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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 18053/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 20.2.2024, aperto il verbale alle ore 10,00, è presente per la ricorrente l'Avvocato
Arturo Iannelli il quale rappresenta di aver ridepositato, il 19.12.2024, il doc.1 già depositato al momento della costituzione;
chiede la decisione della causa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,21.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
18053/2024, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Arturo Iannelli); CP_1
- ricorrente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
- resistente contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, la ricorrente ha provveduto a depositare il contratto intercorso tra le parti, con il quale, all'art.15, si prevede, in caso di inadempienza all'obbligazione di pagamento di una penale pari al 10% del prezzo complessivo (cfr. documento depositato in data
19.12.2024).
La ricorrente, inoltre, ha depositato un'integrazione al predetto accordo (cfr. doc.2 del fascicolo della ricorrente, in virtù della quale il corrispettivo contrattuale è stato portato ad euro 173.000,00.=,
oltre I.V.A..
3. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima, rimasta contumace, non Controparte_2
ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
4. Da quanto sopra esposto, deriva, a mente del richiamato art.15 del contratto, la debenza della somma pretesa dalla ricorrente.
5. Sull'importo sopra indicato devono liquidarsi gli interessi come richiesti, dalla data della costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda.
6. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, in quanto conseguente all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale.
Ai fini del ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, l'istante avrebbe dovuto domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art.1224, II comma, c.c., non potendosi limitare a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento della rivalutazione;
quest'ultima,
infatti, non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ., ord. 22.6.2018, n.16565; Cass. civ., SS. UU., 23.3.2015, n.5743; Cass. civ.,
2.11.2010, n.22273).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_2
in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di CP_1
euro 18.085,13.=, oltre interessi come da richiesta, dalla data della costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda;
- rigetta la richiesta di rivalutazione monetaria;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle CP_1
spese del giudizio, che si liquidano in euro 264,00.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 20 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 20.2.2024, aperto il verbale alle ore 10,00, è presente per la ricorrente l'Avvocato
Arturo Iannelli il quale rappresenta di aver ridepositato, il 19.12.2024, il doc.1 già depositato al momento della costituzione;
chiede la decisione della causa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,21.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
18053/2024, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Arturo Iannelli); CP_1
- ricorrente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
- resistente contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 20.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, la ricorrente ha provveduto a depositare il contratto intercorso tra le parti, con il quale, all'art.15, si prevede, in caso di inadempienza all'obbligazione di pagamento di una penale pari al 10% del prezzo complessivo (cfr. documento depositato in data
19.12.2024).
La ricorrente, inoltre, ha depositato un'integrazione al predetto accordo (cfr. doc.2 del fascicolo della ricorrente, in virtù della quale il corrispettivo contrattuale è stato portato ad euro 173.000,00.=,
oltre I.V.A..
3. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima, rimasta contumace, non Controparte_2
ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
4. Da quanto sopra esposto, deriva, a mente del richiamato art.15 del contratto, la debenza della somma pretesa dalla ricorrente.
5. Sull'importo sopra indicato devono liquidarsi gli interessi come richiesti, dalla data della costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda.
6. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, in quanto conseguente all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale.
Ai fini del ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, l'istante avrebbe dovuto domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art.1224, II comma, c.c., non potendosi limitare a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento della rivalutazione;
quest'ultima,
infatti, non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ., ord. 22.6.2018, n.16565; Cass. civ., SS. UU., 23.3.2015, n.5743; Cass. civ.,
2.11.2010, n.22273).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_2
in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di CP_1
euro 18.085,13.=, oltre interessi come da richiesta, dalla data della costituzione in mora o, in difetto, dalla domanda;
- rigetta la richiesta di rivalutazione monetaria;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle CP_1
spese del giudizio, che si liquidano in euro 264,00.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 20 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò