Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.