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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3696/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Franco
Delnero, presso il cui studio in Trani, alla via S. Gervasio n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza nel termine di 30 giorni dal 15.10.2025, data in cui il procedimento era fissato per la trattazione con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente,
1 per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta del procedimento e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.05.2023, ha agito in giudizio al fine Parte_1 di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 1.678,50, di cui l' ha prospettato l'indebita percezione nel periodo dall'1.01.2015 al CP_1
30.06.2015 con comunicazioni di indebito del 15.06.2015 e del 16.11.2015.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che a seguito di richiesta di visita di revisione dell' , richiedeva visita domiciliare;
che l' non
CP_1 CP_1 comunicava la data della visita domiciliare e riteneva che non si fosse presentato a visita di revisione, tant'è che con raccomandata del 23.06.2015 si contestava la sospensione della prestazione e l'ufficio medico a seguito di ciò fissava visita
CP_1 domiciliare il 29.07.2015, all'esito della quale era confermata la sussistenza del grado di invalidità per percepire la pensione di invalidità civile;
che l' ha
CP_1 continuato a operare una trattenuta sulla pensione erogata a esso ricorrente per 60 mesi, fino al marzo 2022; che l'indebito è illegittimo in quanto era stata richiesta visita domiciliare e la responsabilità di quanto accaduto è attribuibile all'Istituto e non vi è alcun dolo dell' .
CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione, annullandolo e con CP_1 condanna dell' alla restituzione di quanto percepito a tale titolo;
con vittoria CP_1 di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
In particolare, ha evidenziato che inizialmente aveva sospeso la prestazione per mancata presentazione a visita comunicando l'indebito con del 3.06.2015, CP_2 salvo poi ripristinarla a seguito di decreto di omologa del 22.06.2015 che riconosceva al ricorrente l'indennità di accompagnamento;
che con ricostituzione come da TE08 del 5.11.2015 l' procedeva a corrispondere i ratei sia CP_1 dell'indennità di accompagnamento che della pensione;
che, in realtà, l'indebito
2 scaturiva dal fatto che aveva pagato per ben due volte, nel periodo 1.06.2015-
30.06.2015 la pensione di inabilità attivando quindi il piano di recupero mediante
60 trattenute mensili di circa € 27,00; che la trattenuta di € 151,22 cui si riferisce il ricorrente è relativa ad altro indebito.
Ciò posto, ha dedotto che l'indebito cui si riferisce il ricorrente è stato annullato e scaturisce, in realtà, dal doppio pagamento della pensione di invalidità civile nel periodo gennaio giugno 2015 risultante anche dal TE08 del 5.11.2015 e dal cedolino di pagamento dell'1.12.2015.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
La disciplina dell'indebito previdenziale viene così ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, aveva evidenziato il consolidamento di un principio di settore secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, pur se in forme e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
La disciplina in esame, dunque, soffre dell'avvicendamento di norme speciali, succedutesi nel tempo, con la conseguenza che risulta determinante individuare
3 l'epoca in cui si è verificata l'erogazione, da parte dell' della somma non CP_1 dovuta, nonché individuare la causale della indebita corresponsione, al fine di centrare la disciplina ratione temporis applicabile all'obbligo restitutorio.
Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (di cui si dirà meglio oltre), trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto da ultimo un atteggiamento più rigoroso, affermando che la Corte ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, il pieno recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma
4 11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1).
Integra, infine, un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_1 prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dell'espletamento di detta attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass. 12097/13).
La nozione di “dolo omissivo”, comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, è stata ribadita in base all'art. 19 Legge n. 843/1978 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. n.
1919/18).
La qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice, con la precisazione che all'indagine sul dolo del beneficiario di trattamenti previdenziali indebiti non può sopperirsi con elementi di giudizio e valutazione esterni alla persona del percettore (Cass. 02.08.2021, n. 22081).
L'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha poi così previsto:
“
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, tale norma, che trova applicazione con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore (Corte Cost. n. 39/1993) ed unicamente in materia pensionistica, non risultando estensibile alle altre prestazioni contributive, alle quali deve applicarsi la disciplina codicistica dell'indebito, ha
5 introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti correttivi:
1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
1.2 Per quanto concerne, poi, più specificamente l'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . CP_1
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13223/2020, ha affermato che “(…) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”.
Così, in particolare, la Suprema Corte ha argomentato nella parte motiva della citata decisione: “Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale
6 prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Particolarmente rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie è quanto poi affermato nella pronuncia in esame, secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla
7 misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
2.1 Ciò posto in termini di disciplina generale, applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che il ricorrente versi in una condizione di dolo che legittimi la ripetizione da parte dell' . CP_1
In primo luogo deve premettersi che è pacifico che la richiesta di ripetizione dell' è relativa al periodo 1.01.2015-30.06.2015, durante il quale il CP_1 ricorrente avrebbe percepito una prestazione ad esso non spettante perché non presentatosi a visita ingiustificatamente.
Sul punto, però, l' si è difeso eccependo che tale indebito sarebbe stato di CP_1 fatto annullato, con ripristino della prestazione e pagamento degli arretrati e, quindi, il ricorrente avrebbe ricevuto due volte il pagamento dell'importo di €
1.678,50; sarebbe la duplicazione del pagamento la ragione del preteso indebito.
Parte ricorrente ha contestato tale ricostruzione (cfr. memoria del 17.04.2025).
In realtà, deve osservarsi che dalla documentazione depositata dall' e CP_1 richiamata nella memoria difensiva di quest'ultimo non vi sono elementi per ritenere, in primo luogo, che l'indebito sia stato annullato: non risulta depositato, infatti, un provvedimento esplicito e formale che annulli le due comunicazioni di indebito del 15.06.2015 e del 16.11.2015 poste alla base del ricorso (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente).
Inoltre, i modelli TE08 richiamati dalla difesa dell' , di difficile decifrazione CP_1 perché si riferiscono a una complessiva ricostruzione e riliquidazione delle prestazioni assistenziali dovute al ricorrente e non menzionano in maniera distinta e separata l'indebito per cui è causa, non consentono di ricostruire con esattezza che all'interno degli importi liquidati al ricorrente vi sia anche quello di
€ 1.678,50 di cui l' prospetta l'indebita liquidazione. CP_1
In particolare nel modello TE08 del 5.11.2015 di riliquidazione della pensione risulta un conguaglio pari ad € 19.213,57, che ricomprende certamente l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile, ma il conteggio analitico contenuto nelle pagine 3 e 4 del suddetto modello non consente di ricostruire se effettivamente vi sia stata l'erogazione di quanto dovuto e inizialmente prospettato come indebito, non essendovi alcuna indicazione
8 puntuale della somma di € 1.678,50; importo che non si ritrova indicato neanche nel cedolino di pagamento del dicembre 2015.
La difficile comprensibilità della ricostruzione dei rapporti di dare avere operata dall' con il modello TE08, unitamente alla mancata adozione di un CP_1 provvedimento che, con chiarezza, - così come era stato fatto inizialmente con le comunicazioni di giugno e novembre 2015 che contestavano l'indebito -, indichi in maniera esplicita non solo che la somma di € 1.678,50 era dovuta dall' CP_1 ma anche come e quando si sarebbe proceduto al relativo pagamento, non consente, quindi, di ritenere dimostrata la prospettazione dell' in ordine al CP_1 fatto che l'indebito sarebbe stato annullato e, soprattutto, alla circostanza che esso sarebbe stato liquidato due volte.
Ciò esclude, evidentemente, che possa ravvisarsi una situazione di dolo in capo al ricorrente che ha percepito una prestazione che, nel periodo gennaio-giugno 2015 gli era certamente dovuta, come ammette lo stesso Istituto e come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, da cui emerge che vi era stata tempestiva richiesta all' di visita domiciliare in seguito alla convocazione per CP_1 la visita di revisione, accolta solo dopo che erroneamente il ricorrente era stato ritenuto assente ingiustificato alla visita.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 1.678,50, di cui alle note del 15.06.2015 e de 16.11.2015, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 di quanto recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Franco Delnero che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3696/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
9 1.678,50, di cui alle note del 15.06.2015 e de 16.11.2015, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di di quanto CP_1 Parte_1 recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione.
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Franco
Delnero.
Trani, 11.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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