00, sull'IBAN già noto alle parti;
- le spese legali del presente atto sono a carico di ciascuna parte, al cinquanta per cento”.
3 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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