Sentenza 17 settembre 2008
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L'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati in materia di armi permane anche quando siano superati i termini ordinari previsti dall'art. 449 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 37602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37602 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1143
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 007676/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KR RI, N. IL 03/05/1942;
avverso SENTENZA del 07/11/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 7/11/07 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 6/9/05 del Tribunale di Varese, riduceva, con le generiche, la pena inflitta a RA AR per i reati (accertati in Varese l'11/12/04) di illegale detenzione di arma da sparo clandestina (A), già riconosciuta la diminuente del fatto di lieve entità, e di detenzione abusiva di munizioni (B) e confermava nel resto. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella camera da letto dell'imputata erano trovati in un cofanetto una penna Minolux modificata in arma da sparo (senza numero di matricola) idonea ad esplodere cartucce cal. 22 e tre cartucce del detto calibro. La donna affermava di esserne in possesso, senza sapere esattamente di cosa si trattasse, dal 1990, quando aveva ospitato in casa un gruppo di amici slavi del fidanzato.
Ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (l'art. 449 c.p.p., comma 4: il giudizio direttissimo era stato celebrato oltre il quindicesimo giorno di legge e non era stato sottratto alla comune sospensione dei termini feriali) e carenza di motivazione in ordine al delitto sub A (disattese senza congruo approfondimento le giustificazioni dell'imputata). Chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (o, in ordine al secondo motivo, senza rinvio con ridimensionamento della pena).
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Il primo motivo (su cui aveva già risposto il giudice di merito) ignora il prevalente indirizzo giurisprudenziale per cui l'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati relativi alle armi (L. n. 356 del 1992, art. 12 bis) permane anche quando siano superati i termini ordinali dell'art. 449 c.p.p. (v., da ultimo: 1, c.c. 11/2/04, dep. 4/4/04, n. 10368, Arbori), e dimentica che l'udienza fissata in periodo feriale venne rinviata anche su richiesta della difesa.
Il secondo motivo propone generiche censure di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somma, a favore della Cassa delle ammende, che è congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008