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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2837/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - PE EZ 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033502000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259006854349000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
-la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500033502000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620230032286455;
-l'intimazione di pagamento n. 29620259006854349 limitatamente alla sottostante cartella n.
29620200048810687.
Deduceva l'omessa notifica delle predette cartelle e la conseguente prescrizione delle pretese creditorie.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 co. 6 bis d. lgs. 546/1992, nonché per difetto di legittimazione passiva per gli atti precedenti alla riscossione.
Evidenziava poi che, non appena ricevuto il ruolo da parte degli Enti Impositori, aveva provveduto alla tempestiva e regolare notifica degli atti di sua competenza, come era possibile evincere dalla documentazione che produceva. E precisamente aveva notificato alla ricorrente (v. allegati da 9 a 12):
1. la cartella di pagamento n. 29620200048810687 in data 24.08.2022 mediante consegna a soggetti autorizzati;
2. la cartella di pagamento n. 29620230032286455 in data 09.08.2023 mediante consegna in mani proprie;
3. l'avviso d'intimazione n. 29620259006854349 in data 02.04.2025 mediante consegna in mani proprie;
4. il preavviso di fermo n. 29680202500033502000 in data 07.07.2025 mediante consegna in mani proprie
( Vedi all.ti da 9 a 12).
Aggiungeva che nessuna prescrizione si era maturata perché, oltre agli atti interruttivi sopra richiamati, occorreva anche tener conto della sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa diretta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con memoria illustrativa depositata il 22.12.2025, parte ricorrente insisteva nel ricorso, contestando la regolarità delle notifiche dei due atti presupposti ai provvedimenti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AdER in quanto nel caso in esame si verte in ipotesi di impugnazione di atti dell'agente della riscossione. Invero in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Occorre poi rilevare che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Sì è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente.
L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" » (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv. 619083 – 01; Cass.
n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 - 01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile.
Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa al tempestivo invio delle cartelle de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo Cass.
n. 16797/25).
Nessun rilievo hanno, quindi, le eccezioni di cui alla memoria illustrativa, ex art. 32 secondo comma del d. lgs. 546/1992, in data 22.12.25: nella fattispecie appare evidente che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – finiscono per introdurre, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni formulate, come detto, col deposito di memoria illustrativa, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
Ciò posto, a fronte della rituale e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche in esame, deve ritenersi corretta la procedura di riscossione sotto il profilo dell'iter procedimentale, non sussistendo le violazioni di legge invocate.
Conseguentemente non risulta maturata alcuna prescrizione nelle more.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2837/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - PE EZ 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033502000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259006854349000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
-la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500033502000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620230032286455;
-l'intimazione di pagamento n. 29620259006854349 limitatamente alla sottostante cartella n.
29620200048810687.
Deduceva l'omessa notifica delle predette cartelle e la conseguente prescrizione delle pretese creditorie.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 co. 6 bis d. lgs. 546/1992, nonché per difetto di legittimazione passiva per gli atti precedenti alla riscossione.
Evidenziava poi che, non appena ricevuto il ruolo da parte degli Enti Impositori, aveva provveduto alla tempestiva e regolare notifica degli atti di sua competenza, come era possibile evincere dalla documentazione che produceva. E precisamente aveva notificato alla ricorrente (v. allegati da 9 a 12):
1. la cartella di pagamento n. 29620200048810687 in data 24.08.2022 mediante consegna a soggetti autorizzati;
2. la cartella di pagamento n. 29620230032286455 in data 09.08.2023 mediante consegna in mani proprie;
3. l'avviso d'intimazione n. 29620259006854349 in data 02.04.2025 mediante consegna in mani proprie;
4. il preavviso di fermo n. 29680202500033502000 in data 07.07.2025 mediante consegna in mani proprie
( Vedi all.ti da 9 a 12).
Aggiungeva che nessuna prescrizione si era maturata perché, oltre agli atti interruttivi sopra richiamati, occorreva anche tener conto della sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa diretta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con memoria illustrativa depositata il 22.12.2025, parte ricorrente insisteva nel ricorso, contestando la regolarità delle notifiche dei due atti presupposti ai provvedimenti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AdER in quanto nel caso in esame si verte in ipotesi di impugnazione di atti dell'agente della riscossione. Invero in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Occorre poi rilevare che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Sì è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente.
L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" » (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv. 619083 – 01; Cass.
n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 - 01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile.
Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa al tempestivo invio delle cartelle de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo Cass.
n. 16797/25).
Nessun rilievo hanno, quindi, le eccezioni di cui alla memoria illustrativa, ex art. 32 secondo comma del d. lgs. 546/1992, in data 22.12.25: nella fattispecie appare evidente che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – finiscono per introdurre, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni formulate, come detto, col deposito di memoria illustrativa, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
Ciò posto, a fronte della rituale e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche in esame, deve ritenersi corretta la procedura di riscossione sotto il profilo dell'iter procedimentale, non sussistendo le violazioni di legge invocate.
Conseguentemente non risulta maturata alcuna prescrizione nelle more.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge.