CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25531 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO EP nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava, con la sentenza emessa il 4 luglio 2022, quella del Tribunale salernitano che aveva accertato la responsabilità penale di PE MO, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in relazione al delitto previsto dall'art. 483 cod. pen., per aver dichiarato falsamente alla Motorizzazione Civile di Salerno distrutta una targa di prova, invece risultata ancora in uso all'atto del controllo operato dalla Polizia Stradale di Matera in data 11 aprile 2010. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25531 Anno 2023 Presidente: DE MARZO EP Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PE MO consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, non essendosi la Corte territoriale confrontata con la circostanza che MO avrebbe potuto utilizzare non l'originale della targa di prova, bensì una copia della stessa. Difatti la targa non era stata sequestrata e dunque non ne era stata verificata l'autenticità, cosicché la prova raggiunta nel corso del presente giudizio non supererebbe la soglia della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 99, 157, 161 e 483 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione quanto alla recidiva da parte dei giudici di merito, anche in ragione della circostanza che il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza bilanciamento con la recidiva. Inoltre, il reato sarebbe estinto per prescrizione, pur considerando la sospensione dei relativi termini per n. 882 giorni. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, come rileva la Procura generale, propone una ipotesi alternativa, non esplorata in sede di merito a fronte della genericità dell'atto di appello. 2 Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei rnotivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Pertanto l'assenza di un motivo di appello specifico sulla questione ora dedotta ne determina l'originaria inammissibilità, che ben può essere rilevata in sede di legittimità. Ad ogni buon conto, le censure del ricorrente non sono consentite perché rivolte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessirnone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione dei Giudici del merito, in doppia conforme, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 - dep. 01/02/2013, Vatavu Ionut,, in motivazione). Né risulta violata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere 3 "ragionevole"; tale non è quello che si fonda — come propone nel caso di specie il motivo in esame, riferendosi all'ipotesi che fosse una targa copia e non la targa autentica — su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma nei dati obiettivi del processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo è in parte inedito, per altra parte manifestamente infondato. 3.1 Quanto alla recidiva, a fronte della decisione del Tribunale, che in dispositivo rilevava l'equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva, non riprendendo il medesimo giudizio in motivazione, limitandosi a dare atto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, l'attuale ricorrente non ha proposto alcun motivo di appello sul punto, né sulla sussistenza della recidiva, né sulla discrasia fra dispositivo e motivazione, limitandosi solo a censurare, quanto al trattamento sanzionatorio, la misura ingiusta e elevata della pena. Pertanto, il motivo sul punto della recidiva è inedito, perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato, il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto di una puntuale richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3.2 In relazione alla seconda parte del motivo, inerente l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte di appello l'ha esclusa correttamente. A ben vedere, commesso il reato in data 1 aprile 2010, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., essendo la pena inferiore ai sei anni di reclusione, il termine di prescrizione 'breve' di anni sei va aumentato per la recidiva reiterata 4 per interruzione di due terzi, ai sensi degli adii:. 161, secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen. Si perviene in tal modo a dieci anni, ai quali devono aggiungersi i periodi di sospensione di 882 giorni, giungendo quindi al 10 ottobre 2022. Pertanto alla data della sentenza impugnata — 4 luglio 2022 — il reato non era estinto e il motivo è manifestamente infondato. Quanto all'attualità, non può essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dela parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava, con la sentenza emessa il 4 luglio 2022, quella del Tribunale salernitano che aveva accertato la responsabilità penale di PE MO, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in relazione al delitto previsto dall'art. 483 cod. pen., per aver dichiarato falsamente alla Motorizzazione Civile di Salerno distrutta una targa di prova, invece risultata ancora in uso all'atto del controllo operato dalla Polizia Stradale di Matera in data 11 aprile 2010. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25531 Anno 2023 Presidente: DE MARZO EP Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PE MO consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, non essendosi la Corte territoriale confrontata con la circostanza che MO avrebbe potuto utilizzare non l'originale della targa di prova, bensì una copia della stessa. Difatti la targa non era stata sequestrata e dunque non ne era stata verificata l'autenticità, cosicché la prova raggiunta nel corso del presente giudizio non supererebbe la soglia della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 99, 157, 161 e 483 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione quanto alla recidiva da parte dei giudici di merito, anche in ragione della circostanza che il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza bilanciamento con la recidiva. Inoltre, il reato sarebbe estinto per prescrizione, pur considerando la sospensione dei relativi termini per n. 882 giorni. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, come rileva la Procura generale, propone una ipotesi alternativa, non esplorata in sede di merito a fronte della genericità dell'atto di appello. 2 Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei rnotivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Pertanto l'assenza di un motivo di appello specifico sulla questione ora dedotta ne determina l'originaria inammissibilità, che ben può essere rilevata in sede di legittimità. Ad ogni buon conto, le censure del ricorrente non sono consentite perché rivolte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessirnone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione dei Giudici del merito, in doppia conforme, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 - dep. 01/02/2013, Vatavu Ionut,, in motivazione). Né risulta violata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere 3 "ragionevole"; tale non è quello che si fonda — come propone nel caso di specie il motivo in esame, riferendosi all'ipotesi che fosse una targa copia e non la targa autentica — su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma nei dati obiettivi del processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo è in parte inedito, per altra parte manifestamente infondato. 3.1 Quanto alla recidiva, a fronte della decisione del Tribunale, che in dispositivo rilevava l'equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva, non riprendendo il medesimo giudizio in motivazione, limitandosi a dare atto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, l'attuale ricorrente non ha proposto alcun motivo di appello sul punto, né sulla sussistenza della recidiva, né sulla discrasia fra dispositivo e motivazione, limitandosi solo a censurare, quanto al trattamento sanzionatorio, la misura ingiusta e elevata della pena. Pertanto, il motivo sul punto della recidiva è inedito, perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato, il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto di una puntuale richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3.2 In relazione alla seconda parte del motivo, inerente l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte di appello l'ha esclusa correttamente. A ben vedere, commesso il reato in data 1 aprile 2010, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., essendo la pena inferiore ai sei anni di reclusione, il termine di prescrizione 'breve' di anni sei va aumentato per la recidiva reiterata 4 per interruzione di due terzi, ai sensi degli adii:. 161, secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen. Si perviene in tal modo a dieci anni, ai quali devono aggiungersi i periodi di sospensione di 882 giorni, giungendo quindi al 10 ottobre 2022. Pertanto alla data della sentenza impugnata — 4 luglio 2022 — il reato non era estinto e il motivo è manifestamente infondato. Quanto all'attualità, non può essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dela parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente