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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20615 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di EN IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, decidendo a seguito di sentenza di annullamento senza rinvio resa dalla Sesta sezione di questa Corte in data 12 dicembre 2024, ha rideterminato la pena nei confronti di IE di EN per il reato residuo di tentata estorsione, di cui al capo V dell’imputazione, in mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, e il complessivo trattamento sanzionatorio in anni nove, mesi dieci di reclusione ed euro 1.650 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20615 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessivo e immotivato aumento per la continuazione, applicata con riferimento al reato di tentata estorsione, contestato al capo V della rubrica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 230, primo comma, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, pur essendo venuto meno il presupposto della stessa, attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi dieci di reclusione. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. Sono altresì pervenute conclusioni nell’interesse dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto radicalmente generico ed elusivo di un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione che, con ponderato apprezzamento affatto esente dai dedotti vizi, ha precipuamente indicato le ragioni poste a base dell’aumento di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata estorsione, contestato al capo V della rubrica. Sono state evidenziate, in particolare, le modalità, particolarmente odiose, della tentata azione estorsiva, l’intensità dolosa, il versante della gravità del danno cagionato alla persona offesa, fisicamente aggredita e costretta al ricovero presso il Pronto soccorso. Risulta, pertanto correttamente applicata al caso di specie la regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269). 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, sia in quanto manifestamente infondato sia in quanto aspecifico. Dal primo punto di vista, deve ribadirsi il principio di diritto, non considerato dal motivo in esame, il principio, secondo cui «l'art. 230, comma primo, n. 1), cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, sempre che sia stata accertata l'attuale pericolosità di colui che è stato condannato a non 2 meno di dieci anni di reclusione, ma non esclude, nella lettura della medesima norma coordinata con quella prevista dall'art. 228, comma terzo, cod. pen. dove è previsto solo il limite minimo di un anno, che il giudice possa applicare la libertà vigilata per il medesimo tempo di tre anni anche al condannato a pena inferiore a dieci anni» (Sez. 1, n. 35634 del 04/05/2012, [...], Rv. 253257 - 01). In coerenza con tale principio, e posto che dalla motivazione emerge la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, alla luce di quanto sopra (sub 2) esposto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. Inoltre, il ricorrente si limita a contestare la violazione dell’art. 230 cod. pen., senza contrastare in alcun modo il presupposto stesso della (confermata) misura di sicurezza, vale a dire il giudizio di pericolosità sociale. In tal senso, come anticipato, il ricorso è aspecifico. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, [...], Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, decidendo a seguito di sentenza di annullamento senza rinvio resa dalla Sesta sezione di questa Corte in data 12 dicembre 2024, ha rideterminato la pena nei confronti di IE di EN per il reato residuo di tentata estorsione, di cui al capo V dell’imputazione, in mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, e il complessivo trattamento sanzionatorio in anni nove, mesi dieci di reclusione ed euro 1.650 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20615 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessivo e immotivato aumento per la continuazione, applicata con riferimento al reato di tentata estorsione, contestato al capo V della rubrica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 230, primo comma, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, pur essendo venuto meno il presupposto della stessa, attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi dieci di reclusione. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. Sono altresì pervenute conclusioni nell’interesse dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto radicalmente generico ed elusivo di un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione che, con ponderato apprezzamento affatto esente dai dedotti vizi, ha precipuamente indicato le ragioni poste a base dell’aumento di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata estorsione, contestato al capo V della rubrica. Sono state evidenziate, in particolare, le modalità, particolarmente odiose, della tentata azione estorsiva, l’intensità dolosa, il versante della gravità del danno cagionato alla persona offesa, fisicamente aggredita e costretta al ricovero presso il Pronto soccorso. Risulta, pertanto correttamente applicata al caso di specie la regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269). 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, sia in quanto manifestamente infondato sia in quanto aspecifico. Dal primo punto di vista, deve ribadirsi il principio di diritto, non considerato dal motivo in esame, il principio, secondo cui «l'art. 230, comma primo, n. 1), cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, sempre che sia stata accertata l'attuale pericolosità di colui che è stato condannato a non 2 meno di dieci anni di reclusione, ma non esclude, nella lettura della medesima norma coordinata con quella prevista dall'art. 228, comma terzo, cod. pen. dove è previsto solo il limite minimo di un anno, che il giudice possa applicare la libertà vigilata per il medesimo tempo di tre anni anche al condannato a pena inferiore a dieci anni» (Sez. 1, n. 35634 del 04/05/2012, [...], Rv. 253257 - 01). In coerenza con tale principio, e posto che dalla motivazione emerge la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, alla luce di quanto sopra (sub 2) esposto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. Inoltre, il ricorrente si limita a contestare la violazione dell’art. 230 cod. pen., senza contrastare in alcun modo il presupposto stesso della (confermata) misura di sicurezza, vale a dire il giudizio di pericolosità sociale. In tal senso, come anticipato, il ricorso è aspecifico. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, [...], Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3