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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11721/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G.matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10721/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente:come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. 2013 del 21/11/2023 Tributo Servizi Indivisibili anno 2019 relativo a immobili posseduti all'indirizzo di Indirizzo_2 .
Rilevava che non era stato considerato che gli stessi rappresentano per la ricorrente abitazione principale e non sono immobili di lusso. Soggiungeva di essere coniugata con coniuge che risiede in diverso
Comune, anche richiamando sentenza n. 209/2022 del 13/10/2022 con la quale la Corte Costituzionale aveva confermato che i coniugi possono dimorare in diverse abitazioni situate in Comuni diversi, allorquando esigenze reali e concrete lo rendano necessario e che deve essere cura del Comune competente vigilare sulle singole situazioni e provare un eventuale abuso, prova che nell'atto di accertamento non si ravvisa.
Sottolineava inoltre che, con sentenza n.9442/22, pronunciata il 24/05/2022 e depositata il 12/07/2023 questa Corte tributaria ( sez.33) per Imu 2016, aveva accolto il proprio ricorso avversativo della pretesa, essendo stato accertato "in modo incontrovertibile che gli immobili oggetto di accertamento costituiscono per la ricorrente abitazione principale con le sue pertinenze".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il Comune di Nettuno rilevando che è necessario, per beneficiare dell'esenzione per l'immobile presso il quale non risiede congiuntamente con il proprio coniuge, dimostrare che l'immobile costituisce anche abitazione principale.
L'agevolazione è infatti subordinata alla contemporanea presenza di due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale. Specificava poi che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in esame la ricorrente risulta coniugata con il sig. Difensore_1 Nato a ROMA il Data_1 codice fiscale CF_Difensore_1 residente in [...]. La evidente carenza del requisito della coesistenza della residenza e della dimora abituale, presso l'immobile viene avvalorata dal fatto che la ricorrente non ha dimostrato, anche con semplice autocertificazione, di avere l'assegnazione del medico curante di base presso il Comune di Nettuno. Inoltre,da verifiche effettuate sulle utenze Enel della ricorrente (utente intestate alla madre della stessa) riferite all'immobile di che trattasi ed al periodo di riferimento anno 2019, si evidenzia che i consumi annuali sono pari a 1330 KHW per 12 mesi, confermando che l'immobile non viene utilizzato dalla sig.ra Ricorrente_1 come dimora abituale.
Con successiva memoria la ricorrente chiariva che nell'immobile è altresì residente l a sua anziana madre
, vedova ed affetta da patologie mediche invalidanti, come da verbale della Commissione Medica Inps allegato, che pertanto necessita di assistenza;
assistenza, nella fattispecie, garantita dalla ricorrente la quale, avendo il proprio nucleo familiare in un altro Comune distante oltre 100 km da Nettuno, ha pertanto stabilito la residenza e la “dimora abituale” nell'immobile oggetto di contestazione. Richiamava infine la sentenza 9442/22 pronunciata il 24/05/2023 e depositata il 12/07/2023 dalla sezione 33 con cui questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma, aveva accolto un ricorso presentato dalla ricorrente per
Imu 2016 riconoscendo “in modo incontrovertibile che gli immobili oggetto di accertamento costituiscono per la ricorrente abitazione principale con le sue pertinenze”
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente rilevare che la precedente decisione di questa Corte, richiamata dalla ricorrente,
(sentenza n. 9442/22), oltre che riferita a diversa annualità e pretesa, scontava anche la contumacia del
Comune impositore che nulla aveva opposto alla domanda.
Occorre preliminarmente richiamare, condividendolo, il principio del Giudice di legittimità, secondo cui “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (così anche Cass.n. 32339/2022)
Il principio, escludendo che possa negarsi il beneficio in questione per il sol fatto che il coniuge e il nucleo familiare abbia residenza differente, richiede comunque che venga allegata la abitualità della dimora e la residenza anagrafica.
Nel caso in esame risulta accertato che la ricorrente risulta coniugata con il sig. Difensore_1 Nato a ROMA il Data_1 codice fiscale CF_Difensore_1 residente in [...]
ma non dimostrato che effettivamente la ricorrente abbia abituale dimora diversa, poiché non risultano adeguati consumi energetici nell'immobile in questione, come pure non sono allegate circostanze dimostrative del “legame” abituale con siffatto immobile e territorio, vista l'assenza, ad esempio, di scelta di un medico di base curante in zona.
Si tratta di indizi che, considerati complessivamente ed in assenza di elementi ulteriori attestativi di una diversa realtà di frequenza ed abitualità abitativa, devono far escludere la presenza del requisito necessario ai fini della esenzione.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in ragione della recente attestazione della giurisprudenza sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11721/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G.matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10721/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente:come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. 2013 del 21/11/2023 Tributo Servizi Indivisibili anno 2019 relativo a immobili posseduti all'indirizzo di Indirizzo_2 .
Rilevava che non era stato considerato che gli stessi rappresentano per la ricorrente abitazione principale e non sono immobili di lusso. Soggiungeva di essere coniugata con coniuge che risiede in diverso
Comune, anche richiamando sentenza n. 209/2022 del 13/10/2022 con la quale la Corte Costituzionale aveva confermato che i coniugi possono dimorare in diverse abitazioni situate in Comuni diversi, allorquando esigenze reali e concrete lo rendano necessario e che deve essere cura del Comune competente vigilare sulle singole situazioni e provare un eventuale abuso, prova che nell'atto di accertamento non si ravvisa.
Sottolineava inoltre che, con sentenza n.9442/22, pronunciata il 24/05/2022 e depositata il 12/07/2023 questa Corte tributaria ( sez.33) per Imu 2016, aveva accolto il proprio ricorso avversativo della pretesa, essendo stato accertato "in modo incontrovertibile che gli immobili oggetto di accertamento costituiscono per la ricorrente abitazione principale con le sue pertinenze".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il Comune di Nettuno rilevando che è necessario, per beneficiare dell'esenzione per l'immobile presso il quale non risiede congiuntamente con il proprio coniuge, dimostrare che l'immobile costituisce anche abitazione principale.
L'agevolazione è infatti subordinata alla contemporanea presenza di due requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale. Specificava poi che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in esame la ricorrente risulta coniugata con il sig. Difensore_1 Nato a ROMA il Data_1 codice fiscale CF_Difensore_1 residente in [...]. La evidente carenza del requisito della coesistenza della residenza e della dimora abituale, presso l'immobile viene avvalorata dal fatto che la ricorrente non ha dimostrato, anche con semplice autocertificazione, di avere l'assegnazione del medico curante di base presso il Comune di Nettuno. Inoltre,da verifiche effettuate sulle utenze Enel della ricorrente (utente intestate alla madre della stessa) riferite all'immobile di che trattasi ed al periodo di riferimento anno 2019, si evidenzia che i consumi annuali sono pari a 1330 KHW per 12 mesi, confermando che l'immobile non viene utilizzato dalla sig.ra Ricorrente_1 come dimora abituale.
Con successiva memoria la ricorrente chiariva che nell'immobile è altresì residente l a sua anziana madre
, vedova ed affetta da patologie mediche invalidanti, come da verbale della Commissione Medica Inps allegato, che pertanto necessita di assistenza;
assistenza, nella fattispecie, garantita dalla ricorrente la quale, avendo il proprio nucleo familiare in un altro Comune distante oltre 100 km da Nettuno, ha pertanto stabilito la residenza e la “dimora abituale” nell'immobile oggetto di contestazione. Richiamava infine la sentenza 9442/22 pronunciata il 24/05/2023 e depositata il 12/07/2023 dalla sezione 33 con cui questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma, aveva accolto un ricorso presentato dalla ricorrente per
Imu 2016 riconoscendo “in modo incontrovertibile che gli immobili oggetto di accertamento costituiscono per la ricorrente abitazione principale con le sue pertinenze”
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente rilevare che la precedente decisione di questa Corte, richiamata dalla ricorrente,
(sentenza n. 9442/22), oltre che riferita a diversa annualità e pretesa, scontava anche la contumacia del
Comune impositore che nulla aveva opposto alla domanda.
Occorre preliminarmente richiamare, condividendolo, il principio del Giudice di legittimità, secondo cui “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune” (così anche Cass.n. 32339/2022)
Il principio, escludendo che possa negarsi il beneficio in questione per il sol fatto che il coniuge e il nucleo familiare abbia residenza differente, richiede comunque che venga allegata la abitualità della dimora e la residenza anagrafica.
Nel caso in esame risulta accertato che la ricorrente risulta coniugata con il sig. Difensore_1 Nato a ROMA il Data_1 codice fiscale CF_Difensore_1 residente in [...]
ma non dimostrato che effettivamente la ricorrente abbia abituale dimora diversa, poiché non risultano adeguati consumi energetici nell'immobile in questione, come pure non sono allegate circostanze dimostrative del “legame” abituale con siffatto immobile e territorio, vista l'assenza, ad esempio, di scelta di un medico di base curante in zona.
Si tratta di indizi che, considerati complessivamente ed in assenza di elementi ulteriori attestativi di una diversa realtà di frequenza ed abitualità abitativa, devono far escludere la presenza del requisito necessario ai fini della esenzione.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in ragione della recente attestazione della giurisprudenza sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate