Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20615
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché generico ed elusivo. La Corte ha indicato le ragioni dell'aumento, evidenziando le modalità odiose dell'azione estorsiva, l'intensità del dolo e la gravità del danno alla persona offesa.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 230, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. La Corte ribadisce che la libertà vigilata può essere applicata anche a pene inferiori a dieci anni se vi è pericolosità sociale. Inoltre, il ricorrente non ha contestato il giudizio di pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20615
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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