CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 210/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU US SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 222/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 948-951 CU
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
----
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano tempestivo appello avverso la sentenza n. 222/2025 della CGT di I° di Trento, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso atti di applicazione sanzioni (n. 2024
EQG GCG 00001947527 – Numero Registro Recupero Crediti 000951/2024, notificato il 19.12.2024, per l'importo di € 3.642,00; n. 2024 EQG GCG 00001947526 – Numero registro recupero Crediti 000948/2024, notificato il 19.12.2024, per l'importo di € 2.642,00).
Con l'atto di appello veniva formulata l'istanza preliminare cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successivo atto, notificato a mezzo PEC a questo Ufficio, nonché all'Avvocato Difensore_2 – difensore di QU US - in data 14 gennaio 2026, alle ore 11,01, il difensore degli appellanti Nominativo_2 dichiarava di rinunciare all'appello proposto.
In data 16 gennaio 2026 veniva depositato l'atto di costituzione in giudizio dd 15 gennaio 2026 del difensore di QU US, con cui veniva chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e la conferma nel merito della sentenza impugnata.
Osserva il Collegio che l'atto di rinuncia produce effetto immediato e non deve essere oggetto di accettazione, essendo intervenuto e regolarmente notificato prima della costituzione in giudizio della controparte.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, come disposto dall'art. 44 del D.L.vo n.
546/92 e successive modificazioni.
In ordine all'istanza cautelare proposta, va disposto non luogo a provvedere, a seguito della rinuncia all'appello.
Pqm
La Corte di US tributaria di Secondo Grado dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di US Tributaria di Secondo Grado dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 210/2025 depositato il 22/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU US SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 222/2025 emessa dalla Corte di US Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 948-951 CU
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
----
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano tempestivo appello avverso la sentenza n. 222/2025 della CGT di I° di Trento, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso atti di applicazione sanzioni (n. 2024
EQG GCG 00001947527 – Numero Registro Recupero Crediti 000951/2024, notificato il 19.12.2024, per l'importo di € 3.642,00; n. 2024 EQG GCG 00001947526 – Numero registro recupero Crediti 000948/2024, notificato il 19.12.2024, per l'importo di € 2.642,00).
Con l'atto di appello veniva formulata l'istanza preliminare cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successivo atto, notificato a mezzo PEC a questo Ufficio, nonché all'Avvocato Difensore_2 – difensore di QU US - in data 14 gennaio 2026, alle ore 11,01, il difensore degli appellanti Nominativo_2 dichiarava di rinunciare all'appello proposto.
In data 16 gennaio 2026 veniva depositato l'atto di costituzione in giudizio dd 15 gennaio 2026 del difensore di QU US, con cui veniva chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e la conferma nel merito della sentenza impugnata.
Osserva il Collegio che l'atto di rinuncia produce effetto immediato e non deve essere oggetto di accettazione, essendo intervenuto e regolarmente notificato prima della costituzione in giudizio della controparte.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, come disposto dall'art. 44 del D.L.vo n.
546/92 e successive modificazioni.
In ordine all'istanza cautelare proposta, va disposto non luogo a provvedere, a seguito della rinuncia all'appello.
Pqm
La Corte di US tributaria di Secondo Grado dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di US Tributaria di Secondo Grado dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.