Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2007, n. 12001
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Sentenza 28 febbraio 2007

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La disciplina del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. è inapplicabile nel giudizio di appello, ciò dovendolo desumere dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 cod.proc.pen.: in particolare, l'art. 601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado, mentre l'art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale, non richiamando l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2007, n. 12001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12001
    Data del deposito : 28 febbraio 2007

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