Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di restituzione al pubblico ministero degli atti del giudizio direttissimo di cui all'art. 14, comma quinto quinques, D.Lgs. n. 286 del 1998, adottato sul presupposto del mancato rispetto dei termini che il codice di rito prevede per l'instaurazione del giudizio direttissimo cosiddetto ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 22790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22790 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1646
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 38485/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 ottobre 2008 dal Tribunale di Ragusa;
nel procedimento
contro
:
ME SA, nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa, ritenuto che il giudizio direttissimo nei confronti di ME SA imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, fosse stato promosso fuori dai casi previsti dall'art. 449 (in particolare, "senza il rispetto dei limiti temporali"), disponeva con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, lamentandone l'abnormità e chiedendone l'annullamento. Afferma, rifacendosi a precedenti giurisprudenziali, che "ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio il giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p." la deroga si estende anche ai termini di presentazione dell'imputato fissati dalla menzionata norma processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Stabilisce il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quinquies, che "per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo".
Per i reati anzidetti non vi è, dunque, alternativa;
il processo va obbligatoriamente celebrato con il rito direttissimo (che diventa, in sostanza, il rito "ordinario"), anche qualora si appalesi l'eventuale necessità di "speciali indagini", che in altri casi di direttissimo cd. atipico, segnatamente quelli contemplati dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-bis (per i reati concernenti le armi e gli esplosivi), dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 6, comma 5, (per i reati indicati all'art. 5, comma 1, Legge medesima), dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4, e dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art.
8-bis (per i reati indicati nell'art. 6, comma 6, art. 6-
bis, commi 1 e 2, art.
6-ter e art. 8, comma 1, Legge stessa) consente, invece, al pubblico ministero di intraprendere percorsi processuali diversi.
L'assoluta obbligatorietà del rito comporta un'inevitabile deroga alle modalità ed ai termini, che ne scandiscono i tempi, contemplati dagli artt. 449 e 558 c.p.p.. Con riguardo al reato oggetto del presente procedimento, dunque, si deve comunque far luogo all'instaurazione del medesimo fuori dei casi e senza l'osservanza dei termini previsti dall'art. 449 c.p.p. (in tal senso devono condividersi le affermazioni di Cass. 1^ 16 novembre 2007, p.m. in proc. Patru, RV 238142, secondo cui "la celebrazione è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- quinquies, anche nei confronti di imputato a piede libero e anche dopo il decorso del termine di quindici giorni indicato nell'art. 449 c.p.p., comma 4"). Ne consegue, come la giurisprudenza di questa
Corte ha già più volte avuto modo di sottolineare (cfr. Cass. 1^ 16 novembre 2007, p.m. in proc. Patru, cit., in motivazione;
Cass. 1^ 30 maggio 2007, p.m. in proc. Zancanella, RV 237024; Cass. 1^ 23 marzo 2000, p.m. in proc. Danut, RV 216196), che in casi siffatti il provvedimento con cui sia stata disposta, da parte del Tribunale, la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'inosservanza dei termini menzionati è affetto da abnormità sotto il profilo funzionale, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo nel senso auspicato dal giudice, dato che il pubblico ministero è obbligato ad esercitare ex novo l'azione penale con la citazione dell'imputato a giudizio direttissimo.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009