TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 26.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7732/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. TORRENTE ANTONIO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
RU. in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVO VINCENZO e avv. MATRONE ANTONELLO come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di impugnativa del licenziamento intimato in data 29.2.2024, essendo stata disposta la separazione delle ulteriori domande con ordinanza resa in data odierna.
I motivi di impugnazione del licenziamento intimato in data 29.2.2024 possono così essere sintetizzati: violazione della procedura prevista dalla l.223/1991 per aver la società intimato il licenziamento per motivo oggettivo nei confronti di 5 dipendenti negli ultimi 120 giorni senza seguire la prescritta procedura formale;
illegittimità per ritorsione, costituendo la decisione adottata la reazione alla mancata volontà della ricorrente di rassegnare le dimissioni su richiesta del datore;
violazione dell'obbligo di repechage.
La società resistente ha in via preliminare eccepito la decadenza dall'impugnativa del licenziamento per non aver proposto impugnativa stragiudiziale nel termine di sessanta giorni come disposto dall'art. 6 legge 604/66. Secondo la tesi del difensore della società resistente, la ricorrente riceveva la lettera di licenziamento in data
29.02.2024 al completamento della fase lavorativa per la quale era stata assunta e l'impugnativa del 25 marzo 2024 notificata dal legale della ricorrente doveva ritenersi nulla e/o inefficace e comunque priva dei requisiti previsti dalla legge per non essere stata sottoscritta dalla lavoratrice e per non avere allegato alla pec inviata dall'avvocato procura anteriormente conferita. Inoltre, la difesa della società evidenzia che la procura allegata al ricorso era priva di data ed era stata rilasciata in epoca successiva all'impugnativa di licenziamento e comunque conferita per la proposizione del presente ricorso giudiziale e non per l'impugnativa di licenziamento.
Va preliminarmente osservato che può essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata in questa sede in conformità dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla
o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria
2 anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato;
il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.” (cfr, Cass. 9650 del 13/04/2021).
2. Alla prima udienza tenuta in data 18.9.2024 parte ricorrente, a fronte dell'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento sollevata dalla società per mancanza di sottoscrizione da parte della lavoratrice della impugnativa stragiudiziale del 25.3.24 e l'assenza di procura in capo al difensore, ha chiesto di provare per testi alla prima udienza l'anteriorità della procura ai fini della predetta impugnativa stragiudiziale.
Va in primo luogo evidenziato che agli atti di causa è presente unicamente la procura alle liti allegata al ricorso depositato in data 17.6.24, procura priva di data.
Il precedente, già citato, della Corte di Cassazione n. 9650/21 richiamato dal ricorrente a sostegno della propria richiesta istruttoria in realtà rimanda al precedente costituito da Cass. 7866/12, pronuncia che viene richiamata acriticamente anche da Cass. 3634/17.
Nella sentenza n. 7866/12 la Corte di Cassazione afferma che i limiti alla prova fissati dall'art. 2704 c.c. in tema di data della scrittura privata devono essere coordinati con l'art. 421 c.p.c., il quale consente al giudice di ammettere d'ufficio i mezzi di prova anche derogando ai limiti stabiliti dal codice civile.
Non è quindi la parte a poter essere ammessa alla prova travalicando i limiti fissati dal codice, ma è il giudice a poter sopperire alla carenza probatoria in cui è incorsa la parte disponendo l'assunzione dei mezzi di prova.
In tema di utilizzo del potere di cui all'art. 421 c.p.c. la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il potere dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori debba avvenire nel caso in cui le prove acquisite conducano ad un'incertezza rispetto ai fatti oggetto di contestazione.
Tuttavia, nel caso di specie non vi è incertezza in ordine alla data della procura, poiché, essendo la scrittura contenente il conferimento dello jus postulandi completamente priva di data, essa ha acquisito la data del deposito del ricorso a cui
è allegata, ovvero la data del deposito telematico.
3 Al riguardo, va ricordato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “qualora la procura alle liti sia rilasciata, non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma, in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati nel terzo comma dell'art. 83, cod. proc. civ., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che via sia stata contestualità temporale, oltre che "spaziale", in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l'atto, nonchè della qualità professionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede, dovendo comunque escludersi che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la data della procura possano essere integrati da elementi esterni all'atto e che possano essere provati per testimoni. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto coincidente la data della procura con quella del rilascio della stessa in sede di deposito della memoria di costituzione, escludendo l'ammissibilità della prova testimoniale chiesta dalla società per dimostrare il rilascio in epoca antecedente in cui l'organo della persona giuridica non era privo del potere di rappresentanza)
(cfr. Cass. n. 12636/05).
Conclusivamente, l'istruttoria d'ufficio dovrebbe smentire il dato già acquisito della coevità del ricorso e della procura e, pertanto, essa istruttoria dovrebbe essere disposta non già in un contesto di incertezza, ma in quadro di certezza probatoria in ordine alla data assunta dalla procura.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di fare applicazione dell'art. 421 c.p.c.
Non può ritenersi utile il deposito del contratto di incarico professionale depositato unitamente alle note di trattazione del 4.11.2024, posto che, da un lato, la produzione deve ritenersi tardiva e, dall'altro, è un documento privo data certa, come eccepito dalla difesa della resistente nelle note di trattazione.
Né può essere ritenuto che la data certa, come sostenuto all'ultima udienza dal ricorrente, derivi dall'autentica del difensore.
Difatti, il potere di autentica è riconosciuto all'avvocato difensore soltanto in ipotesi tassative previste dalla legge, quali quelle di cui agli artt. 83 e 185 c.p.c., e nessuna disposizione attribuisce all'avvocato il potere di certificare l'autenticità della firma apposta in calce ad un contratto di incarico professionale (id est di prestazione d'opera intellettuale). 4 In definitiva, mancando agli atti la prova di una valida impugnativa stragiudiziale nel termine decadenziale e risultando il ricorso in sede giurisdizionale depositato in data 17.6.2024, la domanda va rigettata.
3. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 26.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
5