Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
La obbligatorietà del giudizio direttissimo per i reati in materia di armi comporta che il rito possa essere instaurato anche quando non sia rispettato il termine previsto dall'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 18775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18775 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 440
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 16900/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG MA N. IL 27/12/1956;
avverso la sentenza n. 614/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 17/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 17/5/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva condannato RI RA alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di porto illegale di arma e detenzione illegale di munizioni, nonché di violazione della legge sulla caccia.
RA e il coimputato SS OR (giudicato separatamente) erano stati sorpresi in piena notte mentre, a bordo di un fuoristrada, esercitavano la caccia con un fucile fornito di regolare matricola;
all'interno dell'abitacolo dell'automezzo venivano rinvenute munizioni e una lepre ferita. La persona che, dal cassone del mezzo, utilizzava il fucile era RA, ma il fucile risultava denunciato alla Stazione Carabinieri di Orune da SS e l'odierno ricorrente non risultava titolare di alcun porto d'armi. RA veniva arrestato e l'arresto era convalidato, pur senza applicazione di alcuna misura cautelare.
L'imputato veniva citato in giudizio con il rito direttissimo con decreto del P.M..
La Corte respingeva il motivo di appello riguardante l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto del termine di cui all'art. 449 c.p.p., comma 4, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che, in caso di giudizio direttissimo obbligatorio, non ne pretende il rispetto;
riteneva, poi, tardiva, in quanto proposta con l'atto di appello, l'eccezione di nullità basata sulla previsione dell'art. 449 c.p.p., comma 6, essendosi proceduto con giudizio direttissimo anche per la fattispecie di cui al capo C) (violazione della legge sulla caccia) che non lo permetteva;
considerava evidente la responsabilità di RA nel porto dell'arma, tenuta in maniera autonoma, mentre SS si occupava della guida del mezzo e riteneva le munizioni rinvenute nell'abitacolo detenute da entrambi, in quanto dediti ad una battuta di caccia notturna con ripartizione dei compiti;
quanto alla violazione sub C, riteneva inverosimile l'ipotesi che la lepre fosse stata colpita quando i due erano a piedi, tenuto conto che i fari dell'automobile erano l'unica fonte di illuminazione e che l'animale era stato colpito poco prima, come dimostrava la circostanza che fosse ancora vivo;
riteneva congrua la pena irrogata.
2. Ricorre per cassazione il difensore di RA RI, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 449 c.p.p., comma 4 e la conseguente nullità del giudizio direttissimo e della relativa sentenza di condanna.
Davanti al Tribunale di Nuoro era stato tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine di quindici giorni per la presentazione dell'imputato in udienza, termine che deve ritenersi inderogabile. Il ricorrente contesta la diversa valutazione espressa dal Tribunale e dalla Corte territoriale di non vigenza del termine, nel caso del giudizio direttissimo in materia di armi, facendo leva sulla diversità del testo del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 bis che aveva reintrodotto il giudizio direttissimo in materia di armi dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 233 disp. att. cod. proc. pen., da quello previgente: infatti, mentre la L. n. 497 del 1974, art. 2 prevedeva che il Procuratore della Repubblica
procedesse "in ogni caso" con il giudizio direttissimo, espressione da cui veniva tratta la mancanza di qualsiasi limite temporale, la norma oggi in vigore dispone che, in materia di armi, il pubblico ministero proceda al giudizio direttissimo "anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 cod. proc. pen., salvo che siano necessarie speciali indagini"; ma il rispetto del termine di quindici giorni posto dalla norma codicistica attiene ai "modi" del giudizio direttissimo e non ai "casi" di detto giudizio.
Il ricorrente segnala che, sulla questione, sussiste contrasto tra le Sezioni di questa Corte e fa istanza perché il ricorso venga assegnato alle Sezioni Unite.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 449 c.p.p., comma 6, e la nullità del giudizio direttissimo e della relativa sentenza.
Non sussistendo per il reato di cui al capo C (violazione della legge sulla caccia) i presupposti del ricorso al giudizio direttissimo, le soluzioni possibili erano quelle della separazione o del ricorso al rito ordinario, mentre la celebrazione del giudizio direttissimo determina una nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) e la conseguente nullità della citazione, del giudizio e della sentenza.
Il ricorrente contesta la valutazione di tardività dell'eccezione, proposta solo con l'atto di appello: non si tratta di nullità relativa, come ritenuto dalla Corte, in quanto, incidendo facoltà difensive, fa capo all'art. 178 cod. proc. pen.; l'eccezione è stata tempestivamente sollevata.
In un terzo motivo, si deduce la manifesta illogicità e la carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per la detenzione delle munizioni ai sensi dell'art. 697 cod. pen.. Le munizioni erano detenute da SS, proprietario del fucile;
la Corte aveva evidenziato la divisione dei compiti tra i due coimputati, dando per provato, del tutto illogicamente, che RA fosse a conoscenza delle munizioni che il compagno custodiva nel marsupio all'interno del veicolo. In un quarto motivo, si deduce la manifesta illogicità e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. i): la Corte aveva dato per provato, sulla base di una congettura, che la lepre ferita rinvenuta nel veicolo fosse stata colpita da un colpo sparato dal veicolo, mentre nessun elemento lo dimostrava;
non poteva quindi essere escluso che il ferimento dell'animale fosse avvenuto in precedenza, mentre i due imputati cacciavano a piedi.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che l'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati in materia di armi permane anche quando siano superati i termini ordinari previsti dall'art. 449 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37602 del 17/09/2008 - dep. 03/10/2008, Kranjec, Rv.
241126); in effetti, la deroga introdotta dall'art. 12 bis d.l. n. 306 del 1992 si estende ai "termini" indicati nel predetto articolo,
compresi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio direttissimo, se ammissibile, deve svolgersi (Sez. 1, n. 27657 del 30/05/2007 - dep. 12/07/2007, P.M. in proc. Zancanella, Rv. 237024); tale interpretazione trova conferma nell'art. 452, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce la restituzione degli atti al P.M. "se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449", quindi includendo il mancato rispetto dei termini nei "casi" e non nei "modi" del rito (Sez. 1, n. 4978 del 21/03/2000 - dep. 21/04/2000, Grancini Led altri, Rv. 216224).
In questa giurisprudenza, ribadita anche per altri casi di giudizio direttissimo obbligatorio (Sez. 1, n. 22790 del 13/05/2009 - dep. 03/06/2009, P.M. in proc. Sami, Rv. 244514), la sentenza Sez. 6, n. 35828 del 25/09/2006 - dep. 25/10/2006, P.M. in proc. Campi, Rv. 235652 è rimasta isolata, non determinando un conflitto, come evidenziato dal ricorrente.
Non basta: il ricorrente non tiene conto che, in primo grado, dopo che il Giudice aveva respinto l'eccezione concernente la nullità della citazione per il giudizio direttissimo, egli aveva chiesto ed ottenuto di essere ammesso al rito abbreviato.
Come è noto, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012 - dep. 30/11/2012,
Paludi e altro, Rv. 254081), caratteristica che deve essere esclusa con riferimento a quella eccepita, ritenuta nullità relativa (Sez. 1, n. 10231 del 26/09/1995 - dep. 10/10/1995, Di Stefano, Rv. 202684) o addirittura irregolarità sanabile con la rimessione degli atti al P.M.: ne consegue che la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (vedi, per altre nullità di ordine procedurale, recentemente Sez. 1, n. 15157 del 03/04/2012 - dep. 19/04/2012, Hewa Walimunige e altro, Rv. 252234, sul caso di difetto di notifica del decreto di giudizio immediato, e Sez. 1, n. 949 del 08/11/2011 - dep. 13/01/2012, Piacente, Rv. 251669, su nullità derivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3).
2. L'effetto sanante opererebbe anche con riferimento alla dedotta nullità relativa alla citazione per il giudizio direttissimo anche per la fattispecie incriminatrice che non lo permette (secondo motivo di ricorso); ma, appunto, esattamente la Corte ha ritenuto la nullità relativa e, quindi, non tempestivamente eccepita. In effetti, non si vede in che modo la mancata separazione da parte del P.M. possa avere inciso sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza del difensore (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)).
3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Nessuna manifesta illogicità si rinviene nell'argomentazione della Corte, che ritiene che le munizioni rinvenute nell'abitacolo del veicolo fossero codetenute dai due imputati: poiché SS e RA avevano la disponibilità di un solo fucile, evidentemente le munizioni erano relative a quel fucile che l'odierno ricorrente stava usando.
Analogamente, la Corte motiva adeguatamente la convinzione che anche la lepre ferita fosse stata colpita con le medesime modalità di caccia vietata in cui RA era stato sorpreso, indicando il dato del ferimento recente (l'animale era ancora vivo) e dell'impossibilità di illuminare l'area di caccia con fonte luminosa diversa dai fari del veicolo.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Segue per legge, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013