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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11530/2013 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Barile e MI Parte_1
Signorile; opponente
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Vittorio Brattelli e CP_1
Raffaella Pantaleo;
opposta
******** all'udienza del 24.04.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per (in sede di atto di citazione in opposizione): Parte_1
“In via preliminare ed urgente chiede che l'On.le Giudicante voglia disporre immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto N. 345/2013 emesso tal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano – Dott. Cristina Fasano….;
Nel merito … il dott. , come in epigrafe rappresentato e difeso, si OPPONE a decreto Parte_1 ingiuntivo N. 345/2013 emesso tal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano – Dott. Cristina
Fasano, emesso per preteso “riequilibrio delle disposizioni successorie” di cui al testamento olografo pubblicato dal Notaio in Noicattaro Dott. in data 20/9/2012 rep. N. Persona_1
44748 racc. 12602, per illegittimità delle somme ingiunte in decreto derivante da erronea interpretazione del testamento, CONCLUDENDO per la revoca del decreto ingiunto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e spiega DOMANDA RINCONVENZIONALE avente ad oggetto – a titolo di provvisionale – le somme determinate da ATP n. RG. 18506/09 (Trib. Ba Sez. Lav.) – sui maggiori crediti da accertarsi in apposito e separato procedimento, Codesto On.le Giudicante, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
- condannare in via principale, per crediti vantati dal Dott. nei confronti del de Parte_1 dott. , in qualità di erede che ha accettato senza beneficio di inventario, CP_2 Parte_2 la Sig.ra al pagamento, quale coobbligata in solido con gli altri coeredi, in CP_1
1 favore del dott. la somma di € 174.729,12, quale quota accertata degli utili mai Parte_1 corrisposti a quest'ultimo durante la sua partecipazione all'impresa famigliare.
- In subordine, condannare la Sig.ra al pagamento della quota parte dei CP_1 suddetti utili pari ad € 29.121,52.
- In via estremamente gradata, qualora Codesto On.le Giudicante accerti l'avvenuta compensazione dei crediti e debiti certi e liquidi sussistenti fra le parti odierne, condanni per differenza, in acconto al maggior dare da accertarsi in separata sede, la Sig.ra CP_1
al pagamento della somma di € 5.196,52, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari
[...] di causa, per la cui soccombenza deve necessariamente tenersi presente il comportamento processuale di controparte, consistito nell'aver omesso di riconoscere, in sede di ricorso, di essere debitrice dei debiti ereditari.”.
Per (in sede di comparsa di costituzione): CP_1
“In via preliminare: nullità dell'opposizione e improcedibilità del giudizio;
.. Si CONCLUDE perché l'On. Giudice adito voglia:
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 345/13 reso dal Giudice del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano il 29 luglio 2013 a carico di MI (rectius ”) Pt_1
e per l'effetto condannarlo a pagare la somma di euro 100.000,00 in sorte capitale, Pt_1 oltre interessi e spese;
- rigettare ogni contraria eccezione e richiesta spiegata dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto e per ogni altro motivo innanzi espresso.
Con conferma delle spese liquidata in fase monitoria e vittoria delle competenze del presente giudizio d'opposizione”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2013 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data
29.07.2013 su ricorso della germana per l'importo di € 100.000,00, oltre interessi CP_1
e spese legali.
Preliminarmente, invocava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
345/2013 attesa la mancanza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e considerato che detto decreto era stato emesso per somme differenti da quelle indicate nel testamento olografo datato 17.12.2005 ed a firma del de cuius pubblicato dal Notaio Dott. in data 20.09.2012 Parte_2 Persona_1 rep. n. 44748 racc. n. 12602), che lo aveva onerato di versare una somma complessiva di € 100.000,00
a favore dei germani , ed (€ 25.000,00 cadauno), CP_1 Parte_3 Pt_4 Per_2 anziché la somma di € 100.000,00 ciascuno.
Eccepiva l'illegittimità delle somme ingiunte a causa dell'erronea interpretazione del citato testamento olografo, l'inesattezza e l'eccessiva onerosità della pretesa creditoria e formulava, altresì, una domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere sia il pagamento degli oneri retributivi, contributivi e previdenziali per l'attività prestata dal 1978 al 2005 nell'attività di famiglia “Impresa Famigliare Farmacia del Popolo” (cui si era reso inadempiente il de cuius) sia il pagamento da parte dei coeredi dei debiti residui afferenti alla citata attività commerciale.
Raccontava che il de cuius dott. ra deceduto in data 28.09.2010 e che l'opposta e Parte_2 germana era una coerede. CP_1
2 Precisava che sin dall'apertura della successione legittima tutti i germani gli avevano CP_1 affidato, unitamente al fratello MI, la gestione provvisoria della citata farmacia, in quanto unici eredi titolati all'esercizio della professione di farmacista.
Deduceva che nel periodo antecedente alla morte del de cuius la gestione della farmacia era stata affidata ad un amministratore di sostegno (avv. , il quale aveva rilevato che Controparte_3
l'attività di famiglia aveva un'esposizione debitoria consolidata di circa € 550.000,00 ed un'esposizione debitoria corrente di circa € 300.000,00, causata dalla distrazione giornaliera delle somme incassate per scopi personali da parte di tutti i familiari.
Riferiva che tutti gli eredi avevano accettato l'eredità senza beneficio di inventario e che in data
20.09.2012 il notaio di Noicattaro aveva pubblicato un testamento olografo datato Persona_1
17.12.2005 redatto dal defunto padre (rep. n. 44748 – racc. n. 12602), ove era stato disposto che la farmacia di famiglia venisse lasciata in eredità ai figli e con onere a Parte_1 CP_4 loro carico di “versare ognuno per proprio conto la somma di euro centomila/00” in favore dei restanti coeredi.
Adduceva che il decreto ingiuntivo opposto ingiungeva il pagamento di € 100.000,00 in favore della germana tuttavia, secondo la lettera del citato testamento, la somma da liquidare CP_1 in favore di ciascun coerede doveva ritenersi pari ad € 25.000,00.
Sosteneva che la germana avesse trattenuto indebitamente la quota parte di € CP_1
1.875,00, derivante dalla vendita della villa di famiglia (alienata per € 45.000,00), motivo per cui costei avrebbe potuto al più vantare un credito pari ad € 23.125,00.
Esponeva che, durante la gestione amministrata della farmacia, aveva scoperto che non erano stati accantonati gli utili dell'impresa familiare che gli spettavano e che non erano stati versati gli oneri contributivi per tutto il lasso di tempo in cui aveva prestato la sua attività lavorativa, motivo per cui aveva introdotto un procedimento per A.T.P. finalizzato all'accertamento della propria quota di partecipazione agli utili mai corrisposti.
Precisava che solo la farmacia era oggetto di successione testamentaria e che tutti i germani avrebbero dovuto rispondere dei debiti dell'impresa familiare (cessata nel 2005 per volontà del de cuius, il quale aveva deciso di proseguire la propria attività come ditta individuale “Farmacia del Popolo del Dott. Giovanni Tateo”). Concludeva sostenendo che la “Farmacia del Popolo” costituiva un legato e ciò comportava che i legatari non potessero rispondere oltre i limiti dello stesso.
All'udienza dell'8.01.2014 il Giudice, rilevata la nullità della citazione per omesso rispetto dei termini di comparizione, disponeva la rinnovazione della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 18.06.2014 si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'opposizione e l'improcedibilità del CP_1 giudizio.
Deduceva che il de cuius aveva tramandato ai propri figli la “Farmacia del Popolo”, adottando la forma dell'impresa familiare dal 1978 al 2005.
Riferiva che il defunto padre aveva tentato di risolvere i dissidi tra fratelli e di tutelare i diritti successori dei quattro figli non farmacisti ( , e , impartendo Parte_3 Per_2 CP_1 Pt_4 precise direttive al proprio legale, contenute nella scrittura privata datata 28.03.2006 sennonché, era stata rinvenuta una scrittura privata dattiloscritta recante data 30.12.2005 avente ad oggetto la promessa di vendita della “Farmacia del Popolo” a per un prezzo di € 600.000,00, CP_4
3 di cui € 200.000,00 da detrarre a causa di un asserito rimborso per un debito pregresso elargito in contanti in favore del de cuius.
Riferiva che era stata rinvenuta un'ulteriore scrittura privata dattiloscritta recante data 22.12.2005 avente ad oggetto un preliminare di vendita della quota del 50% della citata farmacia a Parte_1 per un prezzo di € 400.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente in contanti.
Adduceva che l'odierno opponente aveva proposto due ricorsi per l'interdizione del padre, rispettivamente in data 10.07.2007 ed in data 20.10.2007, entrambi rigettati, nonché che in data
10.11.2009 era stata nominato in via provvisoria un amministratore di sostegno (confermato il
07.04.2010) e che si erano succedute numerose azioni giudiziarie intraprese dal germano
[...]
CP_4
Precisava che, nelle more della gestione provvisoria della farmacia da parte dei germani e Pt_1
MI, era stato rinvenuto un testamento olografo del 17.12.2005, pubblicato in data 20.09.2012, in forza del quale, MI e erano divenuti i proprietari della farmacia di famiglia. Parte_1
Riferiva che costoro avevano costituito in data 25.09.2012 una società in nome collettivo denominata
“Farmacia del Popolo dei Dottori MI Vito Tateo”.
Affermava che il de cuius nel citato testamento aveva onerato i figli assegnatari della citata farmacia di versare “ognuno per proprio conto”, la somma di € 100.000,00 ciascuno in favore dei restanti coeredi non farmacisti ( , e non, come sostenuto da parte CP_1 Pt_3 Per_2 Pt_4 opponente, la somma di € 100.000,00 da suddividersi tra tutti i coeredi (€ 25.000,00 cadauno).
Sosteneva che tale tesi trovava conferma anche nella volontà manifestata dal defunto padre nella comunicazione del 08.05.2006, ove aveva ipotizzato la cessione della farmacia in parti uguali ai figli e , con onere a carico di quest'ultimi di rendergli la somma complessiva non CP_4 Pt_1 inferiore ad € 800.000,00 “sotto forma corrispettiva o modale a seconda dello strumento di trasferimento da destinarsi al riequilibrio dei diritti successori dei germani”.
Eccepiva sia l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, essendo stato demandato l'accertamento del credito asseritamente vantato alla competenza del Giudice del
Lavoro, sia che l'istanza inibitoria proposta fosse priva di fondamento giuridico considerato che la somma ingiunta era certa, liquida ed esigibile ex art. 642 c.c. in quanto fondata sul citato testamento olografo pubblicato il 20.09.2012.
Con ordinanza del 19.05.2015 (depositata il 21.05.2015) il Giudice respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione sollevata da parte opposta, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 345/2013 depositato il 02.08.2013 e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie (in cui, da un canto, reiterava l'istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, domandava la sospensione del giudizio e la rimessione dello stesso al Presidente del Tribunale al fine di riunirlo con il procedimento iscritto al n. 388/2011 R.G pendente dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano – ed instava affinché il Giudice disponesse una C.T.U. finalizzata a determinare il reale ammontare della massa ereditaria, accertandone i debiti ed i crediti mentre, d'altro canto, riferiva che CP_1
l'opponente nelle more del presente giudizio aveva frapposto diverse opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso gli atti di precetto notificatigli e che la causa era matura per la decisione), con ordinanza del
13.02.2016, depositata il 16.02.2016, il Giudice rigettava sia la richiesta di sospensione ex art. 295
c.p.c. formulata dall'opponente sia la nuova istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo sia le richieste istruttorie dell'opponente, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
4 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2017 insisteva per l'ammissione Parte_1 delle richieste istruttorie e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione (ivi compresa la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto) mentre parte opposta domandava l'integrale rigetto dell'opposizione e di ogni altra richiesta rassegnata da controparte, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00, oltre interessi, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in suo favore della somma di € 10.000,00. Con ordinanza del 25.07.2019 il Giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma II c.p.c. depositata da il 09.07.2019, ritenendone non sussistenti i presupposti. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2021 parte opponente domandava la sospensione del presente giudizio unitamente alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerata l'introduzione da parte del germano
[...] di un procedimento per querela di falso avverso il verbale di pubblicazione del menzionato CP_4 testamento olografo. Di contro, nelle note di trattazione scritta depositate in via CP_1 telematica il 18.05.2021 eccepiva l'inammissibilità delle richieste di controparte, instando per il loro integrale rigetto.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
********
1) Sulle istanze di ammissione delle richieste istruttorie, di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 345/2013 depositato il 02.08.2013 e di sospensione del presente giudizio.
1.1- Preliminarmente, devesi rigettare la richiesta reiterata in comparsa conclusionale da Parte_1 di ammissione delle prove articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 18.07.2015 afferenti all'ammissione della prova per testi e alla nomina di una C.T.U., volta ad accertare “
1. il valore odierno della farmacia di famiglia in relazione a tutti i parametri caratterizzanti l'attività d'impresa da un lato e quella peculiare della specifica natura di Farmacia, al netto delle passività;
2. il valore della farmacia alla data di presunta redazione del testamento e confrontata col valore attuale della stessa;
3. il valore della farmacia al momento della apertura della successione del Dott. con particolare Parte_2 riferimento al valore complessivo del patrimonio del Dott. ed al valore relitto che Parte_2 andrebbe attribuito agli altri eredi;
3. il valore del patrimonio ereditario del Dott. Parte_2 al momento dell'apertura della successione;
4. il valore delle anticipazioni effettuate dal Dott.
in favore del Dott. come rivenienti dalle risultanze contabili della Parte_2 CP_4
Farmacia del Popolo fra cui assegni a firma del Dott. emessi in favore del Dott. Parte_2
ed incassati sino ad oggi dallo stesso;
5. la consistenza dei redditi di ciascun creditore CP_4 opposto al momento dell'acquisto delle rispettive case di proprietà in relazione alle diminuzioni ed ai prelievi operati sulle casse della farmacia nei rispettivi periodi di acquisto e nei periodi immediatamente antecedenti e successivi”.
Ebbene, come correttamente rilevato dal precedente Giudice con ordinanza depositata il 16.02.2016,
“i mezzi istruttori richiesti dall'opponente nella ridetta memoria istruttoria (C.T.U. e prova testimoniale – cfr. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opponente), in disparte qualsiasi pur possibile considerazione circa la formulazione dei singoli capitoli di prova per testi, si appalesano prima facie inammissibili per difetto di rilevanza, in relazione al thema decidendum di
5 questo giudizio di opposizione, rappresentato esclusivamente, per un verso dal credito portato dal decreto qui opposto e, per altro verso, dal controcredito vantato dall'opponente nei termini già delibati nell'ordinanza del 21.05.2015”, motivazione che questo Giudice condivide appieno.
1.2- Sempre preliminarmente, devesi rigettare l'istanza reiterata in comparsa conclusionale da parte opponente di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 345/2013 depositato il 02.08.2013.
Ebbene, appare opportuno rammentare che il precedente Giudice già con ordinanza depositata il
21.05.2015 aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del citato decreto ingiuntivo formulata in sede di atto di citazione in opposizione, non ritenendo apprezzabili i gravi motivi addotti da per sospendere l'esecutorietà dell'opposto decreto. Parte_1
Ancora, con ulteriore ordinanza depositata il 16.02.2016 il precedente Giudice aveva rigettato nuovamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del citato decreto (reiterata dall'opponente nella citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 depositata il 18.07.2015), così specificando: “Quanto, poi, alla nuova richiesta di sospensione “dei decreti confermati nella loro provvisoria esecuzione”, l'opponente allude nuovamente, non solo allo specifico decreto ingiuntivo da lui contestato, ma anche ad altri analoghi decreti emanati nei suoi confronti su istanza, però, di altre persone, e da lui opposti in distinti, ma coevi procedimenti. In ogni caso, questo
Giudice, con la richiamata ordinanza del 21.5.2015, ha, tra l'altro, respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto. E tutto quanto deduce l'opponente, peraltro solo nella sua memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., non appare in grado di scalfire le diffuse considerazioni già svolte in tale ancor recente provvedimento”.
Ebbene, questo Giudice non può che confermare i rilievi e le conclusioni a cui è addivenuto il precedente Giudice, di cui alle ordinanze depositate rispettivamente il 21.05.2015 ed il 16.02.2016, fermo restando che nelle more del presente giudizio, ha più volte reiterato l'istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 345/2013 nonostante il combinato disposto di cui agli artt. 648 e 177 c.p.c. preveda espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
1.3- Ancora, deve essere rigettata l'istanza reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.04.2024 da di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Parte_1
Ebbene, non si ravvisano i presupposti per addivenire all'accoglimento della richiesta di parte opponente atteso che la sospensione necessaria del processo può trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico – giuridico e non anche qualora oggetto della controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico.
Nel caso di specie, il procedimento ancora pendente iscritto presso il Tribunale di Bari al n.
15247/2020 R.G. non si pone in rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio atteso che, come correttamente rilevato dall'opposta, la querela di falso proposta dal coerede afferisce CP_4 al verbale di pubblicazione del testamento olografo per cui è processo e non anche al suo contenuto.
2) Sull'opposizione al decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez.
Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 su ricorso della germana CP_1 per l'importo di € 100.000,00. 2.1- Appare opportuno precisare che l'opponente nella propria comparsa conclusionale Parte_1 depositata il 24.06.2024 ha posto a fondamento della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data
6 29.07.2013 su ricorso della germana per l'importo di € 100.000,00, rilievi CP_1 divergenti rispetto a quelli contenuti nell'atto introduttivo.
Difatti con atto di citazione in opposizione notificato in data 16.10.2013 ha proposto Parte_1 opposizione al citato decreto ingiuntivo “per l'illegittimità delle somme ingiunte in decreto derivante da erronea interpretazione del testamento, da inesattezza ed eccesiva onerosità della pretesa creditoria”, sostenendo che il de cuius con testamento olografo datato 17.12.2005 e pubblicato dal
Notaio Dott. in data 20.09.2012 rep. n. 44748 racc. n. 12602, avesse voluto onerare Persona_1 ciascun figlio farmacista ( e di versare la somma di € 100.000,00 in Parte_1 CP_4 favore dei germani ed (€ 25.000,00 ciascuno) Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2 anziché, come erroneamente interpretato dal Giudice della fase monitoria, la somma di € 100.000,00 ciascuno.
Di contro, nella citata comparsa conclusionale l'opponente sostiene che l'asserita situazione debitoria della farmacia per cui è processo dia luogo ad “un'assoluta non debenza di alcunché a titolo di modus ex art 671 c.c.”, e che “mai il testatore avrebbe potuto voler attribuire a questi ultimi (i figli
, , e ”, una dazione, a carico dei germani farmacisti, di euro CP_1 Pt_3 Per_2 Pt_4
100.000,00 ciascuno”.
Pur riconoscendosi che solo al punto sub 18 dell'atto introduttivo l'opponente avesse dedotto laconicamente che “la farmacia è oggetto di legato” e che “ciò comporta che i legatari non possano rispondere oltre del legato”, costui non ha provato, contrariamente a quanto sostenuto, la totale assenza di valore economico della farmacia, posto che dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta (bilanci 2014 e 2015 della CP_1 Controparte_5
”), emerge che la ridetta attività, nonostante l'asserita esposizione debitoria,
[...] nell'anno 2014 avesse conseguito un utile di esercizio di € 135.189,94 (al netto delle passività) e nell'anno 2015 un utile di esercizio pari a € 297.938,40.
Pertanto, come correttamente rilevato da controparte nella memoria di replica depositata il
15.07.2024, le nuove argomentazioni spese, negli iscritti ex art. 190 c.p.c. dell'opponente, a fondamento della domanda di opposizione al decreto ingiuntivo, debbono ritenersi del tutto irrilevanti ai fini decisori.
2.2- Ciò posto, nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Deve premettersi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo che, si pone come ulteriore fase del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contradditorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia sulla base dei documenti prodotti nella fase monitoria sia su quella dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Una volta proposta l'opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano, dunque, le posizioni sostanziali rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta e i conseguenti oneri probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo ex art. 2697 c.c., posto che solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto.
Ne consegue che, mentre al convenuto (opponente – attore in senso formale) compete addure e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, è il creditore (opposto –
7 convenuto in senso formale) che continua ad avere la sostanziale veste di attore e a sottostare ai conseguenti oneri probatori afferenti alla domanda proposta.
In definitiva il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055; Cass. 7 settembre 1977 n. 3902; Cass. 11 luglio 1983 n. 4689; Cass. 9 aprile 1975
n. 1304; Cass. 8 maggio 1976 n. 162) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella fattispecie de qua, parte opposta ha assolto compiutamente all'onere gravante su di essa ex art. 2697 c.c., producendo, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione inerente al credito azionato.
Ebbene, di fronte alle due contrapposte tesi, occorre valutare il materiale istruttorio in atti, attesa la natura documentale della controversia.
All'uopo ha prodotto sia il verbale di deposito e pubblicazione del testamento CP_1 olografo pubblicato dal notaio in data 20.09.2012 (rep. n. 44748 – racc. n. 12602) Persona_1 sia una copia della scheda testamentaria redatta dal de cuius datata 17.12.2005, Parte_2 posta a fondamento della propria pretesa.
L'opponente sostiene che il decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato in data 02.08.2013), su ricorso della convenuta per l'importo di € 100.000,00 sia stato disposto “per somme CP_1 diverse e superiori rispetto a quelle disposte nel testamento olografo del dott. , che Parte_2 invece prevede la dazione complessiva di € 100.000,00 da parte del Dott. , da dividersi fra Parte_1
, , ed , e quindi per € 25.000,00 cadauno e non 100.000,00 Parte_3 CP_1 Pt_4 Per_2 cadauno..” mentre parte opposta ritiene che il de cuius abbia onerato l'odierno opponente Pt_1
di versare ai coeredi non farmacisti ( , ed la somma
[...] Parte_3 CP_1 Pt_4 Per_2 di € 100.000,00 cadauno.
Compito del Giudice di merito è quello di accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c. (“nell'interpretare il contratto si deve indagare quel sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”), applicabile con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (ex multis, Cass. n. 20899/2020, Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 23278/2013). Pt_ In particolare, il citato testamento olografo testualmente dispone: “… lascio ai miei figli e
MI la mia farmacia in parti uguali cosi come si trova;
tutti i crediti e le obbligazioni contratti Pt_ attinenti alla farmacia sono di loro spettanza;
faccio obligo ai mie figli e MI di versare ognuno per propio conto le somme di euro centomila/-00 alla mia diletta GL , a nio figlio CP_1
, e ”. Pt_3 Per_2 Pt_4
Deve ritenersi che, nel caso di specie, come già rilevato dal precedente Giudice con ordinanza depositata il 21.05.2015 (“Ritiene, il Tribunale che il tenore letterale della disposizione testamentaria de qua, al netto degli errori ortografici e materiali evidenti, indirizzi ad interpretare la volontà del de cuius nel senso sostenuto da parte opposta. In tale direzione, gioca in primo luogo un dato negativo, ma non dimeno obiettivo e significativo: il testatore non ha adottato alcuna espressione che sarebbe stata indicativa chiaramente o indirettamente della volontà suddividere l'importo di €
100.000,00, come ad es., specificando che ad ognuno dei quattro onorati competeva la somma di € 25.000,00, che la somma di € 100.00,00 era “complessiva” e/o da ripartire tra i beneficiari in parti uguali, e via ipotizzando. In positivo, poi, appare dirimente il rilievo che il testatore si sia espresso
8 al plurale con riferimento all'onere in danaro, parlando de “le somme di euro centomila”, e non di una sola somma di € 100.000,00, e ciò con riferimento ad una coerente individuazione di una pluralità di onorati, ossia le quattro persone ivi nominate specificatamente;
il che induce univocamente a concludere che ognuna di queste ultime dovesse essere destinataria di un importo di
€ 100.000,00, non emergendo affatto l'intenzione del de cuius di far assumere altra portata alla circostanza che i beneficiari dell'onere fossero molteplici”), il testatore con le citate specifiche disposizioni abbia inteso onerare i figli e di versare rispettivamente € Parte_1 CP_4
100.000,00 in favore di ciascun coerede ed , per Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2 un onere complessivo di € 400.000,00 cadauno (a carico dei figli farmacisti e Parte_1 [...]
. CP_4
Dunque, non appare condivisibile l'interpretazione fornita da parte opponente, finanche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il testo delle disposizioni ivi contenute nel ridetto testamento Pt_ andrebbe letto nella seguente maniera “faccio obbligo ai miei figli e MI di versare ognuno per proprio conto la somma di euro centomila/00 alla mia diletta GL , a mio figlio , CP_1 Pt_3
e ” (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale), sul presupposto che il de cuius non Per_2 Pt_4 avrebbe mai potuto disporre in favore dei figli MI e “un lascito gravato da una debitoria Pt_1 superiore ad un milione di euro” e di contro obbligarli a versare in favore dei coeredi la somma complessiva di € 400.000,00. Tuttavia, l'interpretazione individuata da codesto ufficio trova conferma anche: A) nel contenuto della scrittura privata datata 30.12.2005 afferente alla promessa di vendita della “Farmacia del
Popolo” e sottoscritta dal de cuius e dal germano in cui è dato leggersi che “il CP_4 dottor si obbliga a vendere al dott. l'azienda-farmacia in premessa Parte_2 Persona_3 indicata, ubicata in Rutigliano (Bari) alla via Cairoli 37… il corrispettivo per l'avviamento, i mobili
e le attrezzature tutte è convenuto in complessivi € 600.000,00 (seicentomila)… con la sottoscrizione del presente atto, il Dott. precisa di aver ricevuto negli anni dal 2000 al 2005 dal Parte_2 dott. , suo figlio, la somma per contanti di € 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di CP_4 prestito personale, che egli si impegna a restituirgli al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita o, eventualmente a detrarla dal prezzo di cessione”; B) nella scrittura privata del 22.12.2005 avente ad oggetto un preliminare di vendita della quota del 50% della farmacia a per un Parte_1 prezzo di € 400.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente in contanti;
C) nella comunicazione del 08.05.2006 a firma dell'avv. Pantaleo (trasmessa a mezzo raccomandata A/R a tutti gli eredi di nell'interesse di quest'ultimo), in cui il de cuius, nel tentativo di Parte_2 riequilibrare i rapporti familiari, aveva ipotizzato “la cessione in parti uguali – e nelle forme e misura che risulteranno economicamente più convenienti – della proprietà della farmacia ai due figli Pt_ MI e , che contestualmente dovranno restituirgli provvista complessiva non inferiore a €
800.000,00 (ottocentomila) netti, sotto forma di corrispettiva o modale, a seconda dello strumento di trasferimento, da destinarsi al riequilibrio dei diritti successori dei germani”.
Ebbene, dalla disamina della citata documentazione emerge che il de cuius aveva sempre stimato il valore della farmacia in € 800.000,00 e che:
- nella scheda testamentaria datata 17.12.2005 aveva disposto che i figli farmacisti versassero la somma complessiva di € 800.000,00 (€ 400.000,00 ciascuno) in favore dei germani
[...]
, ed;
Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2
- nella scrittura privata datata 30.12.2005 aveva concordato che il figlio CP_4 dovesse versare in suo favore la somma di € 600.000,00 per l'acquisto della farmacia di famiglia, ridotta ad € 400.000,00 per un precedente prestito;
9 - nella scrittura privata del 22.12.2005 aveva concordato che il figlio dovesse Parte_1 versare in suo favore per la quota del 50% della farmacia la somma di € 400.000,00, di cui €
150.000,00 versati contestualmente in contanti;
- nella comunicazione del 08.05.2006 a firma dell'avv. Pantaleo aveva ipotizzato la cessione della farmacia ai due figli e per una somma complessiva non Parte_1 CP_4 inferiore ad € 800.000,00. A tutto ciò si aggiunga, ad abundantiam, che nel “verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo adesione – acquiescenza – accettazione di eredità – rinunzia all'azione di riduzione” recante la data del 20.09.2012 a rogito del notaio è dato leggersi che: “…i costituiti Persona_1 signori e CP_1 Parte_5 CP_6 CP_4 Parte_1
con questo stesso atto, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, dichiarano di Parte_6 prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza alla volontà testamentaria che precede, rinunziando ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunziando altresì ad ogni azione di riduzione reciproca e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi definitivamente devoluta, in forza del testamento medesimo;
i costituiti tutti inoltre, con questo stesso atto, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, dichiarano di accettare, come accettano, puramente e semplicemente l'eredità devoluta in loro favore…”. In definitiva l'opposizione dev'essere rigettata e dev'essere confermato per intero (anche in punto di spese di lite) il decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di
Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato il 02.08.2013) su ricorso di per l'importo CP_1 di € 100.000,00 “oltre gli interessi come da ricorso (n.d.r. monitorio) sino all'integrale soddisfo”.
3) Sulle domande riconvenzionali formulate da Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di condanna formulata da nei confronti di Parte_1 [...] volta al pagamento, a titolo di “provvisionale”, delle somme determinate in sede di A.T.P. CP_1 iscritto al N. 18506/09 R.G. – Tribunale di Bari Sez. Lavoro – afferenti ai crediti dal primo vantati nei confronti del de cuius (consistenti negli utili derivanti dalla sua partecipazione all'impresa familiare).
L'opponente, in via principale, ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore dell'intero ammontare dei crediti asseritamente vantati nei confronti del de cuius pari ad €
174.729,12; in via subordinata ha domandato la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della quota parte degli asseriti utili pari ad € 29.121,52; in via gradata, qualora il Tribunale avesse accertato l'avvenuta compensazione dei crediti e debiti sussistenti tra le parti in causa, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 5.196,52 a titolo “di acconto al maggior dare da liquidarsi in separate sede”.
Di contro, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa richiesta, atteso che la compensazione dei crediti asseritamente vantati era legata ad un accertamento sub iudice.
Ebbene, tutte le istanze di parte opponente possono essere trattate congiuntamente.
Sul punto, già il precedente G.I. con ordinanza depositata il 21.05.2015 aveva osservato che “Non si capisce un'impostazione in base alla quale, da un lato vengono richieste in riconvenzione, a titolo di una non meglio precisata provvisionale (della quale, comunque, non viene indicato il fondamento normativo), le somme determinate in sede del cenato A.T.P. sui maggiori crediti vantanti dall'opponente che lo stesso ammette che sarebbero da accertarsi in apposito e separato procedimento, e quindi non in questa sede, e, dall'altro, sempre in riconvenzionale, viene qui richiesta la condanna della controparte alle somme gradatamente pretese, con l'eventuale compensazione dei crediti e debiti tra le parti”.
10 A ciò deve aggiungersi che l'opponente non risulta aver promosso alcun giudizio presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro finalizzato all'accertamento dei dedotti crediti vantati nei confronti del de cuius per l'attività espletata presso l'impresa familiare nonostante egli stesso, in sede di atto di citazione in opposizione, avesse domandato la condanna dell'opposta al pagamento delle somme determinate in sede di A.T.P. iscritto al N. 18506/09 R.G. “sui maggiori crediti da accertarsi in apposito e separato procedimento”, riconoscendo, dunque, la competenza funzionale del Giudice del
Lavoro (circostanza già rilevata con la citata ordinanza depositata il 21.05.2015).
Ciò posto, sebbene sia prevista la possibilità per il Giudice di dichiarare la compensazione per la parte del debito che egli riconosce esistente e disporre la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, nel caso di specie, non può applicarsi né l'istituto della compensazione legale ex art. 1243 comma I c.c. (“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono liquidi ed esigibili”), né quello della compensazione giudiziale ex art. 1243 comma II c.c. (“Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”), considerato che l'effetto estintivo della compensazione presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e che il controcredito sia stato accertato in modo definitivo, mediante accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito (presupposti, tuttavia, non sussistenti nel caso di specie)
Non appare condivisibile la tesi di parte opponente, reiterata finanche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il credito asseritamente vantato nei confronti del de cuius, quantificato in
€ 174.729,12 nella relazione del 08.07.2013 a firma del dott. , resa nel procedimento Persona_4 per A.T.P. iscritto al N. 18506/09 R.G., corrisponderebbe ora ad un debito dei coeredi nei suoi confronti, nonostante tali importi non siano stati accertatati sub iudice e il credito vantato non sia stato provato.
Sul punto, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciante sulla questione relativa alla compensazione dei crediti, risolvendo il contrasto sorto in merito alla possibilità di compensare un credito “litigioso”: “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi,
o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza
11 dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”. (cfr. Cass. S.S.U.U., 15 novembre 2016, n. 23225).
Nel caso di cui trattasi, non può dichiararsi la compensazione invocata da parte attrice, non fondandosi la sua istanza su un credito la cui esistenza sia stata dichiarata giudizialmente ed il cui esito sia divenuto definitivo.
Peraltro, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, già menzionato nella citata ordinanza deposita il 21.05.2015, secondo cui gli artt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del de cuius, dall'altro, tra i quali non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del de cuius; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato disposto con l'art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il de cuius, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria (Cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 14629 del 24 agosto 2012).
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, devesi rigettare tutte le istanze promosse in via riconvenzionale da parte opponente.
4) Sulla domanda ex art 96 commi I e III c.p.c. avanzata da CP_1
Nel caso di specie ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza ex artt. 96 c.p.c., proposta da parte opposta.
Invero, per la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. si ravvisa il presupposto della mala fede, stante l'abuso del processo operato dall'opponente, il quale non solo nel presente giudizio ha reiterato svariate volte le istanze di sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di sospensione del giudizio nonostante le pregresse pronunce di segno contrario con un verosimile intento dilatorio ma ha anche inteso mutare le proprie difese e le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi ogniqualvolta conferiva mandato professionale ad un nuovo difensore, oltre a proporre numerosi giudizi avverso i germani aventi ad oggetto il medesimo contenzioso relativo alla farmacia, permanendo tra l'altro a distanza di oltre un decennio dalla pubblicazione del testamento il suo inadempimento nei confronti dei germani in considerazione dell'esecuzione infruttuosa sui suoi beni (confluiti in un fondo patrimoniale, poi dichiarato inopponibile in sede giudiziale) e nonostante in detto arco temporale l'opponente abbia continuato a gestire la farmacia di famiglia, il tutto nella piena consapevolezza di aver comunque assunto comportamenti non compatibili con le proprie pregresse volontà, risultando per tabulas che egli avesse espressamente accettato il testamento paterno nel verbale di pubblicazione del testamento del 20.09.2012.
Ebbene, l'ammontare della condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. viene determinato in via equitativa nella misura di € 10.000,00 (come richiesto dalla controparte), così allineandola in parte alla misura dei compensi liquidati per le spese processuali (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 10/04/2024, n.
9679; Cassazione civile, sez. III, 04/07/2019, n. 17902).
5) Sulle spese di lite
Alla totale soccombenza dell'opponente consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa sostenute dall'opposta, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato col D.M. 147/2022 – di cui alla tabella “giudizio di cognizione innanzi al
12 Tribunale” – applicandosi lo scaglione “da 52.000,01 a € 260.000,00”, sulla scorta del valore dichiarato della causa dall'attore, pari ad € 174,729,12, involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria liquidate secondo i parametri medi, nonché la fase istruttoria secondi i parametri minimi, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 11530/2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie avanzata da Parte_1
2. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato il
02.08.2013), formulata dall'opponente;
3. rigetta l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata da Parte_1
4. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero (anche in punto di spese di lite) il decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013, che dichiara definitivamente esecutivo;
5. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
6. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 7. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Parte_1 opposizione, che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%:
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, lì 4 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
13
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11530/2013 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Barile e MI Parte_1
Signorile; opponente
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Vittorio Brattelli e CP_1
Raffaella Pantaleo;
opposta
******** all'udienza del 24.04.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per (in sede di atto di citazione in opposizione): Parte_1
“In via preliminare ed urgente chiede che l'On.le Giudicante voglia disporre immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto N. 345/2013 emesso tal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano – Dott. Cristina Fasano….;
Nel merito … il dott. , come in epigrafe rappresentato e difeso, si OPPONE a decreto Parte_1 ingiuntivo N. 345/2013 emesso tal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano – Dott. Cristina
Fasano, emesso per preteso “riequilibrio delle disposizioni successorie” di cui al testamento olografo pubblicato dal Notaio in Noicattaro Dott. in data 20/9/2012 rep. N. Persona_1
44748 racc. 12602, per illegittimità delle somme ingiunte in decreto derivante da erronea interpretazione del testamento, CONCLUDENDO per la revoca del decreto ingiunto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e spiega DOMANDA RINCONVENZIONALE avente ad oggetto – a titolo di provvisionale – le somme determinate da ATP n. RG. 18506/09 (Trib. Ba Sez. Lav.) – sui maggiori crediti da accertarsi in apposito e separato procedimento, Codesto On.le Giudicante, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
- condannare in via principale, per crediti vantati dal Dott. nei confronti del de Parte_1 dott. , in qualità di erede che ha accettato senza beneficio di inventario, CP_2 Parte_2 la Sig.ra al pagamento, quale coobbligata in solido con gli altri coeredi, in CP_1
1 favore del dott. la somma di € 174.729,12, quale quota accertata degli utili mai Parte_1 corrisposti a quest'ultimo durante la sua partecipazione all'impresa famigliare.
- In subordine, condannare la Sig.ra al pagamento della quota parte dei CP_1 suddetti utili pari ad € 29.121,52.
- In via estremamente gradata, qualora Codesto On.le Giudicante accerti l'avvenuta compensazione dei crediti e debiti certi e liquidi sussistenti fra le parti odierne, condanni per differenza, in acconto al maggior dare da accertarsi in separata sede, la Sig.ra CP_1
al pagamento della somma di € 5.196,52, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari
[...] di causa, per la cui soccombenza deve necessariamente tenersi presente il comportamento processuale di controparte, consistito nell'aver omesso di riconoscere, in sede di ricorso, di essere debitrice dei debiti ereditari.”.
Per (in sede di comparsa di costituzione): CP_1
“In via preliminare: nullità dell'opposizione e improcedibilità del giudizio;
.. Si CONCLUDE perché l'On. Giudice adito voglia:
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 345/13 reso dal Giudice del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano il 29 luglio 2013 a carico di MI (rectius ”) Pt_1
e per l'effetto condannarlo a pagare la somma di euro 100.000,00 in sorte capitale, Pt_1 oltre interessi e spese;
- rigettare ogni contraria eccezione e richiesta spiegata dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto e per ogni altro motivo innanzi espresso.
Con conferma delle spese liquidata in fase monitoria e vittoria delle competenze del presente giudizio d'opposizione”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2013 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data
29.07.2013 su ricorso della germana per l'importo di € 100.000,00, oltre interessi CP_1
e spese legali.
Preliminarmente, invocava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
345/2013 attesa la mancanza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. e considerato che detto decreto era stato emesso per somme differenti da quelle indicate nel testamento olografo datato 17.12.2005 ed a firma del de cuius pubblicato dal Notaio Dott. in data 20.09.2012 Parte_2 Persona_1 rep. n. 44748 racc. n. 12602), che lo aveva onerato di versare una somma complessiva di € 100.000,00
a favore dei germani , ed (€ 25.000,00 cadauno), CP_1 Parte_3 Pt_4 Per_2 anziché la somma di € 100.000,00 ciascuno.
Eccepiva l'illegittimità delle somme ingiunte a causa dell'erronea interpretazione del citato testamento olografo, l'inesattezza e l'eccessiva onerosità della pretesa creditoria e formulava, altresì, una domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere sia il pagamento degli oneri retributivi, contributivi e previdenziali per l'attività prestata dal 1978 al 2005 nell'attività di famiglia “Impresa Famigliare Farmacia del Popolo” (cui si era reso inadempiente il de cuius) sia il pagamento da parte dei coeredi dei debiti residui afferenti alla citata attività commerciale.
Raccontava che il de cuius dott. ra deceduto in data 28.09.2010 e che l'opposta e Parte_2 germana era una coerede. CP_1
2 Precisava che sin dall'apertura della successione legittima tutti i germani gli avevano CP_1 affidato, unitamente al fratello MI, la gestione provvisoria della citata farmacia, in quanto unici eredi titolati all'esercizio della professione di farmacista.
Deduceva che nel periodo antecedente alla morte del de cuius la gestione della farmacia era stata affidata ad un amministratore di sostegno (avv. , il quale aveva rilevato che Controparte_3
l'attività di famiglia aveva un'esposizione debitoria consolidata di circa € 550.000,00 ed un'esposizione debitoria corrente di circa € 300.000,00, causata dalla distrazione giornaliera delle somme incassate per scopi personali da parte di tutti i familiari.
Riferiva che tutti gli eredi avevano accettato l'eredità senza beneficio di inventario e che in data
20.09.2012 il notaio di Noicattaro aveva pubblicato un testamento olografo datato Persona_1
17.12.2005 redatto dal defunto padre (rep. n. 44748 – racc. n. 12602), ove era stato disposto che la farmacia di famiglia venisse lasciata in eredità ai figli e con onere a Parte_1 CP_4 loro carico di “versare ognuno per proprio conto la somma di euro centomila/00” in favore dei restanti coeredi.
Adduceva che il decreto ingiuntivo opposto ingiungeva il pagamento di € 100.000,00 in favore della germana tuttavia, secondo la lettera del citato testamento, la somma da liquidare CP_1 in favore di ciascun coerede doveva ritenersi pari ad € 25.000,00.
Sosteneva che la germana avesse trattenuto indebitamente la quota parte di € CP_1
1.875,00, derivante dalla vendita della villa di famiglia (alienata per € 45.000,00), motivo per cui costei avrebbe potuto al più vantare un credito pari ad € 23.125,00.
Esponeva che, durante la gestione amministrata della farmacia, aveva scoperto che non erano stati accantonati gli utili dell'impresa familiare che gli spettavano e che non erano stati versati gli oneri contributivi per tutto il lasso di tempo in cui aveva prestato la sua attività lavorativa, motivo per cui aveva introdotto un procedimento per A.T.P. finalizzato all'accertamento della propria quota di partecipazione agli utili mai corrisposti.
Precisava che solo la farmacia era oggetto di successione testamentaria e che tutti i germani avrebbero dovuto rispondere dei debiti dell'impresa familiare (cessata nel 2005 per volontà del de cuius, il quale aveva deciso di proseguire la propria attività come ditta individuale “Farmacia del Popolo del Dott. Giovanni Tateo”). Concludeva sostenendo che la “Farmacia del Popolo” costituiva un legato e ciò comportava che i legatari non potessero rispondere oltre i limiti dello stesso.
All'udienza dell'8.01.2014 il Giudice, rilevata la nullità della citazione per omesso rispetto dei termini di comparizione, disponeva la rinnovazione della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 18.06.2014 si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'opposizione e l'improcedibilità del CP_1 giudizio.
Deduceva che il de cuius aveva tramandato ai propri figli la “Farmacia del Popolo”, adottando la forma dell'impresa familiare dal 1978 al 2005.
Riferiva che il defunto padre aveva tentato di risolvere i dissidi tra fratelli e di tutelare i diritti successori dei quattro figli non farmacisti ( , e , impartendo Parte_3 Per_2 CP_1 Pt_4 precise direttive al proprio legale, contenute nella scrittura privata datata 28.03.2006 sennonché, era stata rinvenuta una scrittura privata dattiloscritta recante data 30.12.2005 avente ad oggetto la promessa di vendita della “Farmacia del Popolo” a per un prezzo di € 600.000,00, CP_4
3 di cui € 200.000,00 da detrarre a causa di un asserito rimborso per un debito pregresso elargito in contanti in favore del de cuius.
Riferiva che era stata rinvenuta un'ulteriore scrittura privata dattiloscritta recante data 22.12.2005 avente ad oggetto un preliminare di vendita della quota del 50% della citata farmacia a Parte_1 per un prezzo di € 400.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente in contanti.
Adduceva che l'odierno opponente aveva proposto due ricorsi per l'interdizione del padre, rispettivamente in data 10.07.2007 ed in data 20.10.2007, entrambi rigettati, nonché che in data
10.11.2009 era stata nominato in via provvisoria un amministratore di sostegno (confermato il
07.04.2010) e che si erano succedute numerose azioni giudiziarie intraprese dal germano
[...]
CP_4
Precisava che, nelle more della gestione provvisoria della farmacia da parte dei germani e Pt_1
MI, era stato rinvenuto un testamento olografo del 17.12.2005, pubblicato in data 20.09.2012, in forza del quale, MI e erano divenuti i proprietari della farmacia di famiglia. Parte_1
Riferiva che costoro avevano costituito in data 25.09.2012 una società in nome collettivo denominata
“Farmacia del Popolo dei Dottori MI Vito Tateo”.
Affermava che il de cuius nel citato testamento aveva onerato i figli assegnatari della citata farmacia di versare “ognuno per proprio conto”, la somma di € 100.000,00 ciascuno in favore dei restanti coeredi non farmacisti ( , e non, come sostenuto da parte CP_1 Pt_3 Per_2 Pt_4 opponente, la somma di € 100.000,00 da suddividersi tra tutti i coeredi (€ 25.000,00 cadauno).
Sosteneva che tale tesi trovava conferma anche nella volontà manifestata dal defunto padre nella comunicazione del 08.05.2006, ove aveva ipotizzato la cessione della farmacia in parti uguali ai figli e , con onere a carico di quest'ultimi di rendergli la somma complessiva non CP_4 Pt_1 inferiore ad € 800.000,00 “sotto forma corrispettiva o modale a seconda dello strumento di trasferimento da destinarsi al riequilibrio dei diritti successori dei germani”.
Eccepiva sia l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, essendo stato demandato l'accertamento del credito asseritamente vantato alla competenza del Giudice del
Lavoro, sia che l'istanza inibitoria proposta fosse priva di fondamento giuridico considerato che la somma ingiunta era certa, liquida ed esigibile ex art. 642 c.c. in quanto fondata sul citato testamento olografo pubblicato il 20.09.2012.
Con ordinanza del 19.05.2015 (depositata il 21.05.2015) il Giudice respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione sollevata da parte opposta, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 345/2013 depositato il 02.08.2013 e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie (in cui, da un canto, reiterava l'istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, domandava la sospensione del giudizio e la rimessione dello stesso al Presidente del Tribunale al fine di riunirlo con il procedimento iscritto al n. 388/2011 R.G pendente dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano – ed instava affinché il Giudice disponesse una C.T.U. finalizzata a determinare il reale ammontare della massa ereditaria, accertandone i debiti ed i crediti mentre, d'altro canto, riferiva che CP_1
l'opponente nelle more del presente giudizio aveva frapposto diverse opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso gli atti di precetto notificatigli e che la causa era matura per la decisione), con ordinanza del
13.02.2016, depositata il 16.02.2016, il Giudice rigettava sia la richiesta di sospensione ex art. 295
c.p.c. formulata dall'opponente sia la nuova istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo sia le richieste istruttorie dell'opponente, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
4 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2017 insisteva per l'ammissione Parte_1 delle richieste istruttorie e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione (ivi compresa la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto) mentre parte opposta domandava l'integrale rigetto dell'opposizione e di ogni altra richiesta rassegnata da controparte, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00, oltre interessi, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in suo favore della somma di € 10.000,00. Con ordinanza del 25.07.2019 il Giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma II c.p.c. depositata da il 09.07.2019, ritenendone non sussistenti i presupposti. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 14.05.2021 parte opponente domandava la sospensione del presente giudizio unitamente alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerata l'introduzione da parte del germano
[...] di un procedimento per querela di falso avverso il verbale di pubblicazione del menzionato CP_4 testamento olografo. Di contro, nelle note di trattazione scritta depositate in via CP_1 telematica il 18.05.2021 eccepiva l'inammissibilità delle richieste di controparte, instando per il loro integrale rigetto.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1) Sulle istanze di ammissione delle richieste istruttorie, di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 345/2013 depositato il 02.08.2013 e di sospensione del presente giudizio.
1.1- Preliminarmente, devesi rigettare la richiesta reiterata in comparsa conclusionale da Parte_1 di ammissione delle prove articolate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 18.07.2015 afferenti all'ammissione della prova per testi e alla nomina di una C.T.U., volta ad accertare “
1. il valore odierno della farmacia di famiglia in relazione a tutti i parametri caratterizzanti l'attività d'impresa da un lato e quella peculiare della specifica natura di Farmacia, al netto delle passività;
2. il valore della farmacia alla data di presunta redazione del testamento e confrontata col valore attuale della stessa;
3. il valore della farmacia al momento della apertura della successione del Dott. con particolare Parte_2 riferimento al valore complessivo del patrimonio del Dott. ed al valore relitto che Parte_2 andrebbe attribuito agli altri eredi;
3. il valore del patrimonio ereditario del Dott. Parte_2 al momento dell'apertura della successione;
4. il valore delle anticipazioni effettuate dal Dott.
in favore del Dott. come rivenienti dalle risultanze contabili della Parte_2 CP_4
Farmacia del Popolo fra cui assegni a firma del Dott. emessi in favore del Dott. Parte_2
ed incassati sino ad oggi dallo stesso;
5. la consistenza dei redditi di ciascun creditore CP_4 opposto al momento dell'acquisto delle rispettive case di proprietà in relazione alle diminuzioni ed ai prelievi operati sulle casse della farmacia nei rispettivi periodi di acquisto e nei periodi immediatamente antecedenti e successivi”.
Ebbene, come correttamente rilevato dal precedente Giudice con ordinanza depositata il 16.02.2016,
“i mezzi istruttori richiesti dall'opponente nella ridetta memoria istruttoria (C.T.U. e prova testimoniale – cfr. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opponente), in disparte qualsiasi pur possibile considerazione circa la formulazione dei singoli capitoli di prova per testi, si appalesano prima facie inammissibili per difetto di rilevanza, in relazione al thema decidendum di
5 questo giudizio di opposizione, rappresentato esclusivamente, per un verso dal credito portato dal decreto qui opposto e, per altro verso, dal controcredito vantato dall'opponente nei termini già delibati nell'ordinanza del 21.05.2015”, motivazione che questo Giudice condivide appieno.
1.2- Sempre preliminarmente, devesi rigettare l'istanza reiterata in comparsa conclusionale da parte opponente di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 345/2013 depositato il 02.08.2013.
Ebbene, appare opportuno rammentare che il precedente Giudice già con ordinanza depositata il
21.05.2015 aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del citato decreto ingiuntivo formulata in sede di atto di citazione in opposizione, non ritenendo apprezzabili i gravi motivi addotti da per sospendere l'esecutorietà dell'opposto decreto. Parte_1
Ancora, con ulteriore ordinanza depositata il 16.02.2016 il precedente Giudice aveva rigettato nuovamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del citato decreto (reiterata dall'opponente nella citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 depositata il 18.07.2015), così specificando: “Quanto, poi, alla nuova richiesta di sospensione “dei decreti confermati nella loro provvisoria esecuzione”, l'opponente allude nuovamente, non solo allo specifico decreto ingiuntivo da lui contestato, ma anche ad altri analoghi decreti emanati nei suoi confronti su istanza, però, di altre persone, e da lui opposti in distinti, ma coevi procedimenti. In ogni caso, questo
Giudice, con la richiamata ordinanza del 21.5.2015, ha, tra l'altro, respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qui opposto. E tutto quanto deduce l'opponente, peraltro solo nella sua memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., non appare in grado di scalfire le diffuse considerazioni già svolte in tale ancor recente provvedimento”.
Ebbene, questo Giudice non può che confermare i rilievi e le conclusioni a cui è addivenuto il precedente Giudice, di cui alle ordinanze depositate rispettivamente il 21.05.2015 ed il 16.02.2016, fermo restando che nelle more del presente giudizio, ha più volte reiterato l'istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 345/2013 nonostante il combinato disposto di cui agli artt. 648 e 177 c.p.c. preveda espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
1.3- Ancora, deve essere rigettata l'istanza reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.04.2024 da di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Parte_1
Ebbene, non si ravvisano i presupposti per addivenire all'accoglimento della richiesta di parte opponente atteso che la sospensione necessaria del processo può trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico – giuridico e non anche qualora oggetto della controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico.
Nel caso di specie, il procedimento ancora pendente iscritto presso il Tribunale di Bari al n.
15247/2020 R.G. non si pone in rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio atteso che, come correttamente rilevato dall'opposta, la querela di falso proposta dal coerede afferisce CP_4 al verbale di pubblicazione del testamento olografo per cui è processo e non anche al suo contenuto.
2) Sull'opposizione al decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez.
Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 su ricorso della germana CP_1 per l'importo di € 100.000,00. 2.1- Appare opportuno precisare che l'opponente nella propria comparsa conclusionale Parte_1 depositata il 24.06.2024 ha posto a fondamento della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data
6 29.07.2013 su ricorso della germana per l'importo di € 100.000,00, rilievi CP_1 divergenti rispetto a quelli contenuti nell'atto introduttivo.
Difatti con atto di citazione in opposizione notificato in data 16.10.2013 ha proposto Parte_1 opposizione al citato decreto ingiuntivo “per l'illegittimità delle somme ingiunte in decreto derivante da erronea interpretazione del testamento, da inesattezza ed eccesiva onerosità della pretesa creditoria”, sostenendo che il de cuius con testamento olografo datato 17.12.2005 e pubblicato dal
Notaio Dott. in data 20.09.2012 rep. n. 44748 racc. n. 12602, avesse voluto onerare Persona_1 ciascun figlio farmacista ( e di versare la somma di € 100.000,00 in Parte_1 CP_4 favore dei germani ed (€ 25.000,00 ciascuno) Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2 anziché, come erroneamente interpretato dal Giudice della fase monitoria, la somma di € 100.000,00 ciascuno.
Di contro, nella citata comparsa conclusionale l'opponente sostiene che l'asserita situazione debitoria della farmacia per cui è processo dia luogo ad “un'assoluta non debenza di alcunché a titolo di modus ex art 671 c.c.”, e che “mai il testatore avrebbe potuto voler attribuire a questi ultimi (i figli
, , e ”, una dazione, a carico dei germani farmacisti, di euro CP_1 Pt_3 Per_2 Pt_4
100.000,00 ciascuno”.
Pur riconoscendosi che solo al punto sub 18 dell'atto introduttivo l'opponente avesse dedotto laconicamente che “la farmacia è oggetto di legato” e che “ciò comporta che i legatari non possano rispondere oltre del legato”, costui non ha provato, contrariamente a quanto sostenuto, la totale assenza di valore economico della farmacia, posto che dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta (bilanci 2014 e 2015 della CP_1 Controparte_5
”), emerge che la ridetta attività, nonostante l'asserita esposizione debitoria,
[...] nell'anno 2014 avesse conseguito un utile di esercizio di € 135.189,94 (al netto delle passività) e nell'anno 2015 un utile di esercizio pari a € 297.938,40.
Pertanto, come correttamente rilevato da controparte nella memoria di replica depositata il
15.07.2024, le nuove argomentazioni spese, negli iscritti ex art. 190 c.p.c. dell'opponente, a fondamento della domanda di opposizione al decreto ingiuntivo, debbono ritenersi del tutto irrilevanti ai fini decisori.
2.2- Ciò posto, nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Deve premettersi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo che, si pone come ulteriore fase del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contradditorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia sulla base dei documenti prodotti nella fase monitoria sia su quella dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Una volta proposta l'opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano, dunque, le posizioni sostanziali rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta e i conseguenti oneri probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo ex art. 2697 c.c., posto che solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto.
Ne consegue che, mentre al convenuto (opponente – attore in senso formale) compete addure e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, è il creditore (opposto –
7 convenuto in senso formale) che continua ad avere la sostanziale veste di attore e a sottostare ai conseguenti oneri probatori afferenti alla domanda proposta.
In definitiva il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass., 14 aprile 1999, n. 3671; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055; Cass. 7 settembre 1977 n. 3902; Cass. 11 luglio 1983 n. 4689; Cass. 9 aprile 1975
n. 1304; Cass. 8 maggio 1976 n. 162) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella fattispecie de qua, parte opposta ha assolto compiutamente all'onere gravante su di essa ex art. 2697 c.c., producendo, sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione inerente al credito azionato.
Ebbene, di fronte alle due contrapposte tesi, occorre valutare il materiale istruttorio in atti, attesa la natura documentale della controversia.
All'uopo ha prodotto sia il verbale di deposito e pubblicazione del testamento CP_1 olografo pubblicato dal notaio in data 20.09.2012 (rep. n. 44748 – racc. n. 12602) Persona_1 sia una copia della scheda testamentaria redatta dal de cuius datata 17.12.2005, Parte_2 posta a fondamento della propria pretesa.
L'opponente sostiene che il decreto ingiuntivo N. 345/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato in data 02.08.2013), su ricorso della convenuta per l'importo di € 100.000,00 sia stato disposto “per somme CP_1 diverse e superiori rispetto a quelle disposte nel testamento olografo del dott. , che Parte_2 invece prevede la dazione complessiva di € 100.000,00 da parte del Dott. , da dividersi fra Parte_1
, , ed , e quindi per € 25.000,00 cadauno e non 100.000,00 Parte_3 CP_1 Pt_4 Per_2 cadauno..” mentre parte opposta ritiene che il de cuius abbia onerato l'odierno opponente Pt_1
di versare ai coeredi non farmacisti ( , ed la somma
[...] Parte_3 CP_1 Pt_4 Per_2 di € 100.000,00 cadauno.
Compito del Giudice di merito è quello di accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c. (“nell'interpretare il contratto si deve indagare quel sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”), applicabile con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (ex multis, Cass. n. 20899/2020, Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 23278/2013). Pt_ In particolare, il citato testamento olografo testualmente dispone: “… lascio ai miei figli e
MI la mia farmacia in parti uguali cosi come si trova;
tutti i crediti e le obbligazioni contratti Pt_ attinenti alla farmacia sono di loro spettanza;
faccio obligo ai mie figli e MI di versare ognuno per propio conto le somme di euro centomila/-00 alla mia diletta GL , a nio figlio CP_1
, e ”. Pt_3 Per_2 Pt_4
Deve ritenersi che, nel caso di specie, come già rilevato dal precedente Giudice con ordinanza depositata il 21.05.2015 (“Ritiene, il Tribunale che il tenore letterale della disposizione testamentaria de qua, al netto degli errori ortografici e materiali evidenti, indirizzi ad interpretare la volontà del de cuius nel senso sostenuto da parte opposta. In tale direzione, gioca in primo luogo un dato negativo, ma non dimeno obiettivo e significativo: il testatore non ha adottato alcuna espressione che sarebbe stata indicativa chiaramente o indirettamente della volontà suddividere l'importo di €
100.000,00, come ad es., specificando che ad ognuno dei quattro onorati competeva la somma di € 25.000,00, che la somma di € 100.00,00 era “complessiva” e/o da ripartire tra i beneficiari in parti uguali, e via ipotizzando. In positivo, poi, appare dirimente il rilievo che il testatore si sia espresso
8 al plurale con riferimento all'onere in danaro, parlando de “le somme di euro centomila”, e non di una sola somma di € 100.000,00, e ciò con riferimento ad una coerente individuazione di una pluralità di onorati, ossia le quattro persone ivi nominate specificatamente;
il che induce univocamente a concludere che ognuna di queste ultime dovesse essere destinataria di un importo di
€ 100.000,00, non emergendo affatto l'intenzione del de cuius di far assumere altra portata alla circostanza che i beneficiari dell'onere fossero molteplici”), il testatore con le citate specifiche disposizioni abbia inteso onerare i figli e di versare rispettivamente € Parte_1 CP_4
100.000,00 in favore di ciascun coerede ed , per Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2 un onere complessivo di € 400.000,00 cadauno (a carico dei figli farmacisti e Parte_1 [...]
. CP_4
Dunque, non appare condivisibile l'interpretazione fornita da parte opponente, finanche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il testo delle disposizioni ivi contenute nel ridetto testamento Pt_ andrebbe letto nella seguente maniera “faccio obbligo ai miei figli e MI di versare ognuno per proprio conto la somma di euro centomila/00 alla mia diletta GL , a mio figlio , CP_1 Pt_3
e ” (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale), sul presupposto che il de cuius non Per_2 Pt_4 avrebbe mai potuto disporre in favore dei figli MI e “un lascito gravato da una debitoria Pt_1 superiore ad un milione di euro” e di contro obbligarli a versare in favore dei coeredi la somma complessiva di € 400.000,00. Tuttavia, l'interpretazione individuata da codesto ufficio trova conferma anche: A) nel contenuto della scrittura privata datata 30.12.2005 afferente alla promessa di vendita della “Farmacia del
Popolo” e sottoscritta dal de cuius e dal germano in cui è dato leggersi che “il CP_4 dottor si obbliga a vendere al dott. l'azienda-farmacia in premessa Parte_2 Persona_3 indicata, ubicata in Rutigliano (Bari) alla via Cairoli 37… il corrispettivo per l'avviamento, i mobili
e le attrezzature tutte è convenuto in complessivi € 600.000,00 (seicentomila)… con la sottoscrizione del presente atto, il Dott. precisa di aver ricevuto negli anni dal 2000 al 2005 dal Parte_2 dott. , suo figlio, la somma per contanti di € 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di CP_4 prestito personale, che egli si impegna a restituirgli al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita o, eventualmente a detrarla dal prezzo di cessione”; B) nella scrittura privata del 22.12.2005 avente ad oggetto un preliminare di vendita della quota del 50% della farmacia a per un Parte_1 prezzo di € 400.000,00, di cui € 150.000,00 versati contestualmente in contanti;
C) nella comunicazione del 08.05.2006 a firma dell'avv. Pantaleo (trasmessa a mezzo raccomandata A/R a tutti gli eredi di nell'interesse di quest'ultimo), in cui il de cuius, nel tentativo di Parte_2 riequilibrare i rapporti familiari, aveva ipotizzato “la cessione in parti uguali – e nelle forme e misura che risulteranno economicamente più convenienti – della proprietà della farmacia ai due figli Pt_ MI e , che contestualmente dovranno restituirgli provvista complessiva non inferiore a €
800.000,00 (ottocentomila) netti, sotto forma di corrispettiva o modale, a seconda dello strumento di trasferimento, da destinarsi al riequilibrio dei diritti successori dei germani”.
Ebbene, dalla disamina della citata documentazione emerge che il de cuius aveva sempre stimato il valore della farmacia in € 800.000,00 e che:
- nella scheda testamentaria datata 17.12.2005 aveva disposto che i figli farmacisti versassero la somma complessiva di € 800.000,00 (€ 400.000,00 ciascuno) in favore dei germani
[...]
, ed;
Parte_5 CP_1 Pt_4 Per_2
- nella scrittura privata datata 30.12.2005 aveva concordato che il figlio CP_4 dovesse versare in suo favore la somma di € 600.000,00 per l'acquisto della farmacia di famiglia, ridotta ad € 400.000,00 per un precedente prestito;
9 - nella scrittura privata del 22.12.2005 aveva concordato che il figlio dovesse Parte_1 versare in suo favore per la quota del 50% della farmacia la somma di € 400.000,00, di cui €
150.000,00 versati contestualmente in contanti;
- nella comunicazione del 08.05.2006 a firma dell'avv. Pantaleo aveva ipotizzato la cessione della farmacia ai due figli e per una somma complessiva non Parte_1 CP_4 inferiore ad € 800.000,00. A tutto ciò si aggiunga, ad abundantiam, che nel “verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo adesione – acquiescenza – accettazione di eredità – rinunzia all'azione di riduzione” recante la data del 20.09.2012 a rogito del notaio è dato leggersi che: “…i costituiti Persona_1 signori e CP_1 Parte_5 CP_6 CP_4 Parte_1
con questo stesso atto, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, dichiarano di Parte_6 prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza alla volontà testamentaria che precede, rinunziando ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunziando altresì ad ogni azione di riduzione reciproca e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi definitivamente devoluta, in forza del testamento medesimo;
i costituiti tutti inoltre, con questo stesso atto, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, dichiarano di accettare, come accettano, puramente e semplicemente l'eredità devoluta in loro favore…”. In definitiva l'opposizione dev'essere rigettata e dev'essere confermato per intero (anche in punto di spese di lite) il decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di
Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato il 02.08.2013) su ricorso di per l'importo CP_1 di € 100.000,00 “oltre gli interessi come da ricorso (n.d.r. monitorio) sino all'integrale soddisfo”.
3) Sulle domande riconvenzionali formulate da Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di condanna formulata da nei confronti di Parte_1 [...] volta al pagamento, a titolo di “provvisionale”, delle somme determinate in sede di A.T.P. CP_1 iscritto al N. 18506/09 R.G. – Tribunale di Bari Sez. Lavoro – afferenti ai crediti dal primo vantati nei confronti del de cuius (consistenti negli utili derivanti dalla sua partecipazione all'impresa familiare).
L'opponente, in via principale, ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore dell'intero ammontare dei crediti asseritamente vantati nei confronti del de cuius pari ad €
174.729,12; in via subordinata ha domandato la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della quota parte degli asseriti utili pari ad € 29.121,52; in via gradata, qualora il Tribunale avesse accertato l'avvenuta compensazione dei crediti e debiti sussistenti tra le parti in causa, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 5.196,52 a titolo “di acconto al maggior dare da liquidarsi in separate sede”.
Di contro, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa richiesta, atteso che la compensazione dei crediti asseritamente vantati era legata ad un accertamento sub iudice.
Ebbene, tutte le istanze di parte opponente possono essere trattate congiuntamente.
Sul punto, già il precedente G.I. con ordinanza depositata il 21.05.2015 aveva osservato che “Non si capisce un'impostazione in base alla quale, da un lato vengono richieste in riconvenzione, a titolo di una non meglio precisata provvisionale (della quale, comunque, non viene indicato il fondamento normativo), le somme determinate in sede del cenato A.T.P. sui maggiori crediti vantanti dall'opponente che lo stesso ammette che sarebbero da accertarsi in apposito e separato procedimento, e quindi non in questa sede, e, dall'altro, sempre in riconvenzionale, viene qui richiesta la condanna della controparte alle somme gradatamente pretese, con l'eventuale compensazione dei crediti e debiti tra le parti”.
10 A ciò deve aggiungersi che l'opponente non risulta aver promosso alcun giudizio presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro finalizzato all'accertamento dei dedotti crediti vantati nei confronti del de cuius per l'attività espletata presso l'impresa familiare nonostante egli stesso, in sede di atto di citazione in opposizione, avesse domandato la condanna dell'opposta al pagamento delle somme determinate in sede di A.T.P. iscritto al N. 18506/09 R.G. “sui maggiori crediti da accertarsi in apposito e separato procedimento”, riconoscendo, dunque, la competenza funzionale del Giudice del
Lavoro (circostanza già rilevata con la citata ordinanza depositata il 21.05.2015).
Ciò posto, sebbene sia prevista la possibilità per il Giudice di dichiarare la compensazione per la parte del debito che egli riconosce esistente e disporre la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, nel caso di specie, non può applicarsi né l'istituto della compensazione legale ex art. 1243 comma I c.c. (“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono liquidi ed esigibili”), né quello della compensazione giudiziale ex art. 1243 comma II c.c. (“Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”), considerato che l'effetto estintivo della compensazione presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e che il controcredito sia stato accertato in modo definitivo, mediante accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito (presupposti, tuttavia, non sussistenti nel caso di specie)
Non appare condivisibile la tesi di parte opponente, reiterata finanche in sede di comparsa conclusionale, secondo cui il credito asseritamente vantato nei confronti del de cuius, quantificato in
€ 174.729,12 nella relazione del 08.07.2013 a firma del dott. , resa nel procedimento Persona_4 per A.T.P. iscritto al N. 18506/09 R.G., corrisponderebbe ora ad un debito dei coeredi nei suoi confronti, nonostante tali importi non siano stati accertatati sub iudice e il credito vantato non sia stato provato.
Sul punto, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciante sulla questione relativa alla compensazione dei crediti, risolvendo il contrasto sorto in merito alla possibilità di compensare un credito “litigioso”: “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi,
o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza
11 dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”. (cfr. Cass. S.S.U.U., 15 novembre 2016, n. 23225).
Nel caso di cui trattasi, non può dichiararsi la compensazione invocata da parte attrice, non fondandosi la sua istanza su un credito la cui esistenza sia stata dichiarata giudizialmente ed il cui esito sia divenuto definitivo.
Peraltro, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, già menzionato nella citata ordinanza deposita il 21.05.2015, secondo cui gli artt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del de cuius, dall'altro, tra i quali non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del de cuius; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato disposto con l'art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il de cuius, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria (Cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 14629 del 24 agosto 2012).
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, devesi rigettare tutte le istanze promosse in via riconvenzionale da parte opponente.
4) Sulla domanda ex art 96 commi I e III c.p.c. avanzata da CP_1
Nel caso di specie ricorrono i presupposti per accogliere l'istanza ex artt. 96 c.p.c., proposta da parte opposta.
Invero, per la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. si ravvisa il presupposto della mala fede, stante l'abuso del processo operato dall'opponente, il quale non solo nel presente giudizio ha reiterato svariate volte le istanze di sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di sospensione del giudizio nonostante le pregresse pronunce di segno contrario con un verosimile intento dilatorio ma ha anche inteso mutare le proprie difese e le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi ogniqualvolta conferiva mandato professionale ad un nuovo difensore, oltre a proporre numerosi giudizi avverso i germani aventi ad oggetto il medesimo contenzioso relativo alla farmacia, permanendo tra l'altro a distanza di oltre un decennio dalla pubblicazione del testamento il suo inadempimento nei confronti dei germani in considerazione dell'esecuzione infruttuosa sui suoi beni (confluiti in un fondo patrimoniale, poi dichiarato inopponibile in sede giudiziale) e nonostante in detto arco temporale l'opponente abbia continuato a gestire la farmacia di famiglia, il tutto nella piena consapevolezza di aver comunque assunto comportamenti non compatibili con le proprie pregresse volontà, risultando per tabulas che egli avesse espressamente accettato il testamento paterno nel verbale di pubblicazione del testamento del 20.09.2012.
Ebbene, l'ammontare della condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. viene determinato in via equitativa nella misura di € 10.000,00 (come richiesto dalla controparte), così allineandola in parte alla misura dei compensi liquidati per le spese processuali (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 10/04/2024, n.
9679; Cassazione civile, sez. III, 04/07/2019, n. 17902).
5) Sulle spese di lite
Alla totale soccombenza dell'opponente consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa sostenute dall'opposta, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato col D.M. 147/2022 – di cui alla tabella “giudizio di cognizione innanzi al
12 Tribunale” – applicandosi lo scaglione “da 52.000,01 a € 260.000,00”, sulla scorta del valore dichiarato della causa dall'attore, pari ad € 174,729,12, involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria liquidate secondo i parametri medi, nonché la fase istruttoria secondi i parametri minimi, essendo consistita nel mero deposito delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 11530/2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie avanzata da Parte_1
2. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013 (depositato il
02.08.2013), formulata dall'opponente;
3. rigetta l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata da Parte_1
4. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma per intero (anche in punto di spese di lite) il decreto ingiuntivo n. 345/2013 emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Rutigliano in data 29.07.2013, che dichiara definitivamente esecutivo;
5. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
6. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 10.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 7. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Parte_1 opposizione, che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%:
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, lì 4 novembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
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