Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
La disciplina del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. è inapplicabile nel giudizio di appello, ciò dovendolo desumere dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 cod.proc.pen.: in particolare, l'art. 601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado, mentre l'art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale, non richiamando l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2007, n. 12001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12001 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 28/02/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 344
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 028208/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB IU, N. IL 26/10/1940;
avverso SENTENZA del 23/05/2005 della CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
GI BO, tramite difensore, ricorre contro la sentenza predibattimentale della corte d'appello di Catania del 23 maggio 2005 con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata è così motivata: rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione, la quale deve essere quindi dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1 "non ricorrendo, alla stregua delle rituali acquisizioni processuali, l'evidenza voluta dal comma 2 e per l'assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva".
Il ricorrente lamenta la violazione di legge perché la prescrizione è beneficio rinunciabile, e non può essere applicata in sede predibattimentale quando il PM o l'imputato si siano opposti, il che presuppone (come del resto stabilito dall'art. 127 c.p.p.) che siano sentite le parti. Lamenta inoltre mancanza ed illogicità della motivazione, non comprendendosi quali siano le rituali acquisizioni processuali, perché la prevista evidenza dell'applicabilità del comma due dell'art. 129 c.p.p. "avrebbe potuto essere conferita con la proposizione e il deposito" dei motivi aggiunti. Sostiene infine la mancanza di interesse ad impugnare da parte del pubblico ministero che ha proposto appello contro la sentenza di primo grado.
Rileva il procuratore generale in particolare la fondatezza del primo motivo, poiché emerge dall'esame degli atti che l'imputato non è stato avvisato della fissazione dell'udienza, e non è stato quindi messo in grado di esporre le proprie considerazioni. Sostiene quindi essersi verificata una nullità assoluta per violazione delle prerogative difensive, richiamando giurisprudenza sul tema, ed espressamente tralascia la questione della compatibilità della procedura ex art. 469 c.p.p. nel giudizio d'appello.
Il primo motivo è fondato, ed assorbe i rimanenti.
Cass., IV, n. 34497 del 20/09/2006 Rv. 234826, afferma che "nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 c.p.p: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado;
b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale", e nello stesso senso si sono pronunciate Cass., V, n. 16504 del 21/04/2006 Rv. 234452; III, n. 43310 del 26/10/2005 Rv. 233121; V, n. 44619 del 23/11/2005 Rv. 232718; II, n. 41498 del 06/10/2004 Rv. 230576; VI, n. 936 del 13/11/2003 Rv. 227944; III n. 40 del 14/11/2003 Rv. 227638. Ma anche a prescindere da questa giurisprudenza, le Sezioni unite hanno condivisibilente affermato (n. 3027 del 19/12/2001 Rv. 220555) che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. può essere emessa nei casi consentiti sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte. Le parti, però, non sono state nel caso di specie messe in condizione di interloquire, e la sentenza va quindi annullata senza rinvio con restituzione degli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007