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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8955 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11998/2021 R.G. proposto da RI F.lli Fumo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato CE Bizzarro (vincenzo.bizzarro@avvocatismcv.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente – contro Comune di Marcianise, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avvocato IA Venezia, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano de Feudis;
– controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8955 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 - intimata - avverso la sentenza n. 1403/22/2021, depositata il 15 febbraio 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1403/22/2021, depositata il 15 febbraio 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dal Comune di Marcianise, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l’anno 2018. 1.1 – A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - col ricorso introduttivo del giudizio («che delimita la materia del contendere») la contribuente aveva dedotto «di aver autonomamente portato a recupero rifiuti speciali ovvero imballaggi carta e cartone (codice CER 150101), imballaggi in materiali misti (codice CER 15016), imballaggi in vetro (codice CER 150107), fanghi fosse settiche (codice CER 200304)»; - l’Ente aveva provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali con disposizione regolamentare (art. 4) alla cui stregua «Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: a) rifiuti di carta, cartone e similari;
b) rifiuti di vetro;
vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
c) imballaggi primari;
3 d) imballaggi secondari quali carta, cartone plastica, legno metallo, e simili purchè raccolti in forma differenziata»; - a fini TARI, e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, «non è, di per sé, rilevante che [i]l produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani decida autonomamente di non avvalersi del servizio pubblico», posto che «il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione»; - nella fattispecie, peraltro, difettava la prova («che doveva essere fornita dalla società appellata») in ordine alla tipologia dei rifiuti prodotti e, nello specifico, che si trattasse di «imballaggi secondari o terziari, non assimilabili a quelli urbani.»; - la contribuente nemmeno aveva osservato le disposizioni di regolamento (art. 30) che disciplinavano la riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani e/o assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al riciclo, e, nello specifico, non aveva presentato la richiesta di agevolazione nel prescritto termine (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento). 2. - RI F.lli Fumo S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Marcianise resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 642, 656 e 657, al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59 e 62, ed all’art. 2697 cod. civ. Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva erroneamente interpretato la proposta domanda laddove, - nel rilevare l’indifferenza della scelta di non utilizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, - non si era avveduto che ciò che formava oggetto di contestazione era (esattamente) l’omessa istituzione del servizio, dato fattuale questo della cui prova era onerata (proprio) controparte processuale. Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 221 e 226, ed al d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo la ricorrente di aver offerto al giudizio «piena ed esaustiva prova della qualità, quantità e gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno 2018 nella propria struttura», così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che, nella fattispecie, si trattava di imballaggi «del tipo terziario o al più secondari» (così come indicati nei prodotti formulari) che erano stati regolarmente avviati a recupero. Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 7, c. 2, al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 10, ed alla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 649, 651 e 661, deducendo, in sintesi, che: 5 - in corso di giudizio era stata offerta prova dell’avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti;
- la disposizione di regolamento evocata dal giudice del gravame (art. 30) doveva ritenersi illegittima in quanto la riduzione tariffaria ivi prevista «assolutamente generica, non distinta per ogni categoria di attività e quindi non specifica ed aderente a singole diverse attività», oltrechè ingiustificatamente fissata entro un limite massimo (del 50%); - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, essa esponente (in data 15 gennaio 2019) aveva «rimesso istanza al Comune di Marcianise, da questa protocollata con n. 2155 con allegati contratto con la società di gestione rifiuti, formulari di identificazione rifiuti prodotti nell’anno 2018 e le fatture emesse dall’azienda convenzionata per il servizio rifiuti e l’attestato del legale rapp.te della Iteco S.r.l.». 2. – Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 – In disparte che nella stessa esposizione dei fatti di causa la parte riassume le proprie deduzioni, sul punto che qui rileva, assumendo di aver dedotto che l’Ente impositore «non aveva mai istituito, attivato, organizzato e reso mai alcun servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’azienda né qualsiasi altro tipo di servizio di igiene urbana in loco» (fol. 2), - ovvero «la mancata istituzione, attivazione ed organizzazione da parte del Comune del servizio di prelievo e raccolta di rifiuti in loco» (v., ora, a fol. 4), - il motivo di ricorso in trattazione si risolve nella (mera) contrapposizione di una personale lettura delle domande proposte a fronte di quella (difforme) che il giudice del gravame ha dato agli atti di parte. Venendo, difatti, in considerazione atti processuali di parte, la Corte ha in più occasioni rimarcato che mentre nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in 6 ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (v., ex plurimis, Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205). In tema di ermeneutica contrattuale si è, quindi, precisato che, se l'accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). Né il riferimento al difetto di svolgimento «in loco» del servizio pubblico (di raccolta e smaltimento dei rifiuti) può ritenersi arbitrariamente valorizzato dal giudice del gravame, - quale emergenza semantica obiettivamente non corroborante l'interpretazione presupposta (v. Cass., 25 novembre 2019, n. 30686) e, quindi, deponente per una lettura del dato semantico nel senso che risultasse (così) dedotta l’omessa istituzione del servizio su tutto il territorio comunale, - atteso che detto dato diversamente evoca la 7 fattispecie dell’omesso svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti (servizio pur debitamente istituito e attivato nel territorio comunale), in una determinata zona del territorio comunale stesso (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 657, a cui riguardo v., ex plurimis, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334) e che, - per come deduce la stessa ricorrente, e per come emerge dalla gravata sentenza, - alcuna questione era stata posta col ricorso introduttivo in relazione alle cd. riduzioni tecniche di tariffa quali disciplinate dall’art. 1, c. 657, cit. E’, poi, appena il caso di rilevare che la stessa pronuncia di prime cure aveva risolto il decisum, - piuttosto che sulla (ora) dedotta omessa istituzione del servizio pubblico, - sul rilievo che i rifiuti speciali erano stati avviati a recupero dalla stessa contribuente così che la riproposizione in appello della deduzione difensiva circa «la mancata istituzione, attivazione ed organizzazione da parte del Comune del servizio di prelievo e raccolta di rifiuti in loco» (fol. 4 del ricorso) in nulla implicava il (più ampio) concetto di omessa istituzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 3. – Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1 – La parte, difatti (e ancora una volta), risolve le sue censure nella (mera) riproposizione di una tesi difensiva circa la natura e tipologia dei rifiuti (imballaggi «del tipo terziario o al più secondari»); tesi riproposta sotto la denuncia di violazione di disposizioni normative quando, come anticipato, il giudice del gravame ha definito il giudizio sulla base di un accertamento in fatto, ed escludendo, per l’appunto, che fosse stato offerto riscontro probatorio ad una siffatta deduzione. Nella stessa prospettiva del (distinto) modello di sindacato della Corte, qual costituito dal parametro dell’omesso esame del fatto decisivo (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.), la Corte ha ripetutamente rimarcato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza 8 risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 4. – Nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il giudice del gravame, come anticipato, ha definito il giudizio sulla base di una ratio decidendi articolata, in sintesi, sul rilievo che venivano in considerazione rifiuti speciali assimilati rispetto ai quali la contribuente avrebbe potuto attivare il procedimento delineato dal regolamento comunale (art. 30) ai fini della riduzione della parte variabile della tariffa, ed in proporzione alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo;
procedura, questa, cui la stessa contribuente non aveva però dato impulso omettendo di presentare la richiesta nel prescritto termine (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento). Risultando, quindi, inconferente con una siffatta ratio decidendi la censura alla cui stregua si è dedotto che era stata offerta prova dell’avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti, - proprio un siffatto dato fattuale risultando presupposto nel rilievo svolto in ordine alla (necessità) della richiesta di parte volta alla riduzione proporzionale della tariffa (quota variabile), - la censura (ulteriore) con la quale si 9 deduce (questa volta) che la richiesta in questione era stata effettivamente presentata risulta in questa sede inammissibile. Il fatto in questione, difatti, ha formato oggetto di esame così che la censura non può essere ricondotta al sindacato di legittimità sulla motivazione della gravata sentenza (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.); né la parte dà conto di dove, e quando, ha prodotto la documentazione (richiesta di riduzione) oggetto della censura di omesso esame di fatto decisivo. Laddove l’asserzione del giudice di merito dovesse ricondursi ad un errore di percezione, - ove, dunque, il fatto non sia stato oggetto del dibattito processuale, - ricorrerebbe, poi, mero errore revocatorio suscettibile, in quanto tale, di revisione secondo il mezzo di impugnazione del ricorso per revocazione (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.). Venendo, poi, diversamente in rilievo un errore di valutazione del giudice in ordine all’effettivo contenuto del documento prodotto, - quale (in tesi) dimostrativo della ridetta richiesta di parte, - ne riuscirebbe l’inammissibilità di una censura (art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.) che parte ricorrente articola senza dedurre (anche qui) in ragione di quali parametri di interpretazione violati la valutazione espressa dal giudice debba considerarsi erronea, e quanto, dunque, all’effettivo contenuto della richiesta di parte. 5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono tra le parti costituite la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 10
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Sebastiano de Feudis, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.
– ricorrente – contro Comune di Marcianise, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avvocato IA Venezia, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano de Feudis;
– controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8955 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 - intimata - avverso la sentenza n. 1403/22/2021, depositata il 15 febbraio 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1403/22/2021, depositata il 15 febbraio 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dal Comune di Marcianise, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l’anno 2018. 1.1 – A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - col ricorso introduttivo del giudizio («che delimita la materia del contendere») la contribuente aveva dedotto «di aver autonomamente portato a recupero rifiuti speciali ovvero imballaggi carta e cartone (codice CER 150101), imballaggi in materiali misti (codice CER 15016), imballaggi in vetro (codice CER 150107), fanghi fosse settiche (codice CER 200304)»; - l’Ente aveva provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali con disposizione regolamentare (art. 4) alla cui stregua «Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: a) rifiuti di carta, cartone e similari;
b) rifiuti di vetro;
vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
c) imballaggi primari;
3 d) imballaggi secondari quali carta, cartone plastica, legno metallo, e simili purchè raccolti in forma differenziata»; - a fini TARI, e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, «non è, di per sé, rilevante che [i]l produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani decida autonomamente di non avvalersi del servizio pubblico», posto che «il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione»; - nella fattispecie, peraltro, difettava la prova («che doveva essere fornita dalla società appellata») in ordine alla tipologia dei rifiuti prodotti e, nello specifico, che si trattasse di «imballaggi secondari o terziari, non assimilabili a quelli urbani.»; - la contribuente nemmeno aveva osservato le disposizioni di regolamento (art. 30) che disciplinavano la riduzione della parte variabile della tariffa, in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani e/o assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al riciclo, e, nello specifico, non aveva presentato la richiesta di agevolazione nel prescritto termine (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento). 2. - RI F.lli Fumo S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Marcianise resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 642, 656 e 657, al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59 e 62, ed all’art. 2697 cod. civ. Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva erroneamente interpretato la proposta domanda laddove, - nel rilevare l’indifferenza della scelta di non utilizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, - non si era avveduto che ciò che formava oggetto di contestazione era (esattamente) l’omessa istituzione del servizio, dato fattuale questo della cui prova era onerata (proprio) controparte processuale. Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 221 e 226, ed al d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo la ricorrente di aver offerto al giudizio «piena ed esaustiva prova della qualità, quantità e gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno 2018 nella propria struttura», così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che, nella fattispecie, si trattava di imballaggi «del tipo terziario o al più secondari» (così come indicati nei prodotti formulari) che erano stati regolarmente avviati a recupero. Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 7, c. 2, al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, c. 10, ed alla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 649, 651 e 661, deducendo, in sintesi, che: 5 - in corso di giudizio era stata offerta prova dell’avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti;
- la disposizione di regolamento evocata dal giudice del gravame (art. 30) doveva ritenersi illegittima in quanto la riduzione tariffaria ivi prevista «assolutamente generica, non distinta per ogni categoria di attività e quindi non specifica ed aderente a singole diverse attività», oltrechè ingiustificatamente fissata entro un limite massimo (del 50%); - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, essa esponente (in data 15 gennaio 2019) aveva «rimesso istanza al Comune di Marcianise, da questa protocollata con n. 2155 con allegati contratto con la società di gestione rifiuti, formulari di identificazione rifiuti prodotti nell’anno 2018 e le fatture emesse dall’azienda convenzionata per il servizio rifiuti e l’attestato del legale rapp.te della Iteco S.r.l.». 2. – Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 – In disparte che nella stessa esposizione dei fatti di causa la parte riassume le proprie deduzioni, sul punto che qui rileva, assumendo di aver dedotto che l’Ente impositore «non aveva mai istituito, attivato, organizzato e reso mai alcun servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’azienda né qualsiasi altro tipo di servizio di igiene urbana in loco» (fol. 2), - ovvero «la mancata istituzione, attivazione ed organizzazione da parte del Comune del servizio di prelievo e raccolta di rifiuti in loco» (v., ora, a fol. 4), - il motivo di ricorso in trattazione si risolve nella (mera) contrapposizione di una personale lettura delle domande proposte a fronte di quella (difforme) che il giudice del gravame ha dato agli atti di parte. Venendo, difatti, in considerazione atti processuali di parte, la Corte ha in più occasioni rimarcato che mentre nell'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in 6 ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (v., ex plurimis, Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205). In tema di ermeneutica contrattuale si è, quindi, precisato che, se l'accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). Né il riferimento al difetto di svolgimento «in loco» del servizio pubblico (di raccolta e smaltimento dei rifiuti) può ritenersi arbitrariamente valorizzato dal giudice del gravame, - quale emergenza semantica obiettivamente non corroborante l'interpretazione presupposta (v. Cass., 25 novembre 2019, n. 30686) e, quindi, deponente per una lettura del dato semantico nel senso che risultasse (così) dedotta l’omessa istituzione del servizio su tutto il territorio comunale, - atteso che detto dato diversamente evoca la 7 fattispecie dell’omesso svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti (servizio pur debitamente istituito e attivato nel territorio comunale), in una determinata zona del territorio comunale stesso (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 657, a cui riguardo v., ex plurimis, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334) e che, - per come deduce la stessa ricorrente, e per come emerge dalla gravata sentenza, - alcuna questione era stata posta col ricorso introduttivo in relazione alle cd. riduzioni tecniche di tariffa quali disciplinate dall’art. 1, c. 657, cit. E’, poi, appena il caso di rilevare che la stessa pronuncia di prime cure aveva risolto il decisum, - piuttosto che sulla (ora) dedotta omessa istituzione del servizio pubblico, - sul rilievo che i rifiuti speciali erano stati avviati a recupero dalla stessa contribuente così che la riproposizione in appello della deduzione difensiva circa «la mancata istituzione, attivazione ed organizzazione da parte del Comune del servizio di prelievo e raccolta di rifiuti in loco» (fol. 4 del ricorso) in nulla implicava il (più ampio) concetto di omessa istituzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 3. – Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1 – La parte, difatti (e ancora una volta), risolve le sue censure nella (mera) riproposizione di una tesi difensiva circa la natura e tipologia dei rifiuti (imballaggi «del tipo terziario o al più secondari»); tesi riproposta sotto la denuncia di violazione di disposizioni normative quando, come anticipato, il giudice del gravame ha definito il giudizio sulla base di un accertamento in fatto, ed escludendo, per l’appunto, che fosse stato offerto riscontro probatorio ad una siffatta deduzione. Nella stessa prospettiva del (distinto) modello di sindacato della Corte, qual costituito dal parametro dell’omesso esame del fatto decisivo (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.), la Corte ha ripetutamente rimarcato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza 8 risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 4. – Nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il giudice del gravame, come anticipato, ha definito il giudizio sulla base di una ratio decidendi articolata, in sintesi, sul rilievo che venivano in considerazione rifiuti speciali assimilati rispetto ai quali la contribuente avrebbe potuto attivare il procedimento delineato dal regolamento comunale (art. 30) ai fini della riduzione della parte variabile della tariffa, ed in proporzione alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo;
procedura, questa, cui la stessa contribuente non aveva però dato impulso omettendo di presentare la richiesta nel prescritto termine (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento). Risultando, quindi, inconferente con una siffatta ratio decidendi la censura alla cui stregua si è dedotto che era stata offerta prova dell’avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti, - proprio un siffatto dato fattuale risultando presupposto nel rilievo svolto in ordine alla (necessità) della richiesta di parte volta alla riduzione proporzionale della tariffa (quota variabile), - la censura (ulteriore) con la quale si 9 deduce (questa volta) che la richiesta in questione era stata effettivamente presentata risulta in questa sede inammissibile. Il fatto in questione, difatti, ha formato oggetto di esame così che la censura non può essere ricondotta al sindacato di legittimità sulla motivazione della gravata sentenza (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.); né la parte dà conto di dove, e quando, ha prodotto la documentazione (richiesta di riduzione) oggetto della censura di omesso esame di fatto decisivo. Laddove l’asserzione del giudice di merito dovesse ricondursi ad un errore di percezione, - ove, dunque, il fatto non sia stato oggetto del dibattito processuale, - ricorrerebbe, poi, mero errore revocatorio suscettibile, in quanto tale, di revisione secondo il mezzo di impugnazione del ricorso per revocazione (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.). Venendo, poi, diversamente in rilievo un errore di valutazione del giudice in ordine all’effettivo contenuto del documento prodotto, - quale (in tesi) dimostrativo della ridetta richiesta di parte, - ne riuscirebbe l’inammissibilità di una censura (art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.) che parte ricorrente articola senza dedurre (anche qui) in ragione di quali parametri di interpretazione violati la valutazione espressa dal giudice debba considerarsi erronea, e quanto, dunque, all’effettivo contenuto della richiesta di parte. 5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono tra le parti costituite la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 10
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Sebastiano de Feudis, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.