Sentenza 3 aprile 2012
Massime • 1
Il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2012, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 03/04/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 338
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 31784/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE UN NU AN N. IL 28/10/1985;
2) PO IR JU N. IL 24/08/1973;
avverso la sentenza n. 6537/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero in persona del dott. D'ANGELO Giovanni sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- il difensore di WA, avvocato Lillo Bruccoleri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 marzo 2011 e depositata il 12 aprile 2011, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Como, 30 luglio 2010, di condanna alle pene della reclusione in anni cinque e mesi quattro (nel concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti) e in anni olio rispettivamente a carico di VA MU WA SA e a carico di WA IY NJ, imputati del delitto di omicidio tentato, aggravato dai motivi futili, commesso in pregiudizio di KO Nudiyanselage, in Como il 5 marzo 2010.
2. - Sulla base della prova generica, della testimonianza della persona offesa, assunta col rito dell'incidente probatorio, e delle ammissioni degli imputati i giudici di merito hanno accertato che i giudicabili avevano aggredito la vittima nel comune appartamento di via Silva, condiviso colla stessa, colpendola con calci e con pugni, cagionando la frattura delle ossa nasali e della parete laterale dell'orbita dell'occhio sinistro;
quindi, mentre WA immobilizzava da tergo KO, VA lo percuoteva ulteriormente e, quindi, lo accoltellava all'addome, provocando la parziale eviscerazione. Del ferimento, non immediatamente percepito, KO se ne avvedeva per la sopravvenuta sensazione di freddo e per la visione dell'intestino fuoriuscito;
riusciva, tuttavia, a invocare aiuto e ad adagiarsi sul letto, ove la pattuglia della Polizia di Stato lo rinvenne al momento dell'intervento, in occasione del quale raccolse la spontanea confessione di EW. 3. - Con riferimento ai motivi di gravame e in relaziono a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, sui punti della idoneità della azione e del dolo omicida degli appellanti, della qualificazione giuridica della concorsuale condotta e della desistenza, la Corte territoriale ha osservato quanto segue. Le caratteristiche della ferita addominale caratterizzata dalla parziale eviscerazione, in dipendenza della forza impressa alla coltellata, escludono la tesi difensiva "del colpo di striscio", e suffragano la qualificazione giuridica della condotta operata dal giudice della udienza preliminare, in termini di omicidio tentato, sia sotto il profilo della idoneità della azione che sotto quello dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo di impeto alternativo, avuto riguardo alla arma usata, al distretto anatomico attinto, alla gravità della lesione da taglio cagionata unitamente alle "plurime fratture alla testa e anche all'orbita dell'occhio". Mentre è irrilevante la circostanza clic la vittima, in costanza delle concorrenti lesioni inferte, non si sia avveduta dell'accoltellamento nella immediatezza, tanto dimostrando, piuttosto, che la condotta delittuosa fu "ancor più subdola proprio tale da cogliere di sorpresa la povera vittima (..) già raggiunta da calci e pugni".
Neppure rilevano, ai fini della esclusione della responsabilità in relazione al delitto ritenuto, le ulteriori circostanze addotte dalla difesa, che KO sia riuscito a chiamare i soccorsi e a trascinarsi sul letto ovvero che gli aggressori, alla vista delle viscere sortite "dallo squarcio nel ventre" non abbiano ulteriormente infierito, essendosi ormai perfezionato il delitto di omicidio tentato.
4. - Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione:
WA, personalmente, mediante atto recante la dal a del 24 maggio 2011, e EW col ministero del difensore di fiducia, avvocato Daniela Danieli, mediante atto, recante la data del 26 maggio 2011, depositato il 27 maggio 2011.
5. - In esito all'esame preliminare, il giudizio è stato assegnato a questa Sezione dal consigliere delegato dal Primo Presidente, con provvedimento del 18 agosto 2011.
6. - Alla odierna pubblica udienza l'issata per la trattazione dei ricorsi, la Corte ha pronunciato sentenza sulle conclusioni riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - WA sviluppa tre motivi, denunziando ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 398 cod. proc. pen., comma 3, (primo motivo); in relazione all'art. 456 cod. proc. pen., comma 3, (secondo motivo); in relazione agli artt.122, 438 e 458 cod. proc. pen. (terzo motivo), nonché -
congiuntamente con tutti i tre mezzi di impugnazione - in relazione agli art. 178, comma 1, lett. c), artt. 179 e 185 cod. proc. pen.. 1.1 - Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'incidente probatorio e la nullità di tutti gli atti successivi comprese le sentenze di entrambi i gradi del giudizio.
1.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità del decreto di giudizio abbreviato e di tutti gli atti successivi, nei termini indicati.
L'imputato, al riguardo, eccepisce la omessa notificazione del precedente decreto di fissazione del giudizio immediato, esponendo che nella relazione di mancata notificazione del 28 maggio 2010 l'ufficiale giudiziario attestò la mancata consegna del provvedimento per la irreperibilità del destinatario e che la latitanza fu dichiarata il 29 giugno 2010, un mese dopo l'emissione del decreto di ammissione al rito abbreviato.
1.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ancora - e sotto diverso profilo - la nullità del decreto di giudizio abbreviato e di tutti gli atti successivi.
In proposito l'imputato nega che il difensore di fiducia, instante per la definizione del giudizio col rito abbrevialo, possa considerarsi munito di procura speciale, in quanto la medesima era stata conferita prima dell'esercizio della azione penale e, pertanto, abilitava il legale alla richiesta del rito alternativo esclusivamente ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. e non anche ai sensi dell'art. 456 cod. proc. pen., comma 2. 2. - EW denunzia à sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 575 e 577 c.p., postulando la derubricazione del reato ai sensi dell'art.582 c.p.. Il difensore deduce: difettano la idoneità della azione e il dolo omicida;
quanto al profilo oggettivo, la ferita è stata inferta con "coltello comune da portata"; il colpo è stato vibrato "di striscio e non di punta"; le lesioni riportate dalla vittima "non possono essere considerate particolarmente gravi"; KO è stato dimesso dall'ospedale dopo una settimana di degenza: quanto all'elemento psicologico, escludono il dolo omicida la mancanza di lesioni all'intestino, indice che il ricorrente "non esercitava alcuna forza sul coltello"; la circostanza che la persona offesa non vide il giudicabile "scagliarsi contro o colpirlo": e la condotta susseguente al reato, in quanto - in carenza di alcun intervento esterno - EW, non appena si rese conto della ferita arrecata, si spaventò e fuggì; mentre, se "avesse voluto uccidere", avrebbe continuato a colpire KO.
3. - Le censure, tutte in rito, di WA non meritano accoglimento.
4. - La assenta omessa notificazione al ricorrente dell'avviso dell'incidente probatorio non è riconducibile al novero delle nullità assolute ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. in quanto non attiene alla omessa citazione dell'imputato al giudizio. E poiché non risulta - ne' il ricorrente ha prospettato - che la relativa eccezione di nullità sia proposta e coltivata nel corso del giudizio di merito, ricorre la speciale ipotesi di inammissibilità del motivo fondato (fuori dei casi di cui agli artt. 569 e 609 cod. proc. pen., comma 2) su violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 3. 5. - Per la validità e la efficacia della procura speciale, conferita per la instaurazione del giudizio abbreviato, è certamente sufficiente la menzione specifica del rito alternativo, quale oggetto del mandato processuale conferito ai fini della relativa richiesta (v. peraltro, Cass., Sez. 3^, 8 ottobre 2009, n. 44469, Franchino, massima n. 245218, secondo la quale anche la "procura speciale per la richiesta di riti alternativi non meglio specificati" attribuisce al rappresentante "il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato cosiddetto condizionato"); mentre non è necessario che la azione penale sia stata preventivamente esercitata;
ne', in difetto, l'abilitazione a instare per la definizione del giudizio col rito abbreviato deve ritenersi circoscritta in relazione alla sola fase della udienza preliminare.
I contrari assunti, in proposito, del ricorrente non hanno alcun aggancio normativo.
6. - La denunziata omessa notificazione del decreto di giudizio immediato non è punto influente e non si propaga ai successivi atti del procedimento.
Il processo è stato celebrato con diverso rito alternativo e, precisamente, col rito abbreviato instaurato in seguito alla richiesta del difensore e procuratore speciale del ricorrente. Pertanto il giudizio di primo grado resta insensibile alla validità del segmento processuale compreso tra l'esercizio della azione penale e la richiesta del rito alternativo.
La sequenza cronologica tra il decreto di giudizio immediato e il decreto di giudizio abbreviato non comporta la dipendenza giuridica del secondo dal primo nel senso previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. ai fini della propagazione delle nullità.
Il giudizio abbreviato trova, infatti, titolo giuridico autonomo nella richiesta dell'imputato e nel provvedimento del giudice che lo dispone, e prescinde dalla udienza preliminare e dagli altri riti alternativi nei quali si sia innestato, costituenti meri antecedenti procedimentali di natura occasionale, i quali non riverberano alcun specifico effetto sul giudizio.
In proposito questa Corte non condivide il contrario principio espresso nell'arresto di altra Sezione (Sez. 6^, 5 maggio 2009, n. 23783, Bonfanti, massima n. 244178), secondo il quale "la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per difetto di notifica all'imputato rende invalidi gli atti successivi e pertanto, anche gli atti del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento". Non sono, invero, confacenti le considerazioni - addotte per suffragare l'assunto - che altrimenti l'imputato, in mancanza della notificazione del decreto di giudizio immediato, sarebbe "privato della possibilità di utilizzare lo spatium deliberandi di quindi giorni .. dopo aver preso visione non soltanto del contenuto della richiesta del Pubblico Ministero, ma anche del fascicolo del Pubblico Ministero"; che dalla procura speciale in precedenza rilasciata al difensore "deriva la facoltà, ma non certo l'obbligo del difensore di richiedere il rito abbreviato" e, infine, che "la procura può essere revocata - prima della richiesta del procuratore speciale - all'esito dell'esame del fascicolo e degli atti" (v. sentenza, cit., p. 3).
Invero è pacificamente riconosciuto che il procuratore speciale dell'imputato non è mero nuncius della parte privata. E tanto è chiaramente escluso dalla possibilità del conferimento della procura speciale per richiedere più riti alternativi (in rapporto di reciproca esclusione), oltre che dal rilievo che non è necessario che l'imputato specifici, per esempio, nella procura speciale per la definizione del giudizio col rito dalla applicazione della pena a richiesta, la misura della sanzione da irrogare e nella procura speciale per il giudizio abbreviato, se la richiesta sia o no condizionata alla ammissione di prove e, in caso affermativo, neppure è necessario che l'atto rechi la indicazione specifica delle prove. Colla procura speciale l'imputato conferisce, invece, la rappresentanza processuale e attribuisce al procuratore "la capacità di essere soggetto del sottostante rapporto".
Consegue che la investitura abilita il procuratore non solo a formulare la richiesta, ma anche a operare nell'ambito del rapporto fiduciario della rappresentanza tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato.
Epperò la rappresentanza - estrinsecatasi nel positivo esercizio dal parte del procuratore speciale del mandato conferitogli -non consente di annettere giuridica rilevanza e considerazione alcuna allo "spatium deliberandi" del rappresentato, contando, invece, che al rappresentante sia stata assicurata la possibilità di esercitare, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, la opzione negoziale del rito alternativo.
E nella specie, il ricorrente, dopo l'iniziale negativa (v. ricorso p. 3), ha espressamente riconosciuto che al proprio difensore e procuratore speciale "il decreto di giudizio immediato era stato regolarmente notificato" (v. p. 5, ibidem) e che, in seguito alla suddetta notificazione, il legale aveva chiesto la definizione del processo "con il giudizio abbreviato".
7. - Peraltro - pur se il rilievo è assorbito dalle considerazioni che precedono - è appena il caso di aggiungere che, sebbene questa Corte suprema di cassazione abbia affermato il principio di diritto secondo il quale all'imputato che ha "presentato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, richiesta di giudizio abbreviato non deve essere notificato alcun avviso concernente l'udienza fissata per la celebrazione del rito" (Sez. 4^, 16 ottobre 2007, n. 19128/2008, Di Mondo, massima n. 240208), nella specie, tuttavia, il decreto di fissazione della udienza camerale, fissata per la deliberazione sulla richiesta di definizione del giudizio col rito abbreviato, è stato notificato anche al WA, evaso e latitante, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 4, presso lo studio del difensore di fiducia (e procuratore speciale), avvocata Laura Ciapparelli, in data 9 luglio 2010 (v. p. 19 del fascicolo processuale).
8. - Il ricorso di EW è infondato.
Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. In ordine alle quaestiones facti della valutazione della idoneità della condotta e dell'accertamento del dolo alternativo, giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nei paragrafi che precedono sub 2. e sub 3. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3.
9.- Conseguono il rigetto dei ricorsi di EW e di WA e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2012