Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1336/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1336/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.07.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
n. 8 int. 7,
e
nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
residente in [...]
n. 8, int. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Simonatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Buggiano
(PT), Piazza del Popolo n. 8, int. 1, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
PI (VV) in data 02.09.2000, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 06.02.2006) e (il 20.01.2004). Per_1 Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Buggiano (PT),
Piazza del Popolo 8 int. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICENTI
3. I figli e sono in buoni rapporti con entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente, ove richiesto, la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le esigenze, volontà e modalità che i figli ormai maggiorenni riterranno opportune.
2
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Pt_2 Pt_1 entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.200,00 (milleduecento) e ossia
€ 600,00 (seicento) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del padre nella misura del 70%, mentre restano a carico Pt_2 della madre nella misura del 30%, secondo il seguente Parte_1 criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., per vacanze, o spese particolarmente onerose, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno familiare, relativo ai figli, erogato dall' verrà CP_1 percepito nella misura del 50% dalla sig.ra e l'altro Parte_1
50% dal sig. . Parte_2
8. Il veicolo Fiat Panda FD 026 BB, di proprietà del sig. , Pt_2 attualmente in uso alla signora , resta nella disponibilità della Pt_1 stessa e dei figli e Per_2 Per_1
9. I coniugi dichiarano di aver definito in separata sede ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale fra loro sorta nel corso del matrimonio, ivi compresa la divisione dei mobili e degli arredi di casa.
10. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
12. I ricorrenti si impegnano a rispettare ed eseguire gli accordi sopra esposti a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.02.2025 e preso atto
3 del parere espresso dl Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a PI (VV) il 16.11.1967 e , nato a [...] Parte_2
(VV) il 04.07.1966, che hanno contratto matrimonio in PI (VV) il
02.09.2000, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PI (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
23, P. II, S. A, anno 2000);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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