Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., in relazione all'instaurazione del giudizio direttissimo per i reati in materia di armi ed esplosivi, in quanto, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, deve considerarsi emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, affermando che ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio tale giudizio, anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., deve ritenersi che la deroga si estenda ai "termini" indicati nel medesimo articolo, compresi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio direttissimo, se ammissibile, deve svolgersi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2007, n. 27657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27657 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 30/05/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2233
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008141/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SAVONA;
nei confronti di:
1) LA IO, N. IL 07/09/1946;
avverso ORDINANZA del 16/01/2007 TRIBUNALE di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - Il Pubblico Ministero presso il tribunale di Savona impugna l'ordinanza dello stesso tribunale, emessa in data 16.1.2007, con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al P.M. per l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 449 c.p.p. per la promozione del giudizio direttissimo, in relazione al reato a carico di EL EZ, imputato del delitto p. e p. dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, come modificati dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10
e 14.
Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha erroneamente ritenuto, secondo l'impugnante, che anche nel caso di giudizio direttissimo in materia di armi ed esplosivi D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 bis, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356,
debbano essere osservati i termini di cui all'art. 449 c.p.p.. Il richiamo ai "casi" e non ai "modi" di cui agli artt. 449 e 566 c.p.p. (ora 558) - secondo l'interpretazione del Tribunale -
comporterebbe, infatti, prosegue il ricorrente, l'inderogabilità dei termini previsti dai suddetti articoli del codice di rito. Ne deriva la abnormità del provvedimento che ha disposto una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria adesiva alla tesi esposta dal tribunale.
2. - Il ricorso è fondato e va accolto. Con decisione precedente, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, non potendosi riscontrare elementi nuovi rispetto a quelli valutati in quella sede, questa stessa sezione della Corte (Sez. 1^, 11.2.2004, n. 10368, non massimata) ha già stabilito che - ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio il giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini, (vedi L. n. 189 del 2002 in materia di immigrazione clandestina, L. n. 356 del 1992, art.12 bis in materia di armi ed esplosivi, L. n. 205 del 1993, art. 6, comma 5 in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) -
deve ritenersi che la deroga comprenda anche i "termini" indicati nell'art. 449 c.p.p., da ritenersi compresi appunto nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio, se ammissibile, deve svolgersi (Cass. sez. 1^ n. 2161 del 16/6/2000, rv. 216196; Cass. sez. 1^ n. 4978 del 21/4/2000, proc. Grancini;
Cass. sez. 1^ n. 4023 del 25/7/1996, rv. 205358).
Orbene, nel caso di specie, poiché il reato per il quale si procede prevede come obbligatorio il rito direttissimo, il provvedimento del Tribunale deve considerarsi abnorme, in quanto, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, è stato emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per il corso ulteriore.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007